ATTENZIONE: modifiche PROVVISORIE nella raccolta dei rifiuti

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo
ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore – Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali

N. 91 DEL 14/03/2020

OGGETTO: MODIFICHE PROVVISORIE NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Premesso che in data 1 giugno 2019 è stato consegnato alla ditta Dusty srl il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’ARO Termini Imerese.

Visto che tale nuova gestione prevede una graduale implementazione di misure, tutte contenute nel Piano di Intervento ARO approvato con DDG regionale n°1577 del 23.09.2013, per la razionalizzazione del servizio in vista delle migliori performance della raccolta differenziata. Che con ordinanza commissariale n° 25 del 23.01.2020 sono state definite le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Considerata la contingente situazione emergenziale legata all’epidemia di coronavirus (COVID-19) che, tra l’altro, impone di evitare contatti interpersonali non necessari, tra i quali si debbono ricomprendere le riunioni condominiali per il posizionamento dei contenitori condominiali dei rifiuti. Considerata la contingente crisi delle piattaforme per il conferimento della frazione organica dei RSU (impianti di compostaggio), posta a rilievo degli Organi regionali competenti con nota prot.6460 del 07.02.2020, la cui insufficienza non consente il conferimento della frazione raccolta, con conseguente impossibilità alternative per il divieto dei gestori di discarica di accettare RSU indifferenziati con elevate percentuali separate di “umido”.

Considerato che ad oggi risultano totalmente bloccate tutte le piattaforme di compostaggio, per problemi legati alla loro operatività.

Visto l’Avviso diramato per le vie brevi dal Direttore del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti che, preso atto della attuale insufficienza e problematicità degli impianti di compostaggio regionali, suggerisce ai Comuni di ridurre temporaneamente la raccolta differenziata della frazione organica, almeno fino al ripristino di condizioni tali da consentire il corretto conferimento di tale frazione. Ritenute ricorrenti le condizioni per l’emanazione di una ordinanza a tutela della salute pubblica, nella duplice accezione di un corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani per evitare il loro stazionamento presso le utenze o presso il territorio comunale e quindi l’insorgere di condizioni ambientali marginali dal punto di vista igienico-sanitario, e di misure volte ad evitare contatti interpersonali non necessari, dilazionando obblighi statuiti nelle modalità di raccolta RSU. Sentito il Direttore dell’Esecuzione del Servizio, nonché Responsabile dell’Ufficio ARO.

PROPONE

di emettere la seguente ordinanza.

Con i poteri conferiti al Sindaco, e per esso al Commissario Straordinario, di cui l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, per le ragioni meglio precisate nella parte narrativa del presente atto, trattandosi di fattispecie relative alla necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente:

1) Spostare l’obbligo di utilizzo dei mastelli e dei contenitori condominiali al 1° maggio 2020.

2) Interrompere temporaneamente la raccolta differenziata della frazione organica (umida) dei rifiuti solidi urbani. Pertanto nel sistema di raccolta “porta a porta”, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e sabato dovrà essere conferita una frazione indifferenziata contenente anche l’umido. Rimane l’obbligo invece di raccogliere separatamente tutte le altre frazioni, con le rispettive giornate ed orari di conferimento.

3) Mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale, raccomandata dalle norme sul coronavirus, nei conferimenti presso l’isola ecologica mobile di loc. Crisone, nonché presso il punto di distribuzione mastelli presso il parcheggio del Cimitero.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista le proposta di ordinanza, del tenore che precede.
Viste le leggi ivi richiamate.
Ritenuto pertanto di dovere adottare l’atto nello schema predisposto senza alcune variazione.
Visto l’art. 50 del D.Lvo 267/2000, come modificato dall’art. 8, c.1 della L. 48/17.
Visto il vigente Statuto comunale.

ORDINA

di accogliere ed approvare la superiore proposta.

Per l’effetto:

1) Spostare l’obbligo di utilizzo dei mastelli e dei contenitori condominiali al 1° maggio 2020.

2) Interrompere temporaneamente la raccolta differenziata della frazione organica (umida) dei rifiuti solidi urbani. Pertanto nel sistema di raccolta “porta a porta”, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e sabato dovrà essere conferita una frazione indifferenziata contenente anche l’umido. Rimane l’obbligo invece di raccogliere separatamente tutte le altre frazioni, con le rispettive giornate ed orari di conferimento.

3) Mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale, raccomandata dalle norme sul coronavirus, nei conferimenti presso l’isola ecologica mobile di loc. Crisone, nonché presso il punto di distribuzione mastelli presso il parcheggio del Cimitero.

4) Dare atto che le predette misure potranno essere revocate o modificate al verificarsi di eventi che ne rendano non più necessaria la vigenza.
La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le vigenti ordinanze sindacali in materia, per le parti che con la presente vengono modificate.

Il Responsabile dell’Ufficio ARO provvederà ad assumere tempestivamente tutti gli atti necessari per attuare la presente ordinanza, nel rispetto delle competenze definite dall’art. 198 del D.Lgs. 152/06.

La presente ordinanza viene comunicata:

al Direttore Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti – Ass. Regionale all’Energia, alla Città Metropolitana di Palermo,
alla Azienda Salute Pubblica – ASP di Palermo – distretto di Termini Imerese, al presidente della S.R.R. Palermo Provincia Est,
al presidente della Società d’Ambito Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione. al Comandante del Vigili Urbani di Termini Imerese,

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito web alla sezione “amministrazione trasparente”. informando che avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 40 e seguenti D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia Palermo entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Maurizio Scimeca

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