Comunicato Stampa
L’11/04/2016, alle ore 13,00, i sistemi del settore civile siti sulla sala server interdistrettuale di Messina – distretti di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro e Reggio Calabria – si bloccano.
Nessun accesso, nessun deposito, nessuna informazione è disponibile!
Nessuna comunicazione preventiva su interruzioni temporanee, nessun avviso sul sito del Ministero, gli Avvocati siciliani e calabresi non possono accedere al sistema e non hanno alcuna informazione!
Il 13/04/2016, in alcuni dei tribunali interessati viene data notizia di una nota del CISIA (Coordinamenti interdistrettuali sistemi informativi automatizzati).
Nella stessa giornata del 13/04/2016 la nota viene recapitata agli avvocati di Palermo via mail, a ben due giorni di distanza dal blocco.
Si presume che identica nota sia giunta anche agli Avvocati di tutti gli altri fori interessati.
Il CISIA comunica ai Presidenti delle Corti di Appello e dei Tribunali interessati che: “a partire dalle ore 13 di ieri 11/4, come già tempestivamente anticipato via mail, i sistemi del settore civile siti sulla sala server interdistrettuale di Messina (distretti di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro e Reggio Calabria) non risultano in atto raggiungibili per problemi tecnici ancora in via di risoluzione.
Alla luce di quanto sopra si invitano gli uffici in indirizzo ad utilizzare temporaneamente i tradizionali sistemi di registrazione cartacea fino alla soluzione del problema, suggerendo nel contempo ai sigg. avvocati di non depositare atti in via telematica.
Non appena i sistemi saranno ripristinati verrà data tempestiva comunicazione”.
M.G.A. ha da sempre denunciato i diversi profili di inefficienza del PCT così come attualmente strutturato. Questa vicenda gravissima, quindi, non poteva essere sottaciuta. Da un’accurata analisi dei fatti emergono diverse valutazioni che MGA vuol rilevare.
Di fronte a questo blocco del PCT e alla nota che lo ha seguito, si aprono diversi scenari, giuridici e pratici.
Delle due l’una.
O la nota è legittima ed in questo caso la ratio stessa della riforma e tutti gli obblighi che ci hanno imposto non hanno alcuna valenza.
O la nota è illegittima perché contraria al dato normativo e non avrebbe dovuto essere redatta.
Sembra, infatti, che il CISIA, prima di redigerla, abbia omesso di considerare una serie di elementi a dir poco importanti.
L’Art. 16-bis, della L. 221/2012 – intitolato “Obbligatorietà del deposito telematico” – stabilisce : “ … nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Alla luce del rigido dettato normativo, la CISIA, di fatto, modifica quanto espressamente previsto dal legislatore.
A conferma di ciò, la Circolare Interministeriale n. 23710/2015, “Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile”, all’art. 2 precisa che “Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16-bis, può sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Se è vero, infatti, che l’art. 9 d.m. n. 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.
Tale disposizione mantiene la propria validità anche dopo la piena entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane per le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico”.
Pertanto, sono previste dalla legge ipotesi in cui si renda necessario un deposito cartaceo, ma solo a condizione che sia preceduto da un deposito telematico.
E’ poi prevista la possibilità che il Giudice, per ragioni specifiche, possa ordinare il deposito di copia cartacea dei singoli atti.
La legge è chiara! Si tratta di un ordine e non di un invito. Un ordine che può provenire soltanto dal Giudice, non dal CISIA.
E’ chiaro che un blocco del PCT sia legittimamente inquadrabile in ipotesi di tal genere. Tuttavia, detta opzione non può essere contemplata in questo caso. E’ IMPOSSIBILE! Lo è perché non si ha accesso alle informazioni, lo è perché è preclusa la possibilità di formulare un’istanza al Giudice in tal senso, in quanto il PCT è bloccato!
Altri aspetti della nota in oggetto non convincono.
Il CISIA comunica espressamente “come già tempestivamente anticipato via mail, i sistemi del settore civile siti sulla sala server interdistrettuale di Messina (distretti di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro e Reggio Calabria) non risultano in atto raggiungibili per problemi tecnici ancora in via di risoluzione”!
Appare naturale chiedersi quando questa “tempestiva” anticipazione sarebbe stata eseguita e a chi.
Come faceva il CISIA a sapere in anticipo del blocco?
E, se vero, perché la comunicazione non è arrivata a tutti gli Avvocati interessati in tempi utili?
Ma la nota prosegue invitando a suggerire a tutti gli Avvocati dei Fori interessati “di non depositare atti in via telematica. Non appena i sistemi saranno ripristinati verrà data tempestiva comunicazione”.
Di fronte a tale invito si aprono scenari che non possono essere trascurati, contrariamente a ciò che pensa il CISIA.
Innanzitutto, anche se il PCT è bloccato, le pec non vengono cancellate dal sistema. I messaggi inoltrati sono codificati e il rischio di perdita di dati è minimo. In ogni caso, pur ammettendo razionalmente che, data la mole dell’interruzione, molti depositi non siano rimasti integri, se non ci fosse stata la nota della CISIA sarebbe bastata un’istanza di remissione in termini.
Invece, no. Dicono che devi depositare in forma cartacea.
Piccola pecca, anche di stampo pratico. Per legge gli Avvocati sono obbligati esclusivamente al deposito telematico, quindi non sono più attrezzati , né preparati al deposito cartaceo.
Si pensi a un Avvocato di Palermo che mercoledì, ultimo giorno processualmente disponibile per il processo in cui è procuratore, avrebbe dovuto depositare un atto ad Agrigento. Viene a conoscenza della nota solo a ora di pranzo. Troppo tardi per prendere la macchina e fare quasi due ore di strada per raggiungere Agrigento. Gli uffici sarebbero già stati chiusi. A dir poco difficoltoso trovare subito un domiciliatario in così breve tempo, non avendone più avuto bisogno perché per legge il deposito si attua in via telematica. In tal stato di cose e salvo provvedimenti che saranno adottati in seguito, è incolpevolmente incorso in una decadenza!!!
Molti colleghi, che mercoledì mattina non erano in Tribunale perché non avevano udienze e non hanno potuto visionare l’avviso affisso, hanno ricevuto la nota intorno alle 13,00.
Fatto ancor più grave.
Pensiamo a un Collega di Milano che abbia un processo a Palermo. Non arrivano la terza e la quarta ricevuta. Non gli arriva la comunicazione del Cisia, perché sembrerebbe indirizzata solo ai fori e ai relativi Avvocati interessati. Ammettiamo solo per un attimo, che gli giunga formale comunicazione (per quanto lo si ritenga improbabile) o che, comunque, ne abbia avuta notizia. Da Milano, come fa a rispettare i termini depositando in cartaceo? Non conosce nessuno del Foro di Palermo, sarebbe a dir poco fortunato a trovare un domiciliatario prima delle 14.
I danni potenzialmente arrecati sono incalcolabili.
Se la nota del Cisia fosse considerata legittima, si correrebbe il rischio di un rigetto o di documentate eccezioni avverso un’istanza di remissione in termini! La modalità ammissibile sarebbe stata solo quella cartacea.
In tal stato di cose i Colleghi siciliani e calabresi oggi, potenzialmente quelli di altre regioni domani, sono costretti ad operare in una situazione di incertezza, con possibili ripercussioni sotto il profilo della responsabilità professionale verso i propri assistiti, alla luce di una normativa la cui applicazione risulta del tutto priva di un criterio stabile!
Ma non è tutto!
L’art. 6 della suddetta Circolare interministeriale precisa “Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica, stabilendo che “ L’art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.
A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Ora, si sa bene che in molti casi si è costretti a depositi anche in serata. Dopo la riforma, ogni Avvocato sa di poterlo fare col PCT. Tuttavia, il collega siciliano o calabrese, in questi giorni, tenta di accedere e non gli è consentito. Adesso, sempre ammesso che non sia già considerato come incorso in decadenze, dovrà rispettare l’orario canonico di chiusure degli Uffici.
Mettiamo per ipotesi che tutto ciò non avvenga. I Colleghi siciliani e calabresi si recano in cancelleria e depositano il cartaceo.
L’atto assunto dalla cancelleria, anche se successivamente scansionato e inserito nel sistema, non ha la firma digitale del collega.
La nota invita ad utilizzare i “tradizionali sistemi di registrazione cartacea”, non parla di documenti firmati digitalmente!
Se scopo della Legge era avere un “testo editabile”, la scansione non rispetta né la ratio né il fine del dettato normativo.
Ammettiamo, in via meramente ipotetica, che anche questo problema fosse risolto.
Il deposito tradizionale non è un ipotesi prevista. Al contrario, in questo caso in modo lungimirante, sono previste soluzioni di altro genere, espressamente contemplate.
Infatti, il c.d. “Manuale dei cancellieri” – “MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CIVILE DISTRETTUALE MANUALE UTENTE – Sistema Informativo Civile Distrettuale”, prevede il deposito su “supporto magnetico”.
In particolare, il punto 10.8 prevede che “La funzionalità permette agli avvocati di depositare atti in formato digitale recandosi in cancelleria con un apposito supporto magnetico contenente la busta da depositare (floppy disk, CD ecc..). Nella sezione atti di parte è infatti presente il tasto ‘Carica Busta da File’ che permette all’operatore di cancelleria di individuare la busta sul supporto magnetico e attivarne il deposito telematico”.
Perché non si è optato per questa modalità? Di certo più conforme alla legge.
Rimarrebbe però il problema di chi non si trova nel foro in cui depositare.
Quali le soluzioni che dovrebbero essere adottate allora?
Essenzialmente due.
Si potrebbe prevedere una casella mail del Ministero cui inviare direttamente la “busta”. Il redattore atti, infatti, indica giorno e ora di creazione, di conseguenza non ci sarebbero dubbi sulla data di deposito.
Il fatto che il guasto del server di Messina comporti il blocco del PCT su due regioni, lascia presumere che si tratti di un c.d. “collegamento in parallelo”. Si potrebbe creare un server mirror , grazie al quale i dati verrebbero “ esattamente copiati” su altro server. In tal modo, il guasto di un unico server non comporterebbe il blocco del PCT. Certo, si potrebbe obiettare che ci sarebbero rischi per la sicurezza dei dati, ma esistono ormai molteplici sistemi efficaci per contrastare detta ipotesi.
Inoltre, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati- ha pubblicato “lo stato dell’arte sul PCT” al 31/01/2016, comunicando i dati delle comunicazioni telematiche e precisando che:
Da febbraio 2015 a gennaio 2016:
Consegnate 15.500.962
risparmio stimato = € 54 milioni
In media circa 1.400.000 al mese
E’ chiaro che se uno degli obiettivi della riforma è il risparmio e che questo, stando ai dati del Ministero, di fatto si concretizza notevolmente, l’investimento in un server mirror sarebbe opportuno e garantirebbe nel medio e lungo periodo non solo la copertura dei costi, ma anche un maggiore risparmio.
A conferma dell’opportunità di tale soluzione, del resto, si segnalala nota del Coordinamento Nazionale slp Giustizia, del 23/12/2015, prot. 231-23_1215, indirizzata al Capo di Gabinetto- Ministero della Giustizia – relativamente allo schema D.M. inerente i gruppi di lavoro per la predisposizione dei decreti attuativi riguardanti il DPCM 15 giugno 2015 n.84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” pubblicato sulla G.U. n.148 del 29 giugno 2015.
In detta nota si osserva quanto segue: “Di fatto la fase evolutiva dell’informatizzazione nel nostro ministero richiede molta partecipazione da parte del DGSIA in primis, ma soprattutto delle sedi CISIA che a nostro parere non devono essere modificate secondo le indicazioni del DM.
In questo ambito solo per fare un esempio e valutare ogni situazione specifica sui territori si ritiene che è indispensabile il mantenimento della sede di Palermo considerando che la sala server di Messina è ormai al collasso quindi satura anche perché non consente ulteriori sviluppi infrastrutturali.
A proposito si ricorda che l’impianto di condizionamento è inadeguato tanto è che durante il periodo estivo i sistemi del PCT allocati si sono bloccati diverse volte interrompendo anche il servizio delle notifiche civili telematiche mentre il mantenimento del CISIA di Palermo, dà la disponibilità di una nuova sala server inter-distrettuale che è stata da poco realizzata con impianti di condizionamenti dedicati e integrati agli armadi server e con addirittura l’impiantistica elettrica e antincendio dedicata. Operazione costata all’amministrazione oltre 400mila euro. A detta somma vanno aggiunte quelle assegnate dal Dgsia per ulteriori dotazioni server appena acquistati pari a circa 300mila euro.
Occorre anche tenere in grande considerazione, in riferimento all’individuazione degli uffici CISIA scelti dall’articolo 6 del DM, le distanze chilometriche dalle sedi CISIA dagli uffici remoti come per esempio il CISIA di Napoli che dista dalla sede di Reggio Calabria 500 chilometri o come l’istituendo CISIA di Brescia con la sede di Trento o Bolzano che dista più di 250 km.
Tutto ciò ci dimostra che bisogna approfondire la tematica territorio per territorio, ufficio per ufficio. Inoltre Palermo potrà assicurare di fatto l’attività “disaster recovery” per le altre sale server del territorio nazionale salvaguardando il funzionamento dei sistemi informatici ministeriali che fanno capo ad altre sale server se presenteranno problemi o cadute di funzionamento. Nel caso specifico vi è inoltre la coincidenza che Palermo è la sede della Regione Sicilia.
Per quanto attiene pragmaticamente l’attività in se e per se si ricorda che su Palermo girano i sistemi distrettuali dei registri penali e che lo stesso Cisia gestisce il sistema di gestione del personale Kairos per oltre cento uffici d’Italia e l’APP Giustizia Civile sviluppati a costo zero dal personale del Cisia di Palermo. In conclusione sempre tenuto conto e in riferimento all’esempio di Palermo deve essere attuata una attenta valutazione per ogni Cisia che l’amministrazione intenderebbe sopprimere ferma restando la nostra contrarietà”.
Fermo restando che sulla realizzazione di adeguati centri di “Disaster Recovery” una necessaria riflessione andrebbe posta sulla opportunità di diversificare il rischio con differenti localizzazioni dei sistemi di recupero dei dati sul territorio nazionale.
Ad oggi 15 aprile 2016 è tutto ancora bloccato.
Maria Dell’Imperio – referente MGA per il Foro di Palermo
con la collaborazione di Pier Luigi Zulli Marcucci – responsabile Dipartimento Informatica MGA