Ordinanza Commissariale n.110 del 14.04.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ORDINA

adottare nel territorio comunale dalla data del 14 Aprile 2020 e fino al 03 Maggio 2020 le seguenti limitazioni e/o divieti:

1) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case
utilizzate per vacanza e verso luoghi di villeggiatura;

2) divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

3)che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito, come sotto indicate:
– Ipermercati;
– Supermercati;
– Discount di alimentari;
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– Farmacie;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
– Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
– Commercio al dettaglio di libri;
– Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

4) disporre la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali degli esercizi commerciali qui di seguito specificati:
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
– Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
– Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
– Commercio al dettaglio di libri;
– Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

5) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 di cui alla presente ordinanza;

6) disporre la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali delle attività produttive commerciali qui di seguito specificate:
– Manutenzione e riparazione di autoveicoli ( codice ateco: 45.2);
– Commercio di parti e accessori di autoveicoli ( codice ateco 45.3);
– per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
-Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice ateco: 70);
-Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71);
-Ricerca scientifica e sviluppo (codice ateco: 72);
-Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01);
-Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.09);
-Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01).

Per i servizi veterinari (codice Ateco 75) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza.
Per i servizi di vigilanza privata (codice ateco 80.1) è preclusa l’attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;

7) che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

8) che gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti:
a) all’uso costante di mascherina;
b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
Agli esercizi commerciali si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui
all’allegato 5 del DPCM del 10 Aprile 2020;

9) la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con esclusione delle seguenti attività:
-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
-attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
-servizi di pompe funebri e attività connesse

10) la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

11) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

12) la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

13) la sospensione dell’attività commerciale ambulante non diretta alla vendita di soli generi alimentari. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;

14) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta
consentita la sola ristorazione, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

15) la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

16) prorogare le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 80 del 06/03/2020; n. 83 del 09/03/2020; n. 93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020, n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020 e n. 109 del 03/04/2020 incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;

AVVERTE

– che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se
commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

– che nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 10), 11) e 12) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

– che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tuttora vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza, imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

INFORMA

Che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 11 Aprile 2020

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