ORDINANZA N. 52 del 11/02/2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 -INDIVIDUAZIONE AREE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 5 DEL D.P.C.M. 03/12/2020 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO – CHIUSURA MERCATI – INIBIZIONE ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA ITINERANTE DI GENERI ALIMENTARI E NON DA PARTE DI SOGGETTI VENDITORI PROVENIENTI DA ALTRI TERRITORI COMUNALI.

ORDINA

1) a decorrere dalla data del 14 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 (compreso) – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il divieto di stazionamento per le persone nelle sotto indicate zone della città ed entro i limiti temporali di seguito specificati:

– Divieto di stazionamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 22:00: Piazza Duomo – Via Belvedere Principe di Piemonte;

– Divieto di stazionamento nel giorno di domenica, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 in Piazza Duomo -Via Belvedere Principe di Piemonte;

– Divieto di stazionamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con inibizione del traffico veicolare: Largo Peppino Impastato – Via Giuseppe Romano Battaglia (con limitazione degli accessi veicolari da via Enrico Fermi).

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno, e a tutte le altre attività consentite ai sensi del D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza e quelle introdotte con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. È fatta salva, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali.

2) a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 24 febbraio 2021 (compreso):

– è disposta la sospensione, a tutela della salute pubblica, dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino.

– è inibito l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;

3) per le giornate di domenica 14 e domenica 21 Febbraio 2021 è disposta la chiusura dei supermercati;

ORDINA ALTRESI’

– di attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio affinché collaborino, congiuntamente all’amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l’attuazione, da parte della popolazione, delle misure previste nella presente ordinanza;

– gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il Corpo di Polizia Municipale in termini di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

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