ORDINANZA N. 288 sospensione mercato settimanale del venerdi

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE:

– durante il mercato settimanale si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche da comuni limitrofi;
– sebbene l’acceso al mercato settimanale è presidiato dal personale della Polizia Municipale la negativa evoluzione epidemiologica in corso sull’intero territorio nazionale, regionale e locale non garantisce lo svolgimento del mercato secondo crismi di sicurezza;
– all’ultimo aggiornamento risultano n. 102 soggetti in isolamento fiduciario di cui n. 63 positivi di cui n. 7 ricoverati in ospedale;

RITENUTO necessario attivare a livello comunale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure necessarie a contrastare possibili assembramenti di persone;

CONSIDERATO CHE la situazione in atto suggerisce l’adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus Covid-19 che rendono opportuno sospendere temporaneamente lo svolgimento del mercato settimanale;

VISTA la circolare prot. n. 141425 della Prefettura di Palermo, assunta al prot. n. 047856 del 27.11.2020 di questa Amministrazione Comunale, con la quale si invitano i Sindaci a comunicare preventivamente alla Prefettura di Palermo e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la possibilità di adottare ordinanze che prevedano l’adozione di misure più rigorose rispetto a quelle di cui al DPCM e all’Ordinanza Regionale del 24.10.2020;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 49097 del 03.11.2020 è stato comunicato alla Prefettura di Palermo e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile che sarà adottata ordinanza di sospensione temporanea del locale mercatino settimanale del Venerdì;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all’art. 117 (Interventi d’urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 24 Novembre 2020, la sospensione temporanea del mercato settimanale del Venerdì sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare in quanto area aperta al pubblico che consente possibili assembramenti di persone;

REVOCA

La limitazione contenuta al punto 9, lettera q) dell’Ordinanza Sindacale n. 283 del 27.10.2020;

AVVERTE

1) che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

2) che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

DISPONE

che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 03 Novembre 2020

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