ORDINA
adottare fino al 03 Aprile 2020, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020, n. 83 del 09/03/2020, n.93 del 14/03/2020, n. 98 del 16/03/2020 e n. 102 del 20/03/2020 i seguenti provvedimenti/comportamenti:
1) è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
2) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar , pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) e lett. f) del D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
3)sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuati all’Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020;
4)restano aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del D.P.C.M dell’11 Marzo 2020;
5) la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali degli esercizi commerciali qui di seguito specificati:
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
– Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni ( codice ateco:43.2);
– Manutenzione e riparazione di autoveicoli ( codice ateco: 45.2);
– Commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice ateco: 45.3);
– per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
– Attività finanziarie e assicurative (codice ateco: K);
– Attività legali e contabili (codice ateco: 69);
– Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice ateco: 70);
– Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71);
– Ricerca scientifica e sviluppo (codice ateco: 72);
– Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice ateco: 74);
– Servizi veterinari (codice ateco: 75);
– Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
– Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);
– Attività di pulizia e disinfestazione (codice ateco: 81.2);
– Attività dei call center (codice ateco: 80.20.00);
– Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (codice ateco: 82.92);
– Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste (codice ateco: 89.99.2);
– Riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice ateco: 95.11.00);
– Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01);
– Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.9);
– Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01);
6)per quanto concerne i tabacchi si da la possibilità agli esercenti di procedere alla chiusura/ riduzione di orario, nel termini sopra indicati per gli altri esercizi commerciali, previa comunicazione ai Monopoli di Stato;
7) tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui ai punti 1), 2), 4), 5) sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate nell’attività (carrelli porta spesa, banchi vendita, banco cassa supermercato, ecc.. ) quotidianamente con cloro e/o alcol e a fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale;
8) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
9) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
10) non è consentito svolgere attività ludica, motoria, sportiva o ricreativa all’aperto anche praticate individualmente;
11) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
12) le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
13) gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
14) è inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
15) sono revocati i provvedimenti commissariali adottati in contrasto con la presente ordinanza ivi compreso il punto 2) dell’Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020;
INFORMA CHE
il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
DISPONE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;
RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
Dalla residenza Municipale, 23 Marzo 2020







