IL SINDACO
Viste ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani presso le ville e i giardini pubblici.
Ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate riguardo alla necessità di consentire una serena fruizione di tali spazi, specie ai bambini.
Valutato altresì il problema delle deiezioni canine, che potrebbero indurre rischi di natura igienico sanitaria in relazione alla richiamata presenza di bambini.
Individuato nel divieto d’accesso ai cani il rimedio a tale emergente problema.
Considerato che i detentori di cani possono trovare luoghi alternativi per garantire il benessere dei loro animali d’affezione, soddisfacendone le loro esigenze di movimento e svago.
Viste ed esaminate inoltre le segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla non corretta conduzione di cani d’affezione.
Ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate riguardo agli aspetti di sicurezza, igiene e sanità pubblica.
Ritenuto doversi specificatamente richiamare le norme che disciplinano la corretta conduzione dei cani da parte dei loro detentori.
Vista la L.R. 3 luglio 2000, n°15.
Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
ORDINA
1. Il divieto d’accesso agli animali d’affezione (cani, gatti, ecc.) nelle seguenti aree della Città: Villa Palmeri; Villa Aguglia; Villa alla Marina; Villa della via P. Mattarella. Sono esentati dal rispetto del presente divieto i detentori di cani guida per ciechi e tutte le forze di pubblica sicurezza e di protezione civile qualora impieghino cani nella loro attività istituzionale. Il servizio segnaletica del 6° Settore apporrà nelle aree di ingresso alle citate ville e giardini idonea segnaletica verticale riportante gli estremi della presente ordinanza.
2. I proprietari o detentori di cani devono provvedere a far identificare e registrare in anagrafe canina l’animale mediante l’applicazione di microchip (dal 2° mese di vita).
3. I cani debbono essere condotti nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sempre al guinzaglio e da parte di persone in grado di gestirli adeguatamente.
4. Coloro che conducono i cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide degli animali.
5. Gli stessi soggetti sono obbligati alla rimozione degli escrementi dei propri animali dalle vie ed aree soggette ad uso pubblico.
6. Alla violazione della disposizione di cui al punto 2 si applica la sanzione amministrativa di una somma da Euro 77,47 ad Euro 464,81.
7. Alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,82 ad Euro 154,94.
8. Alla violazione della disposizione di cui al punto 5 si applica la sanzione amministrativa di una somma da Euro 51,65 ad Euro 309,87.
Il Comando della Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza che in copia dovrà essere loro trasmessa.
RN/DD
Il Sindaco – Salvatore Burrafato