Articolo 1 (ulteriori misure urgenti di contenimento per attività economiche e produttive)
1. Nel territorio della Regione Siciliana rimangono sospese le seguenti attività:
a) parchi tematici e di divertimento;
b) palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
c) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
d) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’intero di locali adibiti ad attività differenti;
e) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
f) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
g) feste nei luoghi al chiuso o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
2. Rimangono, inoltre, chiusi i musei, le mostre, i parchi archeologici e ogni altro luogo di cultura aperto al pubblico;
3. Nelle giornate domenicali i centri commerciali e gli esercizi commerciali ivi presenti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché il 100 per cento della attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, e con Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134. Rimane sempre garantito il collegamento a distanza (on line) con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
5. Sono consentite le attività commerciali al dettaglio e quelle inerenti ai servizi alla persona, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa per il contenimento del contagio.
6. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, panifici e affini) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è limitato ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, rimanendo autorizzata solo la ristorazione con asporto fino alle ore 22 con divieto, comunque, di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È sempre possibile l’attività di consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
7. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e marittime.
8. Per quanto non specificatamente previsto con la presente Ordinanza, sia con riferimento a misure restrittive sia per quanto riguarda le attività di prevenzione del contagio e di apertura di attività economiche e produttive, rimangono in vigore le disposizioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, a cui espressamente si rinvia.
Articolo 2 (mezzi di trasporto pubblica)
1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza omologata.
Articolo 3 (mobilità all’interno della Regione)
1. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti, dentro e fuori dal proprio Comune, se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di salute.
Articolo 4 (disposizioni finali)
1. La presente ordinanza abroga l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 62 del 19 novembre 2020 ed ha efficacia dal 29 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 compreso.
2. È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. In caso di violazione della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, avverso la Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.







