NON C’E’ ALCUN parere negativo sulla fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale sul progetto CANCASCI-ENEL

La notizia diramata ieri dall’Onorevole Regionale Luigi Sunseri del M5S, aveva riscosso tanti like e tante reazioni tra chi aveva da sempre sostenuto la tesi del NO allo stockaggio di idrocarburi presso i serbatoi ad EST dello stabilimento ENEL Ettore Majorana di Termini Imerese. Ma oggi pomeriggio riusciamo ad avere copia della delibera del COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA, nella quale non riusciamo a leggere gli stessi termini che hanno spinto a certi proclami di successo per uno STOP all’accordo ENEL – Cancascì.
Per riprendere un periodo del primo comunicato uscito ieri NON C’E’ ALCUNparere negativo sulla fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia, per la realizzazione del progetto presentato dalla società Cancascì Petroli“.
Il sindaco Francesco Giunta riguardo la delibera dichiara: È un punto a nostro favore, abbiamo sin da subito, confermato l’atto di indirizzo a luglio del 2017, espresso il nostro parere negativo sul frazionamento dello stabilimento. Noi non siamo entrati nel merito, abbiamo detto no alla proposta di Enel, che voleva sostanzialmente separare l’area di produzione elettrica da quella commerciale per lo stoccaggio di carburanti. Siamo soddisfatti ma è anche vero che la Regione non ha chiuso definitivamente ad un nuovo, eventuali, progetto, quindi non è finita». È da rilevare che c’è un ricorso pendente al Tar: nei mesi scorsi la sospensiva richiesta da Enel sul diniego da parte del Comune non è stata concessa, ma anche in questo caso la partita resta aperta. «Il tribunale dovrà dunque decidere nel merito se concedere il frazionamento dell’area – spiega ancora Giunta – A noi interessano i fatti, non le dichiarazioni trionfalistiche che lasciano il tempo che trovano. Piuttosto tengo a sottolineare rilevare la coerenza dell’amministrazione comunale che in questi mesi non si è spostata di un millimetro interpretando, alla lettera, la volontà della maggioranza dei nostri concittadini che non vogliono nel nostro territorio questo insediamento produttivo

Vi invitiamo a leggere di seguito la delibera.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA
Delibera n. 10 del 10/10/2018
Cancascì Petroli S.r.l.
Deposito commerciale di carburanti da realizzarsi nell’area industriale di Termini Imerese (PA) Rapporto Preliminare di sicurezza, fase NOF.
IL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA (Art 10 del D. L.vo 26/06/2015 n. 105)

VISTO
Il D.Lvo 26/06/2015 n. 105.
– La documentazione agli atti inerente il deposito commerciale di carburanti da realizzarsi nell’area industriale di Termini Imerese (PA).
– il rapporto preliminare di sicurezza presentato dalla Cancasci’ Petroli S.r.l. con nota del 16/02/2018.
– La precedente delibera del C.T.R., n. 216 del 30/10/2014;
– La relazione di istruttoria preliminare predisposta dal gruppo di lavoro appositamente incaricato dal C.T.R.
– Il regolamento del C.T.R. approvato nella seduta del 03/10/2016.
– Il verbale del C.T.R. del 10/10/2018 presenti, per l’esame della pratica in argomento: Cavriani, (Presidente), Fodera, Verme, Raia, Rappa, Bartolozzi, Ottaviano, Sferruzza, Di Grigoli, Hlippone, Lo Giudice, Chirizzi, Norrito (Segretario). Relatore: Caruso

PREMESSO
– che il deposito deve essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per tale attività, anche in materia ambientale.
– che il gestore dell’attività è responsabile di quanto affermato nel rapporto di sicurezza;
– che il gestore dell’attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo m del D.L.vo 105/2015;
– che il gestore dell’attività è tenuto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lvo 105/2015 a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell’ambiente;
– che il gestore deve provvedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ secondo quanto previsto dal D.Lvo 105/2015, art 14 comma 7;
– che il gestore dell’attività è tenuto, ai sensi dell’art 14 D.Lvo 105/2015 a predisporre il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed alla sua revisione periodica;
– che il gestore è tenuto, a mettere in atto un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo le indicazioni di cui all’allegato 3 e dell’allegato B del D.Lvo 105/2015;
– che l’impianto in questione rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 15 del D.Lvo 105/2015;

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI
AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 3 DEL D. L.VO 105/2015
Vista la documentazione agli atti, vista la relazione finale di istruttoria trasmessa alla Direzione Regionale con nota prot n. 27953 del 18/9/2018, che si allega per la Società, sentito il relatore, il C.T.R. ritiene che le informazioni contenute nel rapporto di sicurezza non consentono di stabilire, anche dopo la richiesta di integrazioni (nota n. 14534 del 10/5/2018), da parte del gruppo di lavoro incaricato dal CTR e ad oggi non riscontrate, che il Gestore abbia fornito tutte le dimostrazioni richieste dal Decreto.
Per quanto sopra il CTR ai sensi del punto 3.4 Parte 3 dell’allegato C al D. Lgs 105/2015 richiede una nuova elaborazione del rapporto di sicurezza preliminare.

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