Il presidente di Confimprese scrive al Sindaco e per conoscenza al Prefetto, una lettera che vi riportiamo di seguito.
Gentilissimi,
mi rivolgo alle SS.LL. nel pieno rispetto dei Vostri ruoli istituzionali. rispettivamente quale autorità sanitaria massima cittadina e quale rappresentante dello Stato nella Provincia d Palermo, per sottoporre alla Vostra attenzione alcune rilevanti considerazioni in meritd all’Ordinanza n. 22 del 14 gennaio 2026, con la quale è stata disposta la sospensione de mercato settimanale del Lungomare Cristoforo Colombo nelle giornate del 16 e 23 gennaio 2026, motivata da asserite gravi criticità igienico-sanitarie.
Le osservazioni che seguono non intendono in alcun modo mettere in discussione i principio della tutela della salute pubblica, che costituisce un interesse primario e condiviso bensì evidenziare profili di incoerenza logica, temporale e amministrativa che emergonc dalla ricostruzione dei fatti e dalle modalità di adozione e attuazione del provvedimento Dallordinanza risulta che il procedimento prende avvio da una segnalazione della società incaricata della raccolta dei rifiuti, cui fa seguito, nella medesima giornata del 13 gennaic 2026, un atto di indirizzo del Sindaco.
Nello stesso arco temporale vengono altres richiamate segnalazioni della Polizia Municipale, riferite a situazioni non meglio datate e che nella migliore delle ipotesi, sembrerebbero risalire a giorni precedenti.
Tale concentrazione temporale dell’istruttoria, sviluppatasi nell’arco di poche ore evidenzia una prima criticità: da un lato, la rapidità con cui l’Amministrazione è stata in gradc di assumere determinazioni politiche e raccogliere elementi istruttori; dall’altro, |’assenza di una chiara e documentata sequenza cronologica dei fatti che avrebbero determinato l’emergenza.
L’ordinanza qualifica la situazione come caratterizzata da un “grave pregiudizio per ‘igiene e la salute pubblica”. Tuttavia, tale affermazione non risulta supportata da alcun parere o relazione proveniente da autorità sanitarie competenti, né dall’ASP né da altri organismi preposti alla tutela delľ’igiene pubblica, limitandosi il provvedimento a richiamare segnalazioni di natura prevalentemente operativa.
Ancora più rilevante appare l’incongruenza tra la gravità del rischio dichiarato e le modalità concrete di intervento previste.
L’operazione di bonifica viene descritta come urgente e contingente, con una durata stimata complessiva di circa otto ore. In presenza di un rischio igienico-sanitario realmente grave, la prassi amministrativa e operativa imporrebbe la concentrazione dell’intervento nel minor tempo possibile, anche mediante il potenziamento di uomini e mezzi, al fine di ridurre l’esposizione al pericolo e i disagi per la collettività.
Nel caso di specie, invece, l’intervento viene di fatto diluito nel tempo, articolato in più fasi distanziate di una settimana l’una dall’altra. Una scelta difficilmente conciliabile con il carattere di urgenza dichiarato, poiché un rischio qualificato come grave non può essere tollerato, né rinviato, per un arco temporale di otto giorni.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di contraddizione: le operazioni di bonifica vengono programmate esclusivamente in coincidenza con le giornate e con l’orario di svolgimento del mercato settimanale. L’area, pur dichiarata teatro di gravi criticità igienico- sanitarie, continua invece ad essere pienamente fruibile negli altri giorni della settimana, senza interdizioni, limitazioni o provvedimenti permanenti.
A ben vedere, dalla stessa impostazione del provvedimento emerge che la criticità non riguarderebbe l’area in quanto tale, bensì la sua utilizzazione in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale.
Ammesso e non concesso che ciò corrisponda al vero. si tratterebbe comunque di una condizione ricorrente, strutturalmente connessa allo svolgimento del mercato e, dunque, pienamente prevedibile. Una situazione di tal genere. proprio perché costante e ripetitiva, non può essere qualificata come evento straordinario, imprevedibile e contingente, tale da giustificare il ricorso allo strumento dell’ordinanza urgente.
La ricostruzione complessiva dei fatti evidenzia pertanto una profonda asimmetria tra la rapidità e concentrazione dell’azione preparatoria e decisionale e la diluizione temporale dell’intervento operativo, con effetti che incidono selettivamente sull’attività mercatale
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerate le evidenti criticità emerse sotto il profilo della coerenza amministrativa, della proporzionalità delle misure adottate e della sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, si chiede alle SS.LL., ciascuno per quanto di competenza, di valutare l’immediata sospensione in autotutela dell’Ordinanza n. 22 del 14 gennaio 2026, nelle more di una più puntuale e corretta istruttoria.
Certi dell’attenzione che vorrete riservare alla presente e confidando in una valutazione improntata ai principi di legalità, ragionevolezza e tutela dell’interesse pubblico complessivo, si porgono i più cordiali saluti.
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