Il Comunicato stampa del 12 c.m. di questo Comitato, titolato “LE ECOBALLE AL PORTO DI TERMINI IMERESE”, ha suscitato alcune contestazioni. In particolare, in alcuni post, siamo stati accusati di diffondere “informazioni fuorvianti”.
Proviamo a spiegare che non si tratta di informazioni fuorvianti, piuttosto di informazioni assolutamente corrette e pertinenti che, peraltro, sono state desunte da un documento prodotto dagli stessi uffici comunali che, nel corso del procedimento, hanno richiesto chiarimenti e integrazioni all’Autorità di Sistema Portuale.
Come già detto lo scorso 22.01.22 è pervenuta, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, la convocazione di una conferenza di servizi sui cui contenuti il Comune dovrà esprimere un parere entro 45 giorni. Il parere riguarda un procedimento che vedrebbe “operazioni di imbarco e sosta tecnica di balle filmate contenenti rifiuti non pericolosi destinate al successivo imbarco su nave commerciale presso il porto di Termini Imerese“.
La richiesta di autorizzazione è stata avanzata dalla ditta Caldara che opera nel porto di Termini Imerese. Si tratta di autorizzare la sosta tecnica, in ambito portuale, di circa 3 mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codici CER 19.12.12 e 19.12.10) contenuti in balle filmate, per il successivo imbarco su nave.
Sin qui si tratta di informazioni incontestabili ammesse da tutti.
Dove iniziano i problemi ?
Iniziano proprio dai codici CER 19.12.12 e 19.12.10 che apparentemente sembrano numeri innocui ma, di fatto, nascondono parecchie insidie, e in particolare i rifiuti classificati con il codice CER 19.12.12.
Per questi ultimi, infatti, secondo la normativa vigente si tratta di “rifiuti non pericolosi (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti“. Tuttavia essere “rifiuti non pericolosi” non vuol dire essere rifiuti non nocivi. A tale riguardo negli ultimi anni si sono aperti vari contenziosi tra enti pubblici e trasportatori privati circa la classificazione con codice CER 19.12.12, contenziosi culminati con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 novembre 2021.
La questione consiste nella qualificazione di questi rifiuti. Rileva, infatti, la Corte di Giustizia Europea che, a prescindere dal codice assegnato, nella fattispecie il codice CER 19.12.12, ai fini delle spedizioni all’estero, i rifiuti urbani indifferenziati restano tali anche se, essendo destinati a recupero energetico, hanno subìto un trattamento meccanico, il quale non ha sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie.
In buona sostanza se tra i cosiddetti “materiali misti“, ammessi con codice CER 19.12.12, possono permanere frazioni di rifiuti non stabilizzati (cioè non interamente trasformati in combustibile, ma in tal caso assumerebbero il codice CER 19.12.10), i rifiuti ancorché imballati manterrebbero caratteristiche fisiche e meccaniche di rifiuti indifferenziati, con il possibile carico di emissioni odorigene nocive e di fattori inquinanti.
Insomma, per la Corte europea quello che conta è la sostanza e non il dato formale della classificazione CER assegnata al rifiuto.
Analogo ragionamento si evince nella nota del Comune con cui si chiedono ai promotori dell’iniziativa maggiori dettagli sulla provenienza e sulla destinazione dei rifiuti e la loro caratterizzazione, ossia l’analisi che determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Nella stessa nota si chiedono, inoltre, altre informazioni sulle modalità di trasporto e di stoccaggio, tra cui le modalità di intervento in caso di emissioni odorigene generate da accidentali rotture degli imballi.
In conclusione la nota del Comune manifesta analoghe, se non maggiori, preoccupazioni del nostro comunicato stampa.
Siamo convinti che una informazione più trasparente da parte di tutti gli organi preposti gioverebbe alle sorti della città e al futuro del suo porto.