Un’ordinanza riapre i mercatini all’aperto della città: si apre un dibattito sulla gestione del pubblico

ORDINA

adottare nel territorio comunale, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 110 dell’ 11/04/2020, fino al 03 Maggio 2020, le seguenti disposizioni:

1) consentire, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire esigenze alimentari, solo nei giorni feriali, una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero soggetto all’uopo delegato, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e cura degli animali con uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato e la realizzazione dei lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, nonché l’attività di manutenzione delle aree verdi e naturali, pubbliche e private;

2) consentire, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, di compiere una uscita giornaliera di
breve durata e in prossimità della propria abitazione;

3) consentire gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della propria abitazione;

4) consentire nelle giornate domenicali, il 25 Aprile e il 1° Maggio il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

5) consentire l’attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti lavori;

6) consentire, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 – Punto 4), la riapertura del mercato del contadino del mercoledì. E’ fatto obbligo all’Associazione Fiere Sicane l’obbligo di delimitare, con apposito nastro segnaletico, l’area oggetto di concessione del mercato del contadino, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il numero di persone in ingresso, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché fare indossare agli operatori economici le mascherine e i guanti monouso;

7) consentire, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 – Punto 4), la riapertura del mercato settimanale del venerdì limitatamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. E’ fatto obbligo ai mercatai di delimitare, con apposito nastro segnaletico, l’area oggetto della vendita, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il numero di persone in ingresso e garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché indossare le mascherine e i guanti monouso;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020, n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020, n. 109 del 03/04/2020 e n. 110 dell’11/04/2020 incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;

AVVERTE CHE

– salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

– il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

INFORMA CHE

del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera, b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 20 Aprile 2020
Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

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