Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

#Coronavirus: da Nello Musumeci nuova stretta per contenere contagio

Nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica del Coronavirus nell’Isola. Oltre al recepimento del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 11 marzo, il governatore ha inserito altre misure restrittive per contenere il contagio sul territorio regionale in materia di trasporti pubblici, controllo negli aeroporti, esercizi commerciali, attività alimentari all’aperto, obblighi per chi arriva in #Sicilia, dipendenti regionali e personale degli Enti locali.

Trasporti pubblici

Prevista la riduzione delle corse dei bus extraurbani (saranno in servizio solo nelle fasce orarie 5.30-9, 13.30-16 e 17-19) e urbani (dalle 6 alle 21). I mezzi dovranno essere quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza e garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro. Per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole minori, vengono ridotte le corse dei traghetti e abolite quelle integrative dei mezzi veloci.

Controlli aeroporti e porti

Gli uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera dovranno estendere i controlli, già presenti negli altri aeroporti dell’Isola, anche a Lampedusa e Pantelleria. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento nello Stretto di Messina – per l’approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti – le Società di navigazione dovranno adottare un apposito “Protocollo di sicurezza”.

Pulizia bus, treni e navi

Sancito l’obbligo di disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via mare e prevista l’istituzione di “presidi sanitari dedicati” presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.

Ordinanze sindacali

I sindaci, d’ora in poi, prima di emettere ordinanze in materia dovranno raccordarsi, preventivamente, con il Coordinamento della presidenza della Regione, tramite l’Anci Sicilia o il dipartimento della Protezione civile regionale.

Obblighi per chi arriva in Sicilia

Ulteriore stretta per l’ingresso di persone. I residenti o domiciliati nell’Isola che vi facciano rientro da altre regioni, o dall’estero, devono comunicare tale circostanza al Comune, all’Asp competente per territorio, nonché al proprio medico, con obbligo di quarantena domiciliare per due settimane, con divieto di contatti sociali, spostamento e viaggi.

Attività commerciali

Per garantire, prioritariamente, la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare, le imprese della Grande distribuzione dovranno predisporre, nelle aree di stoccaggio, servizi igienici, anche mobili, per assistere gli autotrasportatori. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori. Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività alimentari all’aperto, come i mercati rionali, la decisione spette ai sindaci, verificate le condizioni minime di sicurezza.

Limiti acquisto merce

Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale, determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento di merce spropositato.

Uffici regionali e comunali

Nuove norme per il personale della Regione, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico. Si fa ricorso alla modalità di “lavoro agile” e si adottano Piani per la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente. Ogni iniziativa deve essere finalizzata a coniugare la tutela della salute pubblica con la continuità dell’azione amministrativa. Si continua ad effettuare la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali e a installare all’ingresso e lungo i corridoi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. Sono sospesi gli accessi dell’utenza esterna, che resta in contatto con il personale attraverso telefono e mail istituzionali.

#CoronavirusSicilia #CoronavirusItalia #Covid19 #Covid19Italia

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Articolo 1

(Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell ’11 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale “.

Articolo 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull ‘intero territorio regionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate sull’intero territorio regionale le seguenti misure disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 11 marzo 2020:

1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020;

4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

7. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

8. è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;

9. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;

10. gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l’erogazione;

11. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Articolo 3

(Coordinamento attività con gli Enti Locali)

1. L’art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento. Pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.

Articolo 4

(Misure da applicare ai servizi di trasporto sull ‘intero territorio regionale)

1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 – 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro.

E’ obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 11.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.

2. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.

Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori della Regione si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci, ad eccezione della tratta Marsala-Favignana, in entrambe le direzioni, che è effettuata come indicato nell’allegato 1.

3. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all’atto dell’emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l’autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.1, comma 1, del DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020.

4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto svolti presso gli altri aeroporti del territorio regionale.

5. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l’approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il “Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina ” (allegato 2).

6. E’ fatto obbligo di effettuare la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti mezzi del trasporto pubblico locale via terra, urbano ed extraurbano, e via mare.

7. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, anche attraverso le Aziende sanitarie competenti per territorio, provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.

Articolo 5

(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web http://www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.

3. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Articolo 6

(Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)

1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori.

2. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.

3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all’aperto con particolare riferimento ai mercati rionali.

Articolo 7

(Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)

1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.

Articolo 8

(Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell ‘Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell ‘Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico)

1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze relative alla necessità di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa nell’attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure:

a) applicare la modalità di “lavoro agile” e dare attuazione alle “disposizioni per il personale dipendente” secondo le direttive impartite dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli allegati n. 4 e 5 alla presente ordinanza;
b) per contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali, i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell’Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici;
c) disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici;
d) installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi;
e) sospendere gli accessi dell’utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici;
f) procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico;
g) attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza.

Articolo 9

(Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali)

1. Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui all’articolo precedente articolo 8.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all’ANCI e ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il Presidente Musumeci

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