Alla nostra domanda: “ma a fare la differenziata a Termini Imerese è mai possibile che sono soltanto il 54 percento dei cittadini?” Abbiamo cercato risposte (non su facebook) presso la Regione Siciliana che detta le linee guida sui rifiuti la loro gestione e il loro smaltimento, e abbiamo avuto le risposte che cercavamo: a Termini Imerese si fa un’ottima raccolta differenziata ma paghiamo, in termini di percentuale e di tasse, l’abbandono indiscrimanto e costante di rifiuti indifferenziati e spesso anche altamente pericolosi, che fanno crollare il rapporto percentuale e ci relegano da anni sotto il 50 percento o poco sopra come nella notizia di ieri dall’amministrazione comunale, nonostante le gravi pene legiferate.
Ai fini della determinazione e della verifica delle percentuali di Raccolta Differenziata in Sicilia così come stabilite dall’art. 45 comma 2° della L.R. 02/07, in assenza di specifiche norme regolamentari dello Stato, vengono emanate le seguenti direttive per il calcolo delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO della Regione Siciliana.
Scopo del presente documento è
a. istituire un sistema unificato di calcolo e certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e di calcolo della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b. individuazione di un modello unico per la raccolta dei dati di produzione RSU e raccolta differenziata ( v. scheda allegata)
- DEFINIZIONI
si richiamano le seguenti definizioni di cui al D.Lgs. 04/08:
- Rifiuti Urbani (RSU)
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs 04/08;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- I rifiuti speciali assimilati agli urbani con apposito provvedimento in attuazione di regolamentazione comunale o d’ambito
- Raccolta Differenziata (RD)
Si intende per raccolta differenziata ex art. 183 comma f del D.Lgs 04/08:
“La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.”
La raccolta differenziata può essere monomateriale o multimateriale
- Obiettivi minimi di RD
Si intendono gli obiettivi che le norme nazionali o regionali individuano o in termini di percentuale o di Kg.ab/anno.
Se determinati in termini di percentuale si tratta del rapporto tra la raccolta differenziata di cui al punto 2 e il rifiuto urbano di cui al punto 1.
- Frazione Merceologica Omogenea
Le componenti dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti e raccolti separatamente per tipologie e natura del rifiuto.
- Materiale derivante da spazzamento
Materiale derivante dalla attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette a uso pubblico.
- Rifiuti Urbani indifferenziati (RI)
Tutto il rifiuto urbano raccolto in modo indifferenziato.
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE Dl RACCOLTA DIFERENZIATA In base alla definizione, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati come raccolta differenziata i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti due requisiti:
• essere classificati come rifiuti urbani in conformità al punto 1;
• essere raccolti all’origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.
Ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata si utilizza la seguente formula:
RD
% di Raccolta Differenziata = ——————————— x 100
(RI + RD)
Dove:
RD = sommatoria delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati raccolti all’origine in modo separato.
In particolare:
RD1. il rifiuto raccolto in modalità monomateriale il quantitativo di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia deve essere conteggiato nella sua totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata;
RD2. il rifiuto organico proveniente da utenze selezionate e domestiche deve essere conteggiato nella sua totalità. I rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico non sono conteggiati né tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente.
RD3. il rifiuto raccolto in modalità multimateriale; ai rifiuti raccolti differenziatamente deve essere sottratta una percentuale imputabile a scarti e sovvalli destinati alla discarica:
- del 3% se trattasi di raccolta congiunta vetro / alluminio,
- del 6% per la raccolta congiunta plastica/ metallo
- del 10% per altri rifiuti raccolti congiuntamente.
Tali percentuali sono suscettibile di variazioni da parte dell’amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti
RD4. la raccolta di frazioni merceologiche omogenee inquinanti (es. pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F), finalizzata a garantirne un separato trattamento finalizzato al recupero rispetto al rifiuto indifferenziato per ridurre i rischi ambientali;
RD5. i rifiuti della frazione verde compostabili sono da conteggiare se destinati al recupero di materia;
RD6. i rifiuti ingombranti e beni durevoli devono essere conteggiati tra i rifiuti raccolti differenziatamene, esclusivamente per le frazioni avviate al recupero di materia con una percentuale massima del 40% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni durevoli raccolti.
Tale percentuale è suscettibile di variazioni da parte dell’amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti
RD7. le frazioni merceologiche omogenee la cui raccolta non viene effettuata direttamente dal gestore del servizio di RU e/o RD, provenienti da attività produttive e/o da utenze diverse site nell’ambito territoriale specifico.
Rientrano pertanto nella sommatoria della RD i seguenti Codici CER:
a) 20.01.08 – 20.03.02 — 20.02.01 — 15.01.01 — 20.01.01 — 15.01.07 — 20.01.02 —
15.01.02 — 20.01.39 — 20.01.37* – 20.01.38 — 15.01.03 — 15.01.04 20.01.10 —
20.01.11 — 20.01.21* – 20.01.23* – 20.01.35* – 20.01.36 — 20.01.31* 20.01.32 — 15.01.10* –
15.01.11* – 20.01 33* – 20.01.34 — 20.01.27* – 20.01.28 — 20.01 .26* – 20.01.25;
b) Le frazioni omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc..) avviate a recupero a valle della selezione del multimateriale per prassi classificato nella maggior parte dei casi con codice CER.15.01.06;
c) I rifiuti ingombranti e beni durevoli CER 20.03.07 avviati a recupero. A tal riguardo al fine dell’applicazione della suddetta percentuale del 40% di cui al precedente punto 9. nel computo della percentuale di R.D. sarà cura dell’ATO o del Comune dichiarante accertarsi ed obbligatoriamente certificare gli effettivi quantitativi di rifiuti avviati a recupero al netto degli scarti. Tale certificazione dovrà essere resa anche all’Osservatorio Regionale dei Rifiuti. In caso di tale mancata certificazione i rifiuti ingombranti e beni durevoli con codice CER 20.03.07 saranno in sede di verifica, interamente computati come rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
RI = sommatoria del rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
1. I codici CER da 20.03.01 a— 20.03.03, distinti in RUB e non RUB;
2. La frazione di scarto derivante dalla selezione del multimateriale
- del 3% se trattasi di raccolta congiunta vetro / alluminio,
- del 6% per la raccolta congiunta plastica/ metallo
- del 10% per altri rifiuti raccolti congiuntamente.
Tali percentuali sono suscettibile di variazioni da parte dell’amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti
3. I rifiuti ingombranti e beni durevoli CER 20.03.07 avviati a smaltimento nella misura minima del 60% sempre se in presenza di idonea certificazione circa l’avvenuto recupero dei relativi materiali.
Tali percentuali sono suscettibile di variazioni da parte dell’amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti
Note
- I rifiuti destinati allo smaltimento, anche se raccolti separatamente, vanno conteggiati tra i rifiuti totali prodotti in modo indifferenziato (RI) ma non tra i rifiuti raccolti in modo differenziato (spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.);
- I rifiuti inerti poiché se raccolti da utenze private non sono classificati urbani, ma speciali, ai sensi del D.Lgs. 04/08 e dalla vigente normativa sulla assimilazione, non sono conteggiati né tra i rifiuti totali, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
- I rifiuti avviati al recupero di energia sono conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, ma non tra i rifiuti di raccolta differenziata;
- Il multimateriale non rappresenta una frazione merceologica omogenea e prevede sempre un impianto di selezione, a valle del quale si ottengono frazioni merceologiche omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc..) e scarti di selezione da avviare a smaltimento.
- L’Autorità d’Ambito deve, pertanto, necessariamente dichiarare i quantitativi di scarto derivanti dalla selezione del multimateriale, nel caso che la stessa sia impossibilitata nel dichiarare tale quantitativo, sarà necessario applicare la percentuale di scarto medio comunicata dalla piattaforma di conferimento se disponibile, ovvero dovrà essere obbligatoriamente applicata una percentuale di scarto medio di almeno il 10% di materiale non computabile come R.D.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata:
i rifiuti compresi nelle classi o sottoclassi CER diverse dalla 20.XX.XX e dalla 15.01.XX;
- i fanghi di depurazione degli impianti di depurazione dei reflui civili codice CER 200304;
- la frazione organica intercettata attraverso “composter”, che viene configurata come forma di riduzione a monte dei RU (I rifiuti oggetto di compostaggio domestico non rientrano nel calcolo della r.d. né al numeratore né al denominatore, trattandosi di prevenzione della produzione dei rifiuti);
- altre eventuali modalità di produzione di frazioni destinate alla combustione o altre forme di recupero effettuate a “valle” delle raccolte previo processamento dei rifiuti tal quali, ad esempio i quantitativi di materiali di risulta da impianti di selezione e trattamento di rifiuti tal quali per la produzione di CDR e frazione organica stabilizzata (FOS).
- i flussi di raccolta derivanti da servizi effettuati per utenze specifiche con corrispettivo di tariffazione.
- i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- i rifiuti inerti da costruzione e demolizione anche derivati da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico in quanto esplicitamente annoverati tra i rifiuti speciali all’articolo 184, comma 3 del D.Lgs 04/08 e non assimilati agli urbani in tutti i contesti territoriali
- i rifiuti relativi ai codici CER 17.XX.XX;
- i pneumatici fuori uso CER 16.01.03, spesso dichiarati dagli ATO, pur non essendo classificati tra i codici 20.XX.XX e 15.01.XX, nonché i rifiuti classificabili con codici CER 16.XX.XX, ivi compresi parti metalliche di veicoli fuori uso;
- i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificabili con codice CER 20.01.40,( reti da letto e di divani, componenti metallici rimossi di apparecchiature e strutture fuori uso,parti metalliche di apparecchiature di uso domestico, componenti metallici rimossi da mobilio, etc.);
- i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Dichiarazione di veridicità
La compilazione della scheda allegata, dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio o dal Legale rappresentante dall’Autorità d’Ambito completa di una dichiarazione di veridicità.
I dati potranno essere acquisiti anche su supporto informatico o via e-mail se supportati dalla eventuale firma digitale dal Legale rappresentante dall’Autorità d’Ambito.
L’Autorità d’Ambito al fine della certificazione dei dati, dovrà avere cura di richiedere, agli impianti di conferimento dei propri rifiuti, copia della certificazione di taratura dei sistemi di pesa utilizzati, secondo la normativa vigente.
Termini di consegna
Il Format Unico di raccolta dati di produzione RSU e raccolte differenziate dovrà essere consegnato all’Osservatorio sui rifiuti – Ispettorato Servizio 5 del Dipartimento Acque e Rifiuti dell’Assessorato Regionale all’Energia entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS della predetta circolare.
In concomitanza della scadenza annuale di presentazione del MUD, il Format Unico deve essere compilato con i dati annuali e trasmesso agli organi competenti (ARPA, O.P.R.).
Richieste di integrazioni
Eventuale documentazione aggiuntiva ai fini della certificazione dovrà essere fornita all’Osservatorio sui rifiuti, che si riserva di effettuare dei controlli a campione.
Al fine della istruttoria dei dati l’Osservatorio sui Rifiuti e gli Enti competenti si riservano di chiedere integrazioni a giustificazione dei dati forniti. Ogni altra integrazione non formalmente richiesta pervenuta oltre il termine di consegna sarà ritenuta irricevibile ai fini della certificazione.
Certificazione del conseguimento delle percentuali di R.D.
A seguito dell’istruttoria sui dati pervenuti, ivi compresi quelli acquisiti semestralmente dai Consorzi di Filiera del CONAI, nonché da altri Consorzi quali COBAT, CONOU,COU, etc., l’Osservatorio sui Rifiuti certificherà la percentuale di R.D. conseguita da ogni singolo ATO, anche al fine dell’applicazione della penale di cui all’art. 205, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 1 comma 1108 della Legge 27/12/06 n°296.
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
La scheda è realizzata in modo da effettuare in maniera autonoma sia i riconoscimenti dei Comuni, che i calcoli di rifiuti prodotti, differenziati e recuperati. Infatti compilandola informaticamente, già inserendo il codice ISTAT è possibile identificare il Comune e la Società d’Ambito di appartenenza.
La prima tabella è il resoconto trimestrale di conferimento presso le discariche, anche qui, inserendo il codice meccanografico della discarica (vedi elenco allegato) è possibile identificarla, questo per vedere il flusso dei rifiuti nelle discariche siciliane. Nella colonna “RSU conferiti in discarica” va riportata la quantità di rifiuti in Kg avviati in discarica nel trimestre. La colonna “raccolta differenziata” indica la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel trimestre; il totale della colonna verrà verificato e dovrà combaciare con i dati inseriti per singolo codice CER nell’ultima tabella della scheda presente. Nel caso si fossero conferiti rifiuti in una discarica non presente nell’elenco di cui sopra è possibile, nella seconda tabella, indicare la denominazione della discarica e la partita IVA, per aggiornare il nostro database.
La tabella relativa alla tariffa applicata, indica una serie di aliquote riscontrabili nelle fatture prodotte dall’ente gestore della discarica o dalla Tariffa approvata con Decreto Regionale.
La prima pagina della scheda si conclude con l’indicazione delle utenze domestiche e non domestiche e le relative entrate (accertamenti).
La tabella relativa ai dati quantitativi della raccolta differenziata viene compilata automaticamente alla compilazione delle quantità suddivise per codice CER, il totale deve comunque combaciare con quanto dichiarato nella colonna “raccolta differenziata” della prima tabella. Gli unici dati da inserire riguardano la sola quantità di alluminio raccolto sul totale degli imballaggi metallici, e quanto conferito al CONAI, quanto ad altro impianto, i ricavi e per la frazione putrescibile l’importo di conferimento all’impianto di compostaggio.
La tabella relativa alla gestione della raccolta differenziata, evidenzia una serie di colonne dove è necessario spuntare se si effettua una gestione diretta, l’eventuale affidamento a terzi con data inizio ed eventuale fine rapporto ed il costo di gestione in euro del servizio indicato.
Successivamente è presente una parte della scheda in cui occorre indicare il tipo di raccolta adottata (multi materiale, monomateriale ecc.), indicare le quantità di campane, contenitori, i punti di raccolta diffusi sul territorio, le convenzioni con i centri CONAI, evidenziandone l’ubicazione.
Infine l’ultima tabella è l’insieme delle quantità dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati al recupero o al trattamento, di seguito si riportano dei chiarimenti:
- Nella colonna “quantità raccolte” vanno riportate, ove previste, i quantitativi di rifiuti al netto delle detrazioni (ad esempio per il codice 200302 và computato il 94% del totale prodotto, così come il codice 200101);
- Occorre indicare la percentuale di recuperato;
- Nella colonna destinatario dei rifiuti occorre indicare l’iscrizione all’albo rifiuti e la partita IVA;
- Nella colonna CONAI indicare con X se la quantità di rifiuto recuperata è avviata a tale centro, in modo da automatizzare la scheda “raccolta differenziata” di pagina 2, in caso contrario nella tabella tutto il dato verrà riferito non ad un centro CONAI ma ad altro impianto. Questo comunque non comporta variazioni negative sulle percentuali di raccolta differenziata ottenute;
- Il calcolo totale del RUB viene fatto in automatico così come il non RUB, stessa cosa dicasi per la percentuale del recuperato.
Allegati alla scheda per la raccolta differenziata, vengono incluse le seguenti schede:
- Scheda dei rifiuti solidi assimilabili raccolti in regime di raccolta differenziata da gestori diversi dal gestore pubblico ed avviati al recupero, comprensivo dei numeri identificativi dei formulari e dei pesi, per singola tipologia.
Vanno conteggiati, ai fini del computo nella quantità di R.D. totale conseguita nell’ATO, i rifiuti per i quali vi sia, per ciascun conferimento, copia del formulario rifiuti denominata:“Copia produttore/detentore n°1” dalla quale si evinca, oltre che la tipologia del rifiuto e la quantità conferita, anche il produttore/detentore del rifiuto, il trasportatore e la destinazione del rifiuto stesso.. - Scheda di rilevamento per l’individuazione geografica di impianti e discariche nel territorio regionale siciliano, al fine di identificare in maniera univoca, gli impianti e le discariche esistenti nel territorio regionale.







