Ordinanza Commissariale n- 107 del 24.03.2020

ORDINA

fino al 03 Aprile 2020, a parziale modifica ed integrazione dell’Ordinanza Commissariale n. 106 del 26/03/2020, quanto segue:

1) escludere, con riferimento al punto 5) della sopra citata ordinanza, dalla chiusura delle ore 14.00 nei giorni feriali, le attività di seguito specificate:
– Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice ateco: 74);
– Servizi veterinari (codice ateco: 75);
– Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
– Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);
– Attività di pulizia e disinfestazione ( codice ateco 81.2);
– Attività dei call center (codice ateco: 80.20.00);
– Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (codice ateco: 82.92);
– Riparazione e manutenzione di computer e periferiche ( codice ateco 95.11);
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici ( Codice ateco 47.19);
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

2) escludere, dalla chiusura totale nei giorni festivi e domenicali, le attività sotto indicate:
– Servizi veterinari (codice ateco: 75);
– Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
– Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);

Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 2) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza.
Per le categorie di cui alla lettera b) del punto 2) è preclusa l’attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza.

INFORMA CHE
del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

DISPONE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 24 Marzo 2020

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