Ordinanza del sindaco n. 262 del 27/07/2021 regolazione, in via sperimentale, delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio comunale

ORDINA

che a titolo sperimentale sia consentito lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio comunale, con inclusione delle isole pedonali, dei parchi pubblici e con esclusione dei seguenti luoghi:

  1. nelle vicinanze di luoghi di cura, case di riposo e ospedali;
  2. nelle vicinanze di:
  • scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica;
  • luoghi di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose;
  • teatri, in concomitanza con le relative rappresentazioni; secondo la seguente disciplina:

a) l’attività degli artisti di strada può essere esercitata nei seguenti orari:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00;
  • il sabato e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00; per tutti i giorni festivi le attività dovranno terminare alle ore 24:00.

b) l’attività degli artisti di strada è consentita ai soli maggiorenni. È possibile esercitarla singolarmente ovvero per piccoli gruppi; una singola postazione non potrà essere occupata contemporaneamente da più entità artistiche.

c) l’esercizio dell’attività artistica di strada non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

d) qualsiasi genere di performance non potrà avere durata superiore a 90 minuti nello stesso luogo, dopo di che per l’eventuale prosecuzione dell’attività sarà necessario lo spostamento di almeno 150 metri o una pausa di un minimo di 30 minuti prima della successiva esibizione.

e) l’attività dell’artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare e le attività commerciali. Relativamente alle tecniche di disegno o comunque di arti figurative esercitate, a titolo esemplificativo, dai madonnari o scultori, essi non possono direttamente utilizzare il suolo pubblico per la realizzazione dell’opera e non devono in alcun modo arrecare danno alla pavimentazione. L’artista di strada non dovrà arrecare danni a cose o persone.

f) l’attività dell’artista di strada deve avvenire senza l’impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa. È consentito l’utilizzo di piccoli apparecchi di amplificazione, di potenza tale da non arrecare disturbo ai passanti ed ai residenti.

g) l’artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione; per tale motivo sarà facoltà della Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia identificarlo durante l’esibizione. Non è consentita alcuna espressione artistica figurativa che sia applicata direttamente sulla sede pubblica per la sua realizzazione. L’Amministrazione Comunale è estranea ad ogni responsabilità

in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell’artista in cui si configuri imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza. Non sono ammessi allacciamenti alla rete elettrica. Non sono ammessi gruppi elettrogeni.

h) potranno utilizzare tamburi e/o altro strumento a percussione in maniera tale da non essere in contrasto col Codice Etico allegato.

i) l’esibizione può essere impedita allorché costituisca pericolo o intralcio per la circolazione o impedisca il libero accesso agli edifici e/o alle attività limitrofe, ovvero disturbi in qualsiasi modo le attività commerciali esistenti e i relativi avventori.

j) il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall’artista mediante una quota fissa né può essere preteso dall’artista. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l’ammontare. L’artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita “a cerchio”, non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l’eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

k) è fatto divieto di utilizzare, durante le performance degli artisti, animali di qualsiasi specie. È parimenti vietato a chiunque di utilizzare animali per accattonaggio e richiesta di offerte a qualsiasi titolo nonché di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luogo pubblico.

l) è fatto divieto di coinvolgere minori nelle attività artistiche di strada oggetto della presente ordinanza.

I trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 100 e 500 euro (ex. art. 7-bis TUEL), tenuto conto anche dell’eventuale recidiva; qualora il trasgressore faccia uso di strumenti a percussione e/o di apparecchiature di amplificazione di potenza elevata o che arrechino disturbo ai passanti e residenti, contestualmente si applicherà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti utilizzati dal medesimo, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81, per otto giorni consecutivi al termine dei quali saranno restituiti all’avente diritto. Resta altresì salva l’applicazione di norme di pari e/o superiore rango nel caso di fattispecie comportamentali ivi vietate e sanzionate; resta salva la normativa vigente in tema di inquinamento acustico ed in materia di tutela dei minori.

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