PREMESSO CHE:
• Il Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 n° 14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, recante” disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
• L’ Art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
• L’ art. 31 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201, recante “disposizioni per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, nell’ambito della disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizi, disponendo che le attività degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori , dell’ ambiente, ivi incluso l’ ambiente urbano e dei beni culturali;
• La direttiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestain) riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizio ed al loro esercizio, i “motivi di interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali” l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela dell’ ambiente, incluso l’ ambiente urbano, il mantenimento dell’ ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
• L’ art. 41, comma2, della Costituzione Italiana sancisce la possibilità di proteggere i valori primari attinenti alla persona il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica e privata;
• La Corte Costituzionale con sentenza n°152 del 26 Aprile 2010 ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione – che “questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d’ iniziativa economica allorchè l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’ utilità sociale”;
• Con Ordinanza Sindacale n. 261 del 08/05/2023/2023 è stato istituito il divieto di balneazione in alcuni tratti della litoranea del Comune di Termini Imerese;
• Con Ordinanza Sindacale n. 330 del 08/06/2023 sono stati disciplinati gli orari per le attività di intrattenimento dei pubblici esercizi;
CONSIDERATO CHE nel periodo di ferragosto, con particolare riferimento alla notte fra il 14 ed il 15 agosto, le spiagge del litorale di Termini Imerese vengono prese d’assalto da un numero considerevole di persone, tra cui è invalsa la consuetudine di procedere all’accensione incontrollata di falò, in violazione dell’art. 3 punto 6 del D.D.G. dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1 giugno 2007;
ATTESO CHE negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò con conseguente abbandono di rifiuti che causano, oltre una situazione di preoccupante di ordine pubblico, anche problemi di carattere igienico-sanitari;
CONSIDERATO, altresì, che sono stati segnalati e rilevati diversi episodi riconducibili alla cosiddetta “malamovida” lesivi del decoro, della tranquillità, della salute e della sicurezza pubblica, come risse, schiamazzi, disturbo della quiete, emissioni musicali disturbanti, con pregiudizio per la libera fruizione degli spazi pubblici nonché per la quiete e per la salute pubblica; RITENUTO CHE sia pertanto necessario adottare l’odierno provvedimento contingibile ed urgente, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio sopra descritte e a prevenire e contrastare tutte quelle condotte che costituiscono pregiudizio per il decoro, la salute, l’ambiente, la tranquillità e la vivibilità urbana;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 241/90, il presente provvedimento costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, sicché non trovano applicazione gli articoli 7 e seguenti della medesima legge; PQM
O R D I N A
Fermi restando i divieti già imposti con D.D.G. del Dipartimento Regione Sicilia del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 1 Giugno 2007 e ss.mm.ii, che impediscono diverse attività (tra le quali l’accensione di falò e il bivacco) su tutte le spiagge e strutture balneari dei comuni costieri, si dispone quanto segue, dalle ore 08:00 del 12 Agosto 2023 alle ore 08:00 del 16 Agosto 2023:
su tutte le spiagge, strutture balneari e litorale marino del territorio comunale:
- Il divieto di trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, e comunque l’utilizzo di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all’accensione di fuochi o al bivacco o allo stazionamento prolungato (tende, pedane, ecc.). Analogo divieto è disposto per gli impianti di amplificazione musicale;
- Il divieto, a chiunque, di introdurre bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro nelle spiagge di Termini Imerese;
- Il divieto di vendita a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché di attività autorizzate alla vendita e somministrazione in area pubblica insistenti lungo il litorale di Termini Imerese, anche per asporto, di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro dalle ore 18.00 del 14 agosto 2023 alle ore 20.00 del 15 agosto 2023
D I S P O N E
La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Palermo, al Sig. Questore di Palermo, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell’ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese.
A V V E R T E
• che l’inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
• altresì, potrà essere prevista la confisca delle attrezzature utilizzate dai trasgressori, con le modalità previste dall’articolo 20 della L. 689/81.
I N F O R M A
che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;







