IL SINDACO
Rilevato, che l’art. 1, co. 5), del citato Decreto testualmente recita “Delle strade opiazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private”, e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall’altro, lo svolgimento delle normali attività quotidiane;
Considerato che:
– sul territorio cittadino, in base al quadro normativo sopra disposto. è possibile ritenere che in alcune aree, comprese le aree prospicenti gli ingressi di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare, nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
– con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell’Interno, è stato evidenziato che l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell’art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane ed in particolare nelle aree prospicenti alle istituzioni scolastiche;
Ritenuta, ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000, come risulta confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata, da ultimo, dall’art. 2 comma 3 dell’ordinanza n. 64 del 10/12/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
RITENUTA, in ragione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza pandemica e del crescente numero di casi positivi nel territorio, la necessità di procedere a dare applicazione all’art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 03 dicembre 2020;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati :
– il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le aree di entrata e di uscita dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità competenti hanno consentito l’apertura e/o la didattica in presenza;
– ai Dirigenti scolastici presenti sul territorio di adottare ogni misura e iniziativa finalizzata a evitare di concentrare nella stessa fascia oraria l’accesso ai plessi scolastici e l’uscita dagli stessi.
È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M..
AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio on-line. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.







