Ordinanza n. 286, Commemorazione dei Defunti 2020: disciplina delle modalita’ di accesso al Cimitero

IL SINDACO ORDINA

1) le visite al cimitero comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020 avranno luogo dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
2) l’accesso al cimitero è consentito dall’ingresso principale nel rispetto del percorso pedonale ingresso/uscita stabilito e delle indicazioni che verranno fornite dai volontari di protezione civile e/o dal personale comunale;
3) è obbligatorio l’uso della mascherina sia all’esterno che all’interno del cimitero ed evitare assembramenti non consentiti;
4) ai fini di non ostacolare il libero transito, è vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante;
5) al fine di limitare la permanenza presso l’area cimiteriale, è vietata ogni iniziativa finalizzata alla pulizia e lavaggio delle sepolture;
6) in prossimità dei cancelli del cimitero saranno installate transenne per disciplinare l’ingresso e ridurre possibili assembramenti, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni che indirizzano la circolazione pedonale;
7) l’accesso alle cappelle gentilizie è consentito contemporaneamente a non più di tre persone;
8) è vietato l’accesso all’interno dell’area cimiteriale di qualsiasi veicolo destinato al trasporto privato, ivi compresi gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di permesso, con esclusione dei soli mezzi di servizio;
9) di interdire l’accesso ai veicoli nell’area di sosta situata oltre l’ingresso principale del cimitero comunale;
10) di confermare le misure previste nell’ Ordinanza Sindacale n. 283 del 27/10/2020 avente ad oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del TUEL”, ad eccezione di quelle incompatibili con le misure dettate dalla presente Ordinanza;
11) di trasmettere la presente determinazione al Comandante della Polizia Municipale per l’organizzazione del servizio e alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio;
12) di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

AVVERTE

1) che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza Ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

2) il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

3) nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

4) all’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al precedente punto 3), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;

5) che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

DISPONE

che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA

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