La replica del legale di Lo Cascio
Sulla base di quanto mi è stato riferito dal mio cliente, sig. Alfonso Lo Cascio, segnalo la inesattezza di quanto pubblicato avente il seguente titolo
“Palermo, usava il marchio di SiciliAntica in maniera illegittima: condannato il “falso” presidente” pubblicato ieri dalla Vostra redazione e consultabile a questo indirizzo web:
Preciso preliminarmente che si tratta di una ordinanza ossia di un provvedimento interlocutorio, che – a differenza della sentenza – non esaurisce il rapporto processuale, e avverso la quale è possibile presentare reclamo entro il prossimo 8 agosto e che, pertanto, nessuna sentenza di condanna nel merito è stata pronunciata contro il Lo Cascio. La refusione delle spese legali è quindi una fisiologica conseguenza della decisione interlocutoria ma, per una corretta informazione al pubblico, ritengo opportuno precisare il significato del termine “condanna” per evitare di ingenerare nel pubblico false convinzioni e di dare, a tutto voler concedere, un’informazione fuorviante e comunque non completa.
Merita altresì rilevare, che il Lo Cascio non ha mai usato il marchio in maniera illegittima posto che l’ordinanza è stata notificata alla PEC / in cancelleria il 24/07/2017 12:06 e quindi nota ed efficace solo dallo scorso lunedì 24. Successivamente a tale data il Lo Cascio non ha utilizzato il marchio che, pertanto, non è mai stato utilizzato dallo stesso illegittimamente.
Da ultimo l’ulteriore argomento per il quale chiedo una formale rettifica è l’aggettivo “falso” riferito a Presidente, anche su questo punto, infatti, basterà leggere l’ordinanza della dottoressa Galazzi per capire che l’endiadi falso presidente pare avere un chiaro intento diffamatorio, testualmente: ..“…è quindi necessario preliminarmente esaminare la domanda relativa all’eventuale nullità della convocazione dell’assemblea straordinaria del 13.5.2017 tenutasi a Palermo e della conseguente delibera con la quale il Lo Cascio è stato eletto presidente dell’Associazione SiciliAntica.
Va premesso che la delibera di riconferma della Amodeo a presidente e legale rappresentante dell’Associazione del 5.9.2015 non risulta essere stata impugnata da alcuno e la stessa parte resistente, pur sostenendo che l’assemblea relativa sia stata caratterizzata da scorrettezze non meglio precisate, non ha formulato alcuna richiesta in tal senso”.
Pertanto, La invito a procedere ad un’immediata rettificata di quanto pubblicato relativamente ai seguenti termini:
1 “sentenza”;
2 “usava il marchio di SiciliAntica in maniera illegittima”;
3 “falso presidente”;
Nel rimanere a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito porgo distinti saluti.
Avv Alice Bova







