Nel maggio 2017, la Commissione Elettorale Circondariale ammetteva il candidato Francesco Giunta alla competizione per l’elezione del sindaco di Termini Imerese, nonostante quest’ultimo avesse riportato – a seguito di patteggiamento – una condanna a mesi sedici di reclusione per i reati di truffa e falso.
La Commissione Elettorale Circondariale, invero, aderiva alla tesi prospetta – con apposito parere – dall’avv. Gaetano Armao, attuale Vice presidente della Regione Sicilia e Assessore all’Economia.
In particolare, con tale parere, l’avv. Gaetano Armao aveva sostenuto che, ai sensi della legge Severino, l’incandidabilità opererebbe solo per coloro che abbiano riportato una condanna superiore a sei mesi per e ai quali fosse stata contestata l’aggravante di cui all’ art. 61 n. 9 del codice penale (ossia “avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio…”); tale aggravante non sarebbe, di contro, stata applicata – in sede di condanna – all’avv. Giunta.
Per effetto dell’ammissione del candidato Giunta alla competizione elettorale lo stesso partecipava al primo turno elettorale – tenutosi in data 11 giugno 2017 – concorrendo con altri 4 candidati Sindaco e segnatamente i candidati Vincenzo Fasone, Armando Di Liberto, Pietro Sorce e Giuseppe Maria Preti.
In esito al primo turno elettorale, il candidato Giunta e il candidato Fasone venivano ammessi al turno di Ballottaggio.
In esito al turno di ballottaggio, il candidato Giunta risultava essere il candidato più votato con 4.962 voti, conseguendo 116 voti in più rispetto al candidato Fasone al quale venivano assegnati n. 4.846 voti.
Pertanto, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Termini Imerese il sig. ri Vincenzo Fasone, -candidato alla carica di Sindaco – il prof Curreri Salvatore, l’On.le Francesco Piro e il sig. Michele Ciofalo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, – chiedevano che venisse dichiarata l’incandidabilità dell’avv. Francesco Giunta.
In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che l’avv. Giunta – per effetto delle condanna a sedici mesi allo stesso inflitta per reati di truffa e falso – fosse incandidabile alla Carica di Sindaco e andasse, pertanto, dichiarato decaduto in applicazione della legge Severino.
Nelle more del giudizio (e segnatamente nel marzo 2019), l’avv. Giunta – dopo aver ricevuto, nell’ambito di un procedimento penale, un avviso di garanzia – rassegnava le proprie dimissioni dalla Carica di Sindaco di Termini Imerese.
La Corte d’Appello di Palermo – Presidente Antonio Novara, Relatore Dott. Antonino Di Pisa -, con sentenza del 10 luglio 2020, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere – essendo ormai intervenute le dimissione dell’avv. Giunta -, ma ha allo stesso tempo rilevato che, “se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l’ipotesi di incandidabilità di Giunta Francesco alla carica di Sindaco”.
In particolare, la Corte d’Appello, aderendo alle tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha rilevato che la Legge Severino non si limita a prevedere l’incandidabilità dei soli soggetti condannati – a pena superiore ai sei mesi – per i reati aggravati ex art 61 n. 9, ma reca una norma di chiusura comprendente tutti i reati che risultino, comunque, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
Dunque, la Corte d’Appello, smentendo gli assunti contenuti nel sopracitato parere dell’Avv. Gaetano Armao, ha ritenuto che i numerosi reati di truffa e di falso commessi dal Giunta quale mandatario della Siae (e oggetto di una condanna a 16 mesi di reclusione), rientrino tra le cause di incandidabilità previste dalla legge Severino.
La Corte d’Appello di Palermo ha, inoltre, condannato l’Avv. Giunta (in solido con i sig.ri Licia Fullone, Giuseppe Di Blasi e Rosa Lo Bianco- ex assessori e consiglieri) al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000 oltre accessori.
Il professore emerito Salvatore Curreri commenta così su facebook:
Come avevo per primo denunciato, l’ex Sindaco di Termini Imerese FRANCESCO GIUNTA ERA INCANDIDABILE.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dello scorso 24 giugno, pur dichiarando cessata la materia del contendere a seguito delle dimissioni dell’ex Sindaco, ha affermato che “se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi SUSSISTENTE L’IPOTESI DI INCANDIDABILITA’ di Giunta Francesco alla carica di Sindaco”.
Francesco Giunta, quindi, non si sarebbe potuto candidare alla carica di Sindaco di Termini Imerese perché, ai sensi del c.d. decreto Severino (art. 10.1.d).lgs. 235/2012), condannato con sentenza definitiva per reati commessi, quale mandatario della S.I.A.E., con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio
Francesco Giunta è stato condannato in solido con i sigg.ri Licia Fullone, Giuseppe Di Blasi e Rosa Lo Bianco al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, quantificate rispettivamente in 2.700 e 3.300 euro oltre il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA, e IVA
Contro le calunnie e le contumelie di cui sono stato oggetto in questi due anni da parte di improvvisati giuristi e di persone in mala fede e cattive, ed alla quali da giurista non ho mai voluto replicare, ritenendo mio unico interlocutore il giudice, oggi mi godo la soddisfazione morale e giuridica di affermare di avere avuto ragione e gli altri torto!
Il professore Vincenzo Fasone che perse al ballottaggio contro Francesco Giunta dichiara così su facebook:
Ho appena letto la sentenza della Corte di Appello di Palermo: l’ex Sindaco Giunta era incandidabile.
Ho riflettuto qualche ora prima di comunicarlo personalmente. Oggi però non riesco a trovare parole migliori rispetto a quelle che vi ho rivolto a caldo quella sera di tre anni fa: questa città ha bisogno di voi!
In quelle mie parole, credo trovate le ragioni di ciò che è successo in questi tre anni. Certo nessuno di noi avrebbe mai immaginato che gli eventi successivi sarebbero stati ancora peggiori rispetto a quanto ci si poteva attendere dalle premesse.
Nessuno ci restituirà i tre anni buttati via e che al contrario avremmo cercato di riempire dei sogni e delle aspirazioni dei tanti che hanno accompagnato quel percorso. E’ per loro il mio pensiero oggi e il mio più grande rammarico unito alla sofferenza per l’intera città.
Personalmente non cerco rivincite, anzi so bene che più mi allontanerò dalla ricerca di una personale rivincita tanto più avrò davvero vinto.
Avrò vinto come uomo e cittadino leale, onesto e generoso. Virtù per le quali cerco di profondere quotidianamente il mio sforzo.
Solo una cosa voglio aggiungere per i miei figli. Quando un giorno non molto lontano saranno capaci di comprendere appieno quanto accaduto, spero potranno apprezzare che la giustizia va sempre ricercata e che questa non va mai slegata dalla carità.
Ve lo dico con sincerità, non mi ha fatto soffrire la sconfitta. Al contrario, mi ha fatto soffrire l’essere dipinto per quello che non sono. Ho usato giustizia e carità verso la mia città. Come tutti avrò sbagliato in molte cose ma non lascio a nessuno la possibilità di poter mettere in discussione la mia dignità e il mio onore.
Ancora ai miei figli, anche quando comprenderete che ha un costo, siate sempre liberi!
In ultimo chiedo scusa a mia moglie e ai miei genitori, forse a causa del mio impegno e della mia esposizione avranno sofferto. A loro chiedo solo di comprendere che il mio slancio a volte ostinato non mi allotanerà mai dal loro amore.
DI SEGUITO IL TESTO DELLA SENTENZA DI APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile — composta dai signori:
1) Dott. Novara Antonio Presidente
2) Dott. Di Pisa Antonino Consigliere
3) Dott. Barone Maria Letizia Consigliere
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337/2018 R.GL di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da:
1) Fasone Vincenzo
2) Curreri Salvatore
3) Piro Francesco
4) Ciofalo Michele
tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Girolamo Rubino e dall’Avv. Giuseppe Impiduglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Oberdan n. 5 appellanti
contro
Giunta Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Liborio Armao e dall’Aw. Adele Saito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, appellato
e
Dispensa Nino, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Aw. Antonio D’Angelo e dall’Avv. Salvatore Spisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Aw. Giuseppe Caruso, appellato
e
1) Fullone Licia
2) Di Blasi Giuseppe
3) Lo Bianco Rosa
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Pirrone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore, appellati
e nei confronti di
1) Ministero dell’Interno; 2) Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Palermo; 3) Ufficio Centrale Elettorale presso Termini Imerese; 4) Commissione Elettorale Circondariale di Termini Imerese; 5) Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, appellati
e di
1) Di Leonardo Andrea; 2) Comune di Termini Imerese; 3) Moscato Agostino; 4) Cumbo Giuseppe; 5) Di Lisi Salvatore; 6) Taravella Vincenzo; 7) Merlino Claudio; 8) Amoroso Anna; 9) Bellavia Maria; 10) Borgognone Antonino; 11) Chiara Anna Maria Loredana; 12) Galioto Michele; 13) Gelardi Francesco; 14) Rodriquez Marcella; 15) Speciale Michele; 16) D’Amico Pietro; 17) Minasola Lelio; 18) Terranova Maria; 19) Di Liberto Armando; 20) Preti Giuseppe Lucio Maria; 21) Sorce Pietro;
appellati non costituiti
e del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/7/2017 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, Di Leonardo Andrea, premettendo che Giunta Francesco, in data 28/6/2017, era stato proclamato Sindaco del Comune di Termini Imerese dall’Ufficio Centrale Elettorale, proponeva l’azione prevista dall’art. 22 D.lgs. n. 150/2011, al fine di far dichiarare la nullità dell’elezione del Giunta e la sua decadenza dalla carica.
Segnatamente, il ricorrente deduceva che Francesco Giunta non avrebbe potuto candidarsi a Sindaco, in quanto versava in ima delle ipotesi di incandidabilità previste dall’art. 10 D.lgs. n. 235/2012 e, in particolare, quella prevista dalla lettera d), secondo cui non possono candidarsi alle elezioni comunali e non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli indicati nella lettera c), anche se la pena sia stata applicata in forza di una pronuncia resa ex art. 444 c.p.p., così come previsto dall’art. 15 dello stesso Decreto legislativo.
Nella specie, il Giunta aveva riportato una condanna a mesi sedici di reclusione con sentenza di patteggiamento n. 325/13, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo e passata in giudicato il 25/11/2014, per i delitti di truffa aggravata, di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., in continuazione con i reati previsti dagli artt. 480, 493 e 61 n. 2 c.p., reati tutti commessi nella sua qualità di mandatario per conto della S.I.A.E.
Deduceva il ricorrente che, essendo stato il reato di truffa aggravata commesso con violazione dei doveri inerenti ad un ente pubblico economico, quale la S.I.A.E. – e ciò contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall’Ufficio Elettorale – il Giunta non avrebbe potuto candidarsi e, in ogni caso, non avrebbe dovuto essere proclamato Sindaco.
Ancora, il ricorrente deduceva l’erroneità del provvedimento dell’Ufficio Elettorale nella parte in cui aveva enucleato la pena da imputarsi ai delitti di falso, che, secondo lo stesso Ufficio, risultava inferiore a mesi sei, dovendosi, per converso, reputare unica la pena inflitta per tutte le fattispecie concorrenti nel delitto continuato.
Il Di Leonardo chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata nulla la proclamazione di Giunta Francesco e che il medesimo venisse dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco, con la ripetizione del turno di ballottaggio tra il secondo e il terzo candidato a Sindaco.
Si costituiva Giunta Francesco, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
Si costituivano, altresì, il Ministero dell’Interno, la Prefettura, l’Ufficio Elettorale Territoriale, l’Ufficio Centrale Elettorale, la Commissione Elettorale e l’Assessorato delle Autonomie Locali, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituivano, infine, Amoroso Anna, Bellavia Maria, Borgognone Antonio, Chiara Anna Maria Loredana, Di Blasi Giuseppe,, Fullone Licia, Galioto Michele, Gelardi Francesco, Rodriquez Marcella, Speciale Michele e Lo Bianco Rosa, i quali aderivano alle difese spiegate dal Giunta.
Al ricorso di cui sopra veniva successivamente riunito quello separatamente proposto da Fasone Vincenzo, Moscato Agostino, Cumbo Giuseppe, Di Lisi Salvatore, Curreri Salvatore, Piro Francesco, Taravella Vincenzo e Merlino Claudio, i quali chiedevano anch’essi la declaratoria di decadenza di Francesco Giunta, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal Di Leonardo.
Non si costituivano il Comune di Termini Imerese, D’Amico Pietro, Minasola Lelio, Terranova Maria, Dispensa Nino, Di Liberto Armando e Sorce Pietro, dei quali veniva dichiarata la contumacia.
All’udienza del 17/10/2017, il P.M. aderiva ai ricorsi riuniti.
Con ordinanza in data 9/1/2018, il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, della Prefettura, dell’Ufficio Elettorale Territoriale, dell’Ufficio Centrale Elettorale, della Commissione Elettorale e dell’Assessorato delle Autonomie Locali.
Nel merito, rigettava i ricorsi riuniti e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza proponevano appello Fasone Vincenzo, Curreri Salvatore, Piro Francesco e Ciofalo Michele, per i motivi meglio specificati nell’atto di impugnazione, chiedendo dichiararsi la ricorrenza della condizione di incandidabilità di cui all’art. 10, comma 1, lettera d) D.lgs. n. 235/2012 in capo a Giunta Francesco, con la sua conseguente la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Termini Imerese.
Si costituiva Giunta Francesco, chiedendo il rigetto dell’appello.
Si costituiva, altresì, Dispensa Nino, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che egli non si era candidato alla tornata elettorale oggetto dell’impugnativa e aveva interesse a far rilevare la propria carenza di legittimazione, posto che era stato citato alla stregua di qualsiasi altra parte del giudizio, con richiesta, anche in suo danno, di condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il Dispensa, infine, chiedeva la condanna solidale degli appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.
Si costituivano, con unica comparsa di risposta, il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, l’Ufficio Centrale Elettorale presso Termini Imerese, la Commissione Elettorale Circondariale di Termini Imerese e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, deducendo la formazione del giudicato intemo in ordine al loro difetto di legittimazione passiva, dichiarato dal primo giudice con pronuncia non impugnata dagli appellanti.
Infine, si costituivano, con unica comparsa, Fullone Licia, Di Blasi Giuseppe e Lo Bianco Rosa, chiedendo il rigetto dell’appello.
Non si costituivano il Comune di Termini Imerese, D’Amico Pietro, Minasola Lelio, Terranova Maria, Di Liberto Armando, Sorce Pietro, Di Leonardo Andrea, Moscato Agostino, Cumbo Giuseppe, Di Lisi Salvatore, Taravella Vincenzo, Merlino Claudio, Amoroso Anna, Bellavia Maria, Borgognone Antonino, Chiara Anna Maria Loredana, Galioto Michele, Gelardi Francesco, Rodriquez Marcella, Speciale Michele e Preti Giuseppe Lucio Maria.
Il P.G chiedeva la conferma dell’ordinanza impugnata.
Procedutosi al giudizio di appello, la causa veniva posta ima prima volta in decisione all’udienza del 23/11/2018.
Con ordinanza del 13 maggio 2019, la Corte, rilevato che nelle more del giudizio erano sopravvenute le dimissioni di Giunta Francesco dalla carica di Sindaco del Comune di Termini Imerese, fissava una nuova udienza collegiale, invitando le parti ad interloquire e dedurre in ordine all’incidenza di tale sopraggiunta circostanza sulla controversia.
All’udienza del 13/12/2019, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione, con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di D’Amico Pietro, Minasola Lelio, Terranova Maria, Di Liberto Armando, Sorce Pietro, Di Leonardo Andrea, Moscato Agostino, Cumbo Giuseppe, Di Lisi Salvatore, Taravella Vincenzo, Merlino Claudio, Amoroso Anna, Bellavia Maria, Borgognone Antonino, Chiara Anna Maria Loredana, Galioto Michele, Gelardi Francesco, Rodriquez Marcella, Speciale Michele Preti Giuseppe Lucio Maria e del Comune di Termini Imerese, che non si sono costituiti in questo grado del giudizio.
Ciò premesso, può ritenersi senz’altro accertata la circostanza delle avvenute dimissioni di Giunta Francesco dalla carica di Sindaco del Comune di Termini Imerese.
Al riguardo, va osservato che, a seguito della richiamata ordinanza di questa Corte del 13 maggio 2019, il Giunta ha depositato telematicamente la memoria dell’11/10/2019, con la quale si è limitato a evidenziare che nessuna delle parti ha “formalizzato” la circostanza delle sue dimissioni dalla carica di Sindaco, che, tuttavia, egli non ha negato.
E del resto, nella stessa memoria, il Giunta ha precisato che dalle dimissioni non è derivato il subentro nelle funzioni di Fasone Vincenzo, bensì la nomina di un Commissario per l’indizione di nuove elezioni.
E, poi, del tutto inconducente il rilievo del Giunta, secondo cui le sue dimissioni sarebbero del tutto estranee al presente giudizio.
Invero, l’emanazione dell’ordinanza della Corte del 13/5/2019 è stata determinata esclusivamente dalla necessità di fare interloquire le parti sull’incidenza di tali dimissioni sul presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che gli odierni appellanti non hanno più alcun interesse alla decisione della presente controversia, sicché va emessa la relativa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Purtuttavia, questa Corte deve ugualmente procedere a una valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, ai soli fini delle statuizioni da adottare circa la refusione delle spese del giudizio.
Ora, al riguardo va innanzitutto rilevato che la lettera d) dell’art. 10 D.lgs. n. 235/2012, nel prevedere una delle cause di incandidabilità, non richiede in alcun modo che, per i reati per i quali è stata riportata condanna, sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 69 c.p. o che si tratti di reati aventi, come elementi costitutivi, l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ma fa un riferimento del tutto generico a quei reati, quali che siano, comunque commessi, nella loro materialità, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.
E in proposito coglie indubbiamente nel segno il rilevo degli appellanti, secondo cui, ove così non fosse, non si comprenderebbe la diversa tecnica legislativa utilizzata nelle precedenti lettere a), b) e c) dello stesso art. 10, nelle quali sono state, invece, specificamente indicate le singole fattispecie criminose, per le quali deve essere intervenuta condanna, e ciò a precisa conferma del carattere del tutto residuale della lettera d) della disposizione.
Peraltro, la Suprema Corte, con riferimento alla disciplina previgente di cui all’art. 58 D.lgs. n. 267/2000 (contenete ima norma identica a quella di cui all’art. 10 lettera d) D.lgs. n. 235/2012), ha avuto modo di affermare che il citato art. 58 “contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l’esclusione dall’area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma egualmente lesivi dell’interesse protetto, con la conseguenza che la ineleggibilità e la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o di una circostanza aggravante) estrinsecantesi nell’abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione” (Cass. n. 11140/2002).
Ciò detto, va osservato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio sussiste se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell’agente, non essendo necessaria l’esistenza di un nesso funzionale tra tali poteri o doveri ed il compimento del reato (Cass. 22/12/2017, n. 24979).
Orbene, nel caso di specie e per quanto riguarda i numerosi reati di truffa aggravata ascritti al Giunta, rileva la Corte che, dalla lettura dei relativi capi di imputazione, si evince che le condotte criminose in questione sono state perpetrate dal Giunta quale mandatario della S.I.A.E., qualità soggettiva dell’imputato, della quale lo stesso ha profittato e che gli ha consentito di venire in possesso di somme di denaro spettanti all’Ente, parte delle quali da lui indebitamente trattenute mediante le false attestazioni contestategli negli altri capi di imputazione.
E, pertanto, lo stesso tenore dei capi di imputazione relativi ai reati di truffa gravata che rende evidente la violazione, da parte dell’appellato, dei doveri inerenti al pubblico servizio dallo stesso esercitato nell’interesse della S.I.A.E. (ente pubblico economico).
Analoghe considerazioni valgono per i reati di falso (artt. 480, 493 c.p.), posto che gli stessi sono stati contestati al Giunta sempre nella qualità di mandatario della S.I.A.E.
Per detti reati, va, peraltro, anche osservato che la relativa norma incriminatrice prevede che gli atti falsi siano stati redatti dagli impiegati di un ente pubblico incaricati di un pubblico servizio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, sicché in questo caso la violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio è in re ipsa, essendo già compresa nella materialità del reato.
Ovviamente, l’avere ritenuto che entrambi i reati contestati al Giunta rientrino nell’ipotesi prevista dalla lettera d) dell’art. 10, comporta che va presa in considerazione la complessiva pena detentiva comminatagli con la sentenza penale di patteggiamento, pari a mesi sedici di reclusione e, quindi, superiore a sei mesi di reclusione.
In conclusione, se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l’ipotesi di incandidabilità di Giunta Francesco alla carica di Sindaco, disciplinata dalla lettera d) dell’art. 10.
Dispensa Nino ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, va osservato che, nel giudizio di primo grado, il Dispensa è stato citato in uno dei due procedimenti riuniti, e precisamente in quello introdotto con il ricorso presentato da Di Leonardo Andrea (peraltro soggetto diverso dagli odierni appellanti), sicché correttamente gli appellanti, ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, lo hanno citato in appello.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda risarcitoria per lite temeraria, avanzata dal Dispensa ex art. 96 c.p.c.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Giunta, la Fullone, il Di Blasi e la Lo Bianco, che hanno chiesto tutti il rigetto dell’appello, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
Vanno interamente compensate le spese del grado nei rapporti tra gli appellanti e il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, l’Ufficio Centrale Elettorale presso Termini Imerese, la Commissione Elettorale Circondariale di Termini Imerese e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, stante l’inutilità della costituzione delle Amministrazioni appellate, nei confronti delle quali la statuizione di declaratoria del loro difetto di legittimazione passiva era passata in giudicato, non essendo stata impugnata.
Infine, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e Dispensa Nino.
P. Q. M.
La Corte,
uditi i procuratori delle parti costituite e il P.G; nella contumacia, che dichiara, di D’Amico Pietro, Minasola Lelio, Terranova Maria, Di Liberto Armando, Sorce Pietro, Di Leonardo Andrea, Moscato Agostino, Cumbo Giuseppe, Di Lisi Salvatore, Taravella Vincenzo, Merlino Claudio, Amoroso Anna, Bellavia Maria, Borgognone Antonino, Chiara Anna Maria Loredana, Galioto Michele, Gelardi Francesco, Rodriquez Marcella, Speciale Michele Preti Giuseppe Lucio Maria e del Comune di Termini Imerese; definitivamente pronunziando;
in parziale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese in data 9/1/2018, appellata da Fasone Vincenzo, Curreri Salvatore, Piro Francesco e Ciofalo Michele, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna Giunta Francesco, Fullone Licia, Di Blasi Giuseppe e Lo Bianco Rosa, in solido, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 2.700,00, oltre il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.
Conferma nel resto l’impugnata ordinanza.
Condanna Giunta Francesco, Fullone Licia, Di Blasi Giuseppe e Lo Bianco Rosa, in solido, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 3.300,00, oltre il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.
Compensa interamente le spese di questo grado del giudizio tra gli appellanti e il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, l’Ufficio Centrale Elettorale presso Termini Imerese, la Commissione Elettorale Circondariale di Termini Imerese e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Compensa interamente le spese di questo grado del giudizio tra gli appellanti e Dispensa Nino.
Cosi deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24 giugno 2020
Il Consigliere est. Il Presidente
Antonino Di Pisa Antonio Novara







