Simona Modeo, presidente regionale di SiciliAntica, replica al legale di Alfonso Lo Cascio

Comunicato Stampa

In riferimento alla replica del Legale di Alfonso Lo Cascio da Voi pubblicata sul Vostro giornale on-line, volendosi evitare qualsiasi discussione fondata sul nulla, si trasmette in allegato alla presente il provvedimento del giudice del Tribunale di Palermo del 24 luglio 2017, con richiesta di pubblicazione, affinché chiunque possa essere informato in modo chiaro ed inequivocabile su quanto stabilito dal Giudice.
Il Presidente Regionale SiciliAntica
Simona Modeo
e-mail: presidenteregionale@siciliantica.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Quinta Sezione civile / Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Giudice dott. Daniela Galazzi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/07/2017, osserva quanto segue:
Con ricorso ante causam depositato il 3.6.2017, l’Associazione SiciliAntica in persona del Presidente Simona Modeo, formulava richiesta di provvedimento cautelare in via d’urgenza, diretto a:
1)ritenere e dichiarare che la prof.ssa Simona Modeo è la presidente dell’Associazione SiciliAntica, dom. in Caltanissetta, via dei Giardini, 12, in conformità allo statuto, come risultato delle elezioni del 2005;
2)ritenere e dichiarare che illegittimamente e arrecando gravi danni Alfonso Lo Cascio ha dichiarato che la prof.ssa Simona Modeo non è più presidente della ricorrente associazione SiciliAntica, costituita vent’anni addietro con atto costitutivo del 15.12.1996, registrato a Catania il 8.1.1997;
3) ritenere e dichiarare nulla la convocazione dell’assemblea straordinaria, nonché la conseguente elezione del dr. Lo Cascio a presidente dell’Associazione SiciliAntica;
4)inibire l’uso della denominazione “SiciliAntica” e l’emblema costituito della stessa associazione ossia l’ottagono con la scritta all’intero S ed A;
5)inibire il detto uso sia che dello stesso si abbia luogo – totale o parziale- con riferimento alla sola denominazione ovvero alla sola sigla SA, ovvero al solo emblema o a parte di esso, ovvero a uno o più degli stessi congiuntamente fra loro;
6)inibire l’uso di denominazione sigle, emblemi con gli stessi confondibili, ordinare che ai sensi dell’art. 7, secondo comma c.c., l’emandando provvedimento sia seguito dalla pubblicazione a cura del ricorrente e a spese in via solidale fra loro di tutti i resistenti sui quotidiani “Giornale di Sicilia”, “La Repubblica sulla cronaca di Palermo” e il Fatto quotidiano, nonché sul magazine telematico “LiveSicilia” e “CataniaOggi”;
7)accertare e dichiarare che illegittimamente il dr. Alfonso Lo Cascio ha chiesto la registrazione presso Unione italiana marchi e brevetti (UIBM) del nome e simbolo di SiciliAntica al numero 302017000019397, e pertanto ordinarne la cancellazione della registrazione ed eventualmente -in caso di avvenuta pubblicazione- la rettifica anche nel Bollettino online a carico di parte resistente;
8)ordinare ad Alfonso Lo Cascio ed all’associazione di fatto SiciliAntica l’oscuramento del dominio http://www.siciliantica.org, nonché delle relative pagine facebook di SiciliAntica della Provincia di Palermo, come meglio verranno individuate nella fissanda udienza;
9)ordinare ai resistenti l’interruzione di qualsiasi attività nella quale vi è l’utilizzo del simbolo e la denominazione dell’associazione SiciliAntica;
10)condannare Alfonso Lo Cascio e tutti i soci dirigenti dell’associazione di fatto illegittimamente denominata SiciliAntica al pagamento delle spese processuali per codesta fase cautelare;
11)inibire l’utilizzo del codice fiscale 93075130877, intestato all’associazione SiciliAntica nella persona della sua presidente Simona Modeo, dom in Caltanissetta, via dei Giardini, 12, ai resistenti.
Al riguardo, allegava la ricorrente che il Lo Cascio, già “direttore della rivista” dell’associazione (carica dalla quale era stato revocato per inadempienza alle mansioni alla stessa inerenti), aveva illegittimamente convocato una assemblea regionale straordinaria di SiciliAntica in data 13.5.2017 (contestualmente alla assemblea convocata dal presidente dell’associazione per la stessa data in Caltanissetta ed avente ad oggetto proprio la revoca dalla carica di “direttore della rivista” del Lo Cascio) nella quale il Lo Cascio era stato nominato Presidente dell’Associazione. Da quella data e forte di quella illegittima nomina, il resistente aveva utilizzato illegittimamente il logo, il simbolo ed il nome di SiciliAntica, diffondendo via internet e via stampa notizie volte a creare confusione tra i due soggetti; aveva creato un nuovo dominio ed un nuovo sito (www.siciliantica.org) utilizzando il nome, il logo ed i simboli della legittima associazione SiciliAntica, utilizzando anche una grafica uguale a quella dei due siti gestiti dalla associazione ricorrente (www.siciliantica.it e http://www.siciliantica.eu); si era accreditato quale presidente di SiciliAntica presso la stampa ed, in particolare, presso le associazioni Legambiente ed Italia Nostra; aveva richiesto, a suo nome, la registrazione del nome e del simbolo di SiciliAntica presso l’Unione italiana Marchi e brevetti.
Parte ricorrente precisava altresì che il provvedimento cautelare richiesto era finalizzato ad una futura azione di merito volto a far accertare e dichiarare l’illegittimità delle predette condotte del Lo Cascio a tutela della denominazione e dell’identità dell’Associazione SiciliAntica, ivi compresa l’illegittima registrazione del nome e del simbolo e, di conseguenza, il risarcimento dei danni cagionati all’associazione, e che sussistevano i presupposti per ottenere la tutela cautelare richiesta.
Si costituiva Alfonso Lo Cascio, sia in proprio, sia quale legale rappresentante dell’Associazione SiciliAntica, sostenendo di essere stato regolarmente nominato presidente da una assemblea straordinaria regolarmente convocata, mentre la ricorrente Modeo non aveva comprovato che la sua nomina a presidente, avvenuta nel 2015, fosse valida e regolare. Rilevava quindi di essere pienamente legittimato a spendere il nome della società ed ammetteva di avere depositato, a proprio nome, domanda di registrazione in data l 22.2.107 (domanda nr. 302017000019397) del marchio italiano figurativo per le classi 16, 39 e 41 “raffigurante in alto il disegno di due ottagoni sovrapposti, uno più grande ed uno più piccolo con all’interno le lettere ” s ” ed ” a ” maiuscole ed affiancate. Sotto il disegno, la scritta stilizzata ” SiciliAntica “, con la lettera ” s ” iniziale e la ” a ” centrale maiuscola” con il consenso dei soci dell’Associazione, come risulta dal verbale dell’Assemblea dei Presidenti della Provincia di Palermo, assemblea aperta anche ai responsabili regionali del 27 febbraio 2017; precisava altresì di essersi, in quella sede, dichiarato pronto a cedere la titolarità della registrazione in favore dell’Associazione.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande cautelari spiegate dalla ricorrente, sostenendo la mancanza anche del periculum in mora.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
L’ordinamento tutela il diritto al nome ed alla denominazione non soltanto delle persone fisiche ma anche, analogicamente, degli organismi muniti di soggettività giuridica, compresi quelli privati, come appunto nel caso di specie caratterizzato dal fatto che entrambe le parti si sono costituite quale Associazione SiciliAntica, l’una presieduta da Simona Amodeo (parte ricorrente), l’altra da Alfonso Lo Cascio (parte resistente): è quindi necessario preliminarmente esaminare la domanda relativa all’eventuale nullità della convocazione dell’assemblea straordinaria del 13.5.2017 tenutasi a Palermo e della conseguente delibera con la quale il Lo Cascio è stato eletto presidente dell’Associazione SiciliAntica.
Va premesso che la delibera di riconferma della Amodeo a presidente e legale rappresentante dell’Associazione del 5.9.2015 non risulta essere stata impugnata da alcuno e la stessa parte resistente, pur sostenendo che l’assemblea relativa sia stata caratterizzata da scorrettezze non meglio precisate, non ha formulato alcuna richiesta in tal senso. Né, tantomeno, risulta essere stata richiesta formalmente la decadenza della Modeo dalla carica in relazione alla allegata sopravvenuta perdita della qualità di socia per il mancato rinnovo dell’iscrizione (e, comunque, risulta documentalmente che la Modeo si è iscritta anche per l’anno in corso entro il 30.1.2017 – termine prorogato -, né allo stato si può ritenere illegittima detta proroga, la quale risulta essere stata autorizzata per mesi tre anche dall’assemblea del 13.5.2017 che ha eletto il Lo Cascio).
A fronte di ciò, si ritiene invece nulla la nomina a presidente del Lo Cascio, intervenuto all’assemblea straordinaria della associazione, che è stata fissata, secondo quanto allegato dallo stesso resistente, con email in data 5.5.2017 dai rappresentanti della maggioranza dei soci regolarmente iscritti all’Associazione nel 2017 e non dalla Presidente in carica Modeo.
Deve infatti rilevarsi che, secondo lo statuto dell’associazione, sono organi regionali dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio ed il Presidente (art. 15); l’assemblea è costituita dai Presidenti della sede locale, dai coordinatori dei circoli, dei Gruppi, dei comprensori, dai Gruppi della Presidenza Provinciale e dalla Presidenza regionale. L’Assemblea regionale è l’organo a cui compete la definizione dell’indirizzo generale dell’Associazione e, tra l’altro, l’elezione dei 12 membri del Consiglio Regionale; spetta poi al Consiglio regionale (composto, oltre che dai 12 membri suddetti, anche dai presidenti provinciali) eleggere la Presidenza dell’Associazione (art. 19). La Presidenza dell’Associazione è composta dal Presidente dell’Associazione, da due vice presidenti, dal direttore della Rivista, dal segretario, dall’economo e dal responsabile ragazzi (art. 20)
L’Assemblea regionale va convocata “almeno una volta ogni l’anno dal Presidente e può essere convocata, in via straordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli aventi diritto e da 10 consiglieri regionali” (art. 16). Il Consiglio regionale, invece, si riunisce almeno 4 volte l’anno, su convocazione del Presidente; può altresì essere convocato da 1/3 dei suoi membri (art. 19).
Ciò detto, risulta per tabulas che l’assemblea regionale svoltasi a Palermo in data 13.5.2017 è stata irregolarmente convocata da una parte degli aventi diritto a parteciparvi, ma non dalla presidente che ha la legale rappresentanza dell’associazione: secondo il chiaro disposto dell’art. 16 citato, infatti, è comunque il Presidente che deve convocare l’assemblea, sia di diritto, almeno una volta all’anno, sia per richiesta motivata proveniente da una percentuale qualificata di aventi diritto. Sul punto, infatti, la regola statutaria dettata dall’art. 16 – che ricalca quasi completamente la disposizione dell’art. 20 c.c. – va integrata, come da principi generali, dalle disposizioni del codice civile secondo il quale, appunto, è comunque il Presidente a dovere convocare l’assemblea, ed, in mancanza, il Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie, non risulta alcuna richiesta di convocazione di assemblea da parte della maggioranza qualificata degli aventi diritto cui il Presidente in carica, ossia Modeo, non abbia risposto: ne consegue che la convocazione dell’assemblea è illegittima.
Detta illegittimità travolge le deliberazioni ivi assunte, in primis quella di nomina a presidente del Lo Cascio, il quale, quindi, non ha alcun diritto di spendere il nome dell’associazione nei rapporti con i terzi (organi di informazione, altre associazioni ecc. ecc.), di utilizzare in alcun modo la denominazione “SiciliAntica”, l’emblema costituito della stessa associazione ossia l’ottagono con la scritta all’intero S ed A, la sigla SA, l’emblema anche utilizzato dal solo ovvero congiuntamente con la denominazione in via estesa e come sigla.
Anche la registrazione (rectius, domanda di registrazione) del marchio, presentata dal Lo Cascio non per conto dell’associazione ma a proprio nome, rappresenta una usurpazione della denominazione dell’associazione in oggetto, posto che in esso viene utilizzato sia il nome dell’associazione sia il logo che la contraddistingue: a nulla rileva che il Lo Cascio abbia ribadito nel verbale dell’assemblea – dichiarata nulla in questa sede – di essere pronto a cedere il marchio all’Associazione, rimanendo tale dichiarazione una affermazione labiale, non cogente per colui che l’ha resa.
Infine, costituisce senz’altro una lesione del diritto di denominazione la circostanza che il Lo Cascio abbia costituito il dominio http://www.siciliantica.org sostanzialmente identico ai due siti gestiti dall’associazione ricorrente http://www.siciliantica.it e http://www.siciliantica.eu : si tratta invero di un sito nel quale viene utilizzato il nome, il logo ed i simboli dell’associazione ricorrente, e nel quale vengono addirittura copiate intere pagine dai siti legittimi.
A fronte del fumus della pretesa, sussiste altresì il periculum in mora che consiste, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., nella minaccia che il diritto possa subire di un pregiudizio imminente ed irreparabile, durante il tempo occorrente perché esso sia fatto valere nelle vie ordinarie: nel caso in esame, tale pregiudizio, di natura prevalentemente morale, deriva dalla natura stessa del diritto (assoluto) di cui si è chiesta la tutela, non suscettibile di risarcimento per equivalente in modo compiuto.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Va altresì disposto che, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento ed ogni sua violazione, i resistenti siano condannati a versare l’importo di € 50,00.
Va altresì disposta la pubblicazione del dispositivo ex art. 7 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00, di cui e 290,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto:
dichiara nulla la convocazione dell’assemblea straordinaria svoltasi il 13.5.2017 in Palermo e, di conseguenza, l’elezione di Lo Cascio Alfonso a presidente dell’Associazione SiciliAntica;
inibisce ai resistenti l’uso in qualsiasi contesto (sia sulla stampa sia su internet) della denominazione “SiciliAntica” e della emblema dell’associazione, sia con riferimento alla intera denominazione sia alla sola sigla SA sia al solo emblema o a parte di esso, sia ad uno o più dei predetti elementi singolarmente o congiuntamente utilizzati;
dispone che i resistenti oscurino il sito http://www.siciliantica.org;
inibisce a Lo Cascio Alfonso di utilizzare il marchio per il quale ha presentato domanda di registrazione numero 302017000019397 presso Unione italiana marchi e brevetti (UIBM), rappresentato dal nome e dal simbolo di SiciliAntica;
visto l’art. 614 bis c.p.c., dispone che, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento ed ogni sua violazione, i resistenti siano condannati a versare l’importo di € 50,00;
Ordina che il presente dispositivo sia pubblicato sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia” a cura e spese dei resistenti, per una sola volta.
condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali nei confronti della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Palermo, 23 luglio 2017
Il Giudice
dott.ssa Daniela Galazzi

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