ORDINA
per tutte le motivazioni che precedono, con decorrenza a partire dall’11 aprile 2021 e fino al giorno 22 aprile 2021 (compreso) su tutto il territorio comunale:
– la sospensione, a tutela della salute pubblica dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino di inibire l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;
– di attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio affinché collaborino, congiuntamente all’amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l’attuazione, da parte della popolazione, delle misure previste nella presente ordinanza;
– gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il Corpo di Polizia Municipale in termini di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.
AVVERTE
– che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
– che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.
RENDE NOTO
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.







