SiciliAntica: Lo Cascio cerca di nascondere la verità

Comuicato Stampa

In riferimento al vostro articolo “Lo Cascio: ma quale verità e giustizia è riuscita a far trionfare l’Associazione”, pubblicato in data del 5 settembre u.s., s’intende replicare alle confuse ed errate affermazioni del Sig. Lo Cascio che cerca di nascondere, more solito, una verità che si fonda soltanto sui fatti. Pertanto, si allega alla presente, con richiesta di pubblicazione, l’ordinanza del 30 agosto scorso, affinché chiunque possa venire a conoscenza delle reali motivazioni sottese alla decisione del Collegio dei Giudici del Tribunale di Palermo. Si chiarisce, inoltre, che in merito alle spese, il Sig. Lo Cascio, che mi accusa ingiustamente di diffamazione, non solo è stato condannato al pagamento delle spese legali, ma anche del contributo unificato, a norma dell’articolo 13 comma 1 quater, previsto nel caso di impugnazione respinta integralmente.
Infine, il Sig. Lo Cascio ignora, perché probabilmente il suo Legale non glielo avrà spiegato chiaramente, che con il rigetto del reclamo da lui presentato, il provvedimento cautelare diventa definitivo e mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui non si dovesse avviare il giudizio di merito.
Ciò significa che il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo produrrà comunque i suoi effetti indipendentemente dal giudizio di merito.

Il Presidente Regionale
Simona Modeo

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Riunito in camera di consiglio, nel procedimento di reclamo in epigrafe indicato, proposto
da
LO CASCIO Alfonso, in proprio e nella qualità di presidente regionale dell’associazione denominata ‘SiciliAntica’, elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Catania, n. 110, (studio Aw. Santo Lo Pinto), presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tortorici, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al reclamo
Reclamante
Nei confronti di
ASSOCIAZIONE SICILIANTICA, in persona del suo legale rappresentante sg.ra Simona Modeo, elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo, n. 14, presso lo Studio Legale Condorelli Caff, rappresentata e difesa dall’Aw. Nunzio Condorelli Caff per mandato in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.
Reclamato
sentite le parti all’udienza camerale del 24.08.2017;
letti gli atti ed i documenti del procedimento, ha pronunziato la seguente 
ORDINANZA
Con reclamo proposto in data 8.8.2017 Alfonso Lo Cascio impugnava l’ordinanza resa il 23.7.2017 con la quale era stato accolto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dall’Associazione SiciliAntica, rappresentata da Simona Modeo.
Il reclamante contestava l’ordinanza impugnata ritenendo non sufficientemente esaminato e motivato il profilo della legittimazione attiva della ricorrente Modeo, avendone eccepito la carenza in sede cautelare, e poneva in dubbio la circostanza che la stessa potesse spendere la propria qualità di socia, prima ancora che di presidente, dell’associazione predetta.
Contestava, poi, la sussistenza del presupposto del periculum in mora per l’accoglimento delle richieste cautelari della Modeo.
Chiedeva, pertanto, l’accoglimento del reclamo e l’integrale riforma dell’ordinanza impugnata con il rigetto delle istanze cautelari della Modeo,e con vittoria di spese.
Si costituiva la reclamata con memoria depositata il 24.8.20 ..7, cor la quale contestava le ragioni del reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Appare opportuno riepilogare brevemente la questione controversa.
Con il ricorso cautelare proposto, Simona Modeo, nella qualità di presidente regionale dell’Associazione SiciliAntica, aveva chiesto pronunziarsi in via cautelare ed urgente un provvedimento che inibisse ad Alfonso Lo Cascio di spendere la qualità di presidente regionale della predetta associazione e di utilizzarne il simbolo ed il nome, previo accertamento dell’illegittimità della convocazione dell’assemblea dei soci della stessa associazione per la data del 13.5.2017 e della conseguente nullità della delibera assunta in quella sede per la nomina a presidente dell’associazione del resistente, odierno reclamante, Alfonso Lo Cascio.
Il giudice di prime cure aveva accolto le richieste cautelari, motivando ampiamente in ordine alla probabile fondatezza delle domande proposte, e ritenendo ricorrente anche il presupposto del pericolo che nel tempo occorrente al compiuto accertamento del merito della controversia potessero prodursi danni gravi ed irreparabili all’associazione stessa.
In via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata dall’associazione odierna reclamata nel procedimento ex art. 700 c.p.c., come sollevata all’udienza collegiale.
Se è vero che parte ricorrente, odierna reclamata, ha depositato note di replica alla memoria integrativa di controparte e documenti pur in assenza di specifica autorizzazione giudiziale in tal senso, tuttavia deve rilevarsi che nel procedimento cautelare, improntato alla massima celerità, non sussistono preclusioni, né rigide regole processuali, fatta salva l’esigenza di effettività del contraddittorio; nel caso di specie, peraltro, all’udienza del 6.7.2017 dinanzi al primo giudice entrambe le parti discussero il ricorso senza muovere alcun rilievo riguardo all’ammissibilità della produzione suddetta che, pertanto, integra pienamente il compendio documentale del procedimento definito e di quello in esame.
Ciò premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del reclamo.
La prima doglianza, infatti, non può trovare accoglimento, atteso che l’ordinanza reclamata esamina con argomenti adeguati e condivisibili il profilo della persistenza della qualità di socia dell’associazione in questione della ricorrente Modeo e, pertanto, della possibilità che la stessa continui a rivestire il ruolo di presidente della stessa, con la conseguente legittimazione a rappresentare l’associazione, anche in giudizio.
Appare condivisibile, infatti, il rilievo secondo cui, in difetto di impugnazione, la delibera di nomina della Modeo a presidente dell’associazione mantiene pienamente la propria efficacia.
Altrettanto condivisibile, poi, è la considerazione che il tardivo pagamento della quota associativa da parte della Modeo non ne comporta l’automatica decadenza dalla qualità di socio, giacché l’espulsione del socio, a norma dell’art 8 dello statuto, prevede una apposita delibera degli organi direttivi locali o regionali, nella specie non adottata, né ricorre la completa omissione del versamento della quota annuale da parte della Modeo, che vi ha provveduto, sebbene oltre il termine del 31.12.2016 (circostanze di fatto non contestate), entro i limiti della proroga decisa. Peraltro, nessuna regola
statutaria prevede la perentorietà e l’insuscettibilità di proroga del termine per il versamento della quota associativa, né pare applicabile la rigida regola processuale invocata dal reclamante, secondo cui la proroga dei termini può essere disposta soltanto prima della relativa scadenza. Nell’ambito dell’associazione non riconosciuta, infatti, ampia autonomia è conferi :a agli associati nello stabilire le regole associative.
Vi è da osservare, inoltre, che la proroga del termine del 31 dicembre per il versamento della quota associativa per l’anno successivo non è vicenda anomala nell’associazione di cui ci si occupa, risultando provato che anche l’assemblea regionale della cui convocazione si discute, il 13.5.2017, ebbe a stabilire la proroga di tre mesi del termine in questione.
Numerosi sono, poi, i precedenti in tal senso riportati daila difesa dell’odierna reclamata già nel procedimento cautelare concluso con l’ordinanza qui in esame.
La prima censura, pertanto, è infondata.
Altrettando è a dirsi della seconda censura, ossia la dedotta carenza del periculum in mora.
Al riguardo, l’ordinanza reclamata motiva sinteticamente ed efficacemente sulla natura assoluta del diritto tutelato, con riferirrento alla spendita del nome di un’associazione non riconosciuta, ed alla insuscettibilità dello stesso di ristoro economico. In punto di fatto, poi, è da osservare che il Lo Cascio in breve tempo ha posto in essere numerose iniziative, pure evidenziate dal primo giudice, consistite nella registrazione del marchio dell’associazione, a proprio nome, nella diffusione di comunicati stampa a nome dell’associazione e nell’apertura di un nuovo sito web che utilizza i simboli dell’associazione e ne divulga i programmi, ulteriore rispetto a quelli ufficiali già esistenti.
Dette iniziative, indubbiamente, sono idonee ad ingenerare confusione sulla legittima rappresentanza deirassociazione odierna reclamata, cosicché, ritenuta la probabile fondatezza delle ragioni rappresentate dall’odierna reclamata, deve ritenersi sussistente anche il pericolo che sia arrecato pregiudizio alla stessa nelle more del giudizio di merito.
Anche la seconda censura esposta in reclamo, pertanto, va ritenuta infondata.
Il reclamo, pertanto, va respinto, con conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sostanziale sovrapposizione della fase della trattazione con quella decisoria, dovuta alla natura del rito cautelare, possono liquidarsi in complessivi euro 1.437,50 per compensi, oltre accessori di legge.
In ragione del rigetto dell’impugnazione, va affermata la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/’02.
P.Q.M.
■ rigetta il proposto reclamo.
■ condanna il reclamante, in favore dell’associazione reclamata, in persona del suo legale rappresentante prò tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.437,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
■ dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma del comma 1 quater dell’art. 13 del DPR n. 115/’02.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 agosto 2017

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