Ordinanza ministero della salute e dell’interno del 22 marzo

IL MINISTRO DELLA SALUTE IN CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di eontenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni delia presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 22 marzo 2020

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