il comune di Termini Imerese approva le misure correttive dell’ordinanza della Corte dei Conti sul fondo per il personale comunale.

Il Sindaco Burrafato ha dichiarato: all’insegna della continuità amministrativa l’assemblea consiliare ha preso atto del pronunciamento della Corte dei Conti i cui effetti, purtroppo, si vedranno già a partire dall’anno prossimo. In un momento congiunturale negativo questa ulteriore riduzione del fondo per le risorse decentrate riservato ai dipendenti comunali rischia di compromettere la piena funzionalità dell’Ente. Faremo fronte con responsabilità.

Misure correttive adottate a seguito dell’Ordinanza emessa dalla Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Siciliana in data 26.05.2010.

Premesso che:

– con nota prot. n. 26564 del 6.12.2007 il Sindaco pro-tempore invitava il Dirigente del 1° Settore ad integrare, in fase di costituzione del fondo per le risorse decentrate ed in relazione alla dichiarazione congiunta n. 6 al vigente CCNL Enti Locali, il predetto fondo al fine del riconoscimento del salario accessorio ai lavoratori a tempo determinato stabilizzati ai sensi della L.R. n. 85/95 e della L.R. n. 21/03;

– con determinazione n. 625/2007 del Dirigente del 1° Settore veniva prevista una integrazione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale assunto a tempo determinato pari ad € 32.316,88;

– che tale integrazione messa a disposizione del fondo è stata storicizzata per € 30.000,00 nel fondo 2009 e per € 33.000,00 nel fondo 2010;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21.02.2008, munita del parere di legittimità del Segretario Generale pro tempore, veniva approvata la ripartizione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2008;

Vista la deliberazione n. 103/2010/PRSP del 26/05/2010 con la quale la Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Siciliana ha dichiarato illegittima l’integrazione del fondo così come operata ed in particolare:

a. accerta che le risorse destinate alla contrattazione integrativa hanno registrato un incremento dal 2007 a seguito dell’assunzione di personale a tempo determinato ed in assenza dei necessari presupposti contrattuali,
b. evidenzia che i contratti collettivi del comparto regioni-autonomie locali si applicano al personale a tempo indeterminato e determinato degli enti, per cui ne discende che nel delineato contesto normativo di riferimento non può trovare nella fattispecie in esame margini di applicazione la richiamata dichiarazione congiunta n. 6 allegata al CCNL 22 maggio 2004, considerato che la stessa non ha valenza contrattuale, che la norma regionale che disciplina le procedure di stabilizzazione non destina apposite risorse all’incentivazione della produttività e che non risulta dimostrato nel caso in esame l’avvenuta attivazione di nuovi servizi.
c. ordina l’invio della delibera al Comune di Termini Imerese ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive, come previsto dal comma 168, dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.

In particolare, si evidenzia che la Corte ha ritenuto non corretta la rilevata maggiorazione di somme dovuta all’applicazione della dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL che così recita: le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbono trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa, in quanto la stessa andava correlata con la disposizione del comma 5 dell’art. 15 del CCNL di comparto che prevede In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

Pertanto, a giudizio della Corte dei Conti, l’integrazione non poteva essere legittimamente disposta non risultando dimostrato nel caso in esame l’avvenuta attivazione di nuovi servizi e non risultando inserita nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale ai fini della dimostrazione del rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa del personale dettata dalla L. n. 311/2004 e successive.

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165//2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 che … … …. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. …

Considerato che in esecuzione all’ordine impartito dalla la Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Siciliana con la deliberazione n. 103/2010/PRSP del 26/05/2010 sono state adottate le seguenti misure correttive:

con deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 04.08.2010 è stato modificata la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2010 eliminando, dalle risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità di cui al 3° comma dell’art. 31, del CCNL 22-01-2004, la somma derivante dalla dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 22/1/2004 ammontante ad €. 33.000,00;
per effetto della modifica di cui al punto 1 il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2010 è stato rideterminato in €. 1.129.355,94.
è stata determinata la somma da recuperare per gli anni precedenti che ammonta ad €. 32.316,88 per l’anno 2008 ed €. 30.000,00 per l’anno 2009;
stabilire di procedere al recupero in favore del Bilancio comunale delle predette somme utilizzando le eventuali economie del fondo per le risorse decentrate 2010 e comunque di procedere al recupero nell’ambito della prossima sessione negoziale;
è stato dato mandato al Presidente della Delegazione trattante di convocare detto organismo per la conseguente revisione della ripartizione del fondo relativo all’anno 2010.

Vista la L.R. n. 48/91 s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/00;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE

prendere atto delle misure correttive adottate in esecuzione all’ordine impartito dalla la Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Siciliana con la deliberazione n. 103/2010/PRSP del 26/05/2010, meglio descritte in premessa.

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