Zona Franca Urbana: per l’operatività si attende da Roma il decreto attuativo

Le notizie circolate in città a seguito dell’inserimento di Termini Imerese tra le 44 Zone Franche Urbane del Decreto Crescita 2.0 (DL 179/2012 convertito dalla L.221/2012) e, in seguito, anche nella Legge di stabilità (in ragione della grave crisi industriale che da oltre due anni ha colpito la città) rischiano di diffondere informazioni incomplete e fuorvianti.

Le Zone Franche Urbane avrebbero dovuto essere operative del 1 gennaio 2013, ma in assenza del decreto attuativo del MiSE non possono ad oggi godere delle agevolazioni previste dalla norma istitutiva.

In una città che vive una grave crisi economica la Zfu può rappresentare una valida opportunità di ripresa e crescita, ma bisogna ancora attendere le procedure attuative della norma (competenza del Ministro dello Sviluppo economico), come precisa l’Assessore all’Economia, Vincenzo Fasone, aggiungendo che l’Amministrazione comunale ha incontrato il Direttore generale della DGIAI responsabile dell’attuazione della misura, al fine di sollecitare l’avvio dell’operatività e di ricevere chiarimenti e approfondimenti in merito su aspetti procedurali, beneficiari e agevolazioni previste (pubblicati sul sito del Comune).

“E’ certo che dal 1 gennaio 2013 sono state istituite sul territorio nazionale 44 zone franche tra cui anche Termini Imerese. Tuttavia queste Zfu non sono ancora operative – ha precisato il sindaco Totò Burrafato – in quanto mancano gli appositi decreti ministeriali attuativi che scaturiscono dalla norma che le istituisce2.

“Non appena pubblicati da parte del Dicastero di Via Veneto i decreti attuativi, sarà cura dell’Amministrazione comunale – ha precisato il Sindaco, Totò Burrafato – promuovere tutte le iniziative necessarie per informare e promuovere la Zona Franca Urbana di Termini Imerese”.

Sintesi incontro del 31/01/2013 al Mise

[1] Aspetti procedurali

Entro la fine della legislatura il Ministro dovrebbe firmare il decreto che definisce la struttura dell’intervento (agevolazioni possibili, massimali, ecc.) Successivamente inizierà una fase di concertazione con le Regioni per definire i criteri di dettaglio.

L’iter dovrebbe chiudersi prima dell’estate con il vero e proprio avviso/bando.

L’avviso rimarrà aperto per circa tre mesi durante i quali i beneficiari potranno avanzare le candidature. Non è dunque prevista una procedura a sportello.

[2] Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese alla data di presentazione dell’istanza. Le stesse devono altresì trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Nello specifico si tratta di:

a) “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all’interno della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell’istanza di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno della ZFU, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

[3] Agevolazioni concedibili

a) Esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 6;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 8;

c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 2 per l’esercizio dell’attività economica, di cui all’ articolo 9;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 10.

– Ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni di cui al presente decreto può beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 11 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nonché di eventuali ulteriori agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall’impresa, cumulabili con i benefici di cui al presente decreto.

– Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 11.

– Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

– Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

– Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

– Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni, fatti salvi eventuali divieti in tal senso previsti dalle norme che regolano le modalità di tali aiuti, anche concesse all’impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

[4] Confini ZFU

Area già individuata nel progetto iniziale del 2008 (disponibile sul sito del Comune) con in aggiunta l’area industriale.

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