Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 540/GAB del 15/05/2019 ed il relativo verbale di insediamento prot. n. del , con il quale il Dott. Girolamo Di Fazio è stato nominato Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri ordinariamente di competenza della Giunta Comunale e del Sindaco;
CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale;
ATTESO CHE:
• ai sensi dall’art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall’art. 41, comma 3, della I.r. 26/1993, dall’art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall’art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall’art. 48, comma 1, della I.r. 6/1997), il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all’amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l’incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea. Ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell’onere di esercizio di funzioni generali d’indirizzo, d’impulso, di proposta, di direzione, dì coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell’ente-comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia;
• ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità; detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell’incarico professionale;
• ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a 2;
• a oggi non sono stati conferiti incarichi di Esperto del Commissario Straordinario (con i poteri del programmazione contabile finanziaria e patrimoniale (con il riallineamento temporale dei documenti finanziari), nonché il recupero dell’IVA e dell’IRAP.
ATTESA la necessità di procedere quanto più celermente all’approvazione dei documenti entro la fine dell’anno solare, al fine di “sbloccare” i trasferimenti statali e conseguentemente procedere alla necessaria rivisitazione organizzativa dell’ente, tramite procedure di stabilizzazione del personale precario e concorsuali.
VALUTATA l’opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione professionale di idoneo professionista, esperto in materia economico-finanziaria, finalizzando l’incarico al supporto dei compiti istituzionali di indirizzo e programmazione, avuto riguardo alle complesse problematiche che attengono alla disciplina contabile-finanziaria e per dare maggiore impulso alla struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.
RILEVATO CHE:
• la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall’ambito di applicazione della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
• la Corte dei Conti – Sezione Reg. Sicilia – con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti dei Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall’art. 6, comma 7. del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che “gli esperti ex art. 14 L.R. 7192 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività di programmazione e di indirizzo dell’attività amministrativa, tipica dell’Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed ai personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 2S/2008/1SSRR1CONS.). L’inerenza dell’attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili “tout court” ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che sì pongono “a latere” dell’attività gestionale ed amministrativa”.
RICHIAMATO, altresì, l’orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza di appello 334/2008, in cui il Giudice Contabile ha affermato:
a. che, ai sensi dell’art. 15, lettera “o”, dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva In materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”;
b. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza dei Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l’attuazione dei proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 3812001 e n. 3555/2004);
c. vi è differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”, previste dell’art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 7/1992. Aggiungasi che tale differenza era ben presente allo stesso legislatore regionale del 1992, il quale, opportunamente, ha distinto la figura dell’esperto ex art. 14 dalla figura del consulente, riconducibile sotto la diversa previsione dell’art. 13 della medesima legge, a norma della quale “11 sindaco … attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna …”. È sufficiente rilevare, al riguardo, come la legislazione regionale espressamente fissa il numero massimo di esperti nominabili in relazione alla popolazione dei singolo comune, come per i componenti degli organi di indirizzo, nonché il relativo compenso massimo, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi, che invece sono di consulenza, per i quali non sussistono le suddette parametrizzazioni. E’ quindi lo stesso legislatore a differenziare la fattispecie che non può ritenersi annullata e superata, in via meramente interpretativa, da delibere o decisioni del Giudice contabile o ordinario;
d. la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell’amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all’interno dell’organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico esterno; del resto, la circostanza che l’incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell’importo massimo della retribuzione, dell’effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all’organo politico dell’ente locale.
RITENUTO di applicare l’istituto in argomento in materia:
1. di indirizzo e programmazione in materia di contabilità economico-finanziaria;
2. di indirizzo e programmazione nelle attività di recupero dell’IVA e dell’IRAP. VISTI:
• l’art. 1, comma 49, del d.lgs. n. 190 del 2012, che recita: “Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione del conflitto di interessi , il Governo è tenuto ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i predetti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o da titolarità di interessi privati che possono porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;
• l’art. 1, comma 50, del d.lgs. n. 190 del 2012, che recita: “i decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (…) lettera d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”.
TENUTO CONTO che vanno considerati come “amministrativi di vertice” gli incarichi che espressamente non comprendono l’esercizio diretto di poteri amministrativi, poiché, in caso contrario, anche l’incarico posto in collocazione apicale nell’organizzazione, ma dotato di poteri di amministrazione e gestione, dovrà essere considerato come incarico dirigenziale.
PRECISATO che l’incarico “de quo”, afferente esclusivamente a funzioni di programmazione, non rientra tra gli incarichi amministrativi di vertice (incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, Capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pp.aa. e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione) indicati nell’art. 1, comma 2, lettera i) del d.lgs. n. 39 del 2013 e, in quanto tale, non rientra tra le cause di incompatibilità previste nello stesso dettato di legge. In altri termini, sono da considerare incarichi amministrativi di vertice gli incarichi che espressamente non comprendono l’esercizio diretto di poteri amministrativi, in quanto, in caso contrario, anche l’incarico posto in posizione apicale nell’organizzazione, ma dotato di poteri di amministrazione e gestione, dovrà essere considerato come incarico dirigenziale.
RILEVATO CHE:
• l’incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/1212007 (finanziaria 2008), così come disposto da Corte dei Conti, con deliberazione n. 29/08;
• la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2012 ha disposto che: i tagli previsti dal legislatore ai sensi dell’art. 6, del decreto-legge 78 del 2010, non operano per gli Enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, determinando soltanto il volume complessivo delle riduzioni da effettuare. Ogni Ente, dunque, ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici;
• ciononostante, con successiva delibera n. 191/2013, una sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che anche le spese per incarichi di esperto del Sindaco soggiacciono ai limiti di spesa introdotti dall’art. 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;
• deve precisarsi, però, al riguardo, come la riduzione applicabile all’incarico oggetto della presente determina deve individuarsi in quella disposta dall’art. 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, comma 3, in virtù della natura dell’incarico afferente esclusivamente ad attività di indirizzo e direzione ; in tal senso già Corte d’Appello Palermo, Sezione II, Penale, 4.12.2014, n. 49211, secondo la quale “Nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell’ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall’Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti. che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all’art. 14 della citata legge regionale 7 del 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale”;
• il compenso pattuito per l’espletamento dell’incarico rientra nei suindicati parametri, essendo anche inferiore, a seguito di espressa rinuncia del professionista, manifestata con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico, a quanto a lui dovuto secondo i parametri di legge;
• l’individuazione da parte dell’organo politico del soggetto cui conferire l’incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
• ciononostante, in considerazione della delicatezza e della complessità dell’incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, dì assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto dei presente incarico.
RITENUTO che, in relazione alle attività sopra individuate, dopo ampia e attenta valutazione, ed esaminato attentamente il curriculum vitae, acquisito al protocollo generale di questo Ente, si individua nel dott. MINEO Antonino, nato il 06.08.1965, a Bagheria ed ivi residente in via Consolare, 188, il soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell’incarico “de quo”.
ESAMINATO il curriculum professionale del dott. MINEO Antonino, nato il 06.08.1965 a Bagheria ed ivi residente in via Consolare, 188.
CONSIDERATO, in particolare che dal suddetto curriculum professionale risulta l’ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze che della formazione professionale, che depongono per una ampia conoscenza delle materie afferenti l’oggetto del presente incarico.
SENTITO l’interessato, il quale si rende disponibile ad accettare l’incarico. DATO ATTO CHE:
• l’apporto del dott. MINEO Antonino, nello svolgimento dei compiti di esperto del Commissario Straordinario (con i poteri del Sindaco) per l’attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza.
• l’art. 14 della legge regionale n. 1992, n. 7 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
• il conferimento dell’incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall’applicazione del compenso previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992, così come anche ridotto ai sensi dall’art. 6, co. 3, del decreto- legge 78 del 2010, e ciò per espressa rinuncia dell’esperto nominato;
• il compenso (per l’intero semestre) al lordo delle ritenute fiscali è fissato in euro 12.000,00, oltre Iva e CP, da corrispondersi mensilmente;
• il conferimento dell’incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all’allegato disciplinare d’incarico.
CONSIDERATO CHE:
• viene rispettato il divieto di cui all’art. 6 della legge regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
• l’esperto incaricato è obbligato a relazionare trimestralmente al Commissario Straordinario sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare ai raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l’adempimento di cui all’art. 14, comma 4, della legge regionale 7/92;
• l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
• ai fini dell’efficace gestione delle attività assegnate, il dott. MINEO Antonino potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
• è obbligato ai segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso e a conoscenza nello svolgimento dell’incarico;
• il compenso pattuito, essendo inferiore a quello previsto per legge, è da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alla normativa di riferimento sopracitata, giacché l’esperto, con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico dichiara di rendere, così come rende per iscritto, la rinuncia alla differenza di trattamento economico, dando ampia liberatoria di non aver null’altro a pretendere e/o avere nei confronti dell’Ente, rispetto a quanto qui pattuito;
• il presente incarico, ai sensi dall’art. 14 della citata legge 7 del 1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d’opera professionale, ai sensi degli art. 2230 e ss. del codice civile.
DATO ATTO che verrà acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 d.pr. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del dott. MINEO Antonino, nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all’incarico da ricoprire ex art. 53, co. 14 del d.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dall’art. 1, comma 49 e 50, della legge n. 190 del 20121, essendo quest’ultima dichiarazione condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
DATO ATTO che la spesa necessaria all’espletamento dell’incarico è fissata in un importo complessivo pari ad euro 12.000,00, oltre Iva e C.P. , che trova copertura nel PEG del 1° Settore alla Missione 01. Programma 01-p.c.f. 1.03.02.01.001-cap.340.01del bilancio di previsione 2017/2019 terza annualità.
DATO ATTO altresì, che la superiore spesa, è finalizzata all’allineamento contabile, presupposto ineludibile per lo sblocco dei trasferimenti statali, si ritiene indispensabile al fine di evitare di arrecare danni certi e gravi all’Ente.
VISTI:
– il d.lgs. n. 267 del 2000;
– il vigente Statuto Comunale;
– la L.R. n. 7 del 1992
– l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
• DI NOMINARE il dott. MINEO Antonino nato il 06.08.1965 a Bagheria (PA) ed ivi residente in via Consolare, 188, C.F. MNINNN65M06A546Z, esperto del Commissario Straordinario (con i poteri del Sindaco), ai sensi dell’art. 14, della legge regionale n. 7 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai compiti di indirizzo e programmazione, nelle materie in narrativa riportate.
• DI DARE ATTO che:
– il presente incarico è a tempo determinato, con decorrenza per il semestre luglio/dicembre 2019 (rinnovabile per un eguale periodo) e, comunque, sino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto;
– il compenso semestrale al lordo delle ritenute fiscali è fissato in euro 12.000,00(per l’intero semestre), oltre Iva e CP, da corrispondersi mensilmente;
– il compenso, inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia relativa al trattamento economico globale attribuito alla 2° qualifica dirigenziale, è da intendersi dunque convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata;
– l’esperto incaricato è obbligato a relazionare con cadenza trimestrale al Commissario Straordinario sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l’adempimento di cui all’art. 14 comma 4 della I.r. 7/92:
– l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario;
– è rispettato il divieto di cui all’art. 6 della legge regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
– il presente incarico, ai sensi dell’art. 14 della citata legge regionale n. 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d’opera professionale ai sensi degli art. 2230 e ss. del codice civile;
– il presente incarico di esperto esula dall’ambito di applicazione della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
– la superiore spesa annua è esclusa dal tetto massimo previsto dall’art. 6, comma 7, del D.L. 7812010, convertito in legge 12212010 (Corte dei Conti Sez. Reg. Sicilia, deliberazione n. 101201 1/SS.RR./PAR);
– l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico;
– il dott. MINEO Antonino per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l’incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell’Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, (‘approfondimento e l’esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all’incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Amministrazione Comunale;
– l’efficacia dell’incarico decorre dal 1° luglio 2019, completo di indicazione e generalità del soggetto percettore, della ragione dell’incarico, dell’ammontare erogato e del richiamo dell’odierno decreto.
DI DARE MANDATO al Dirigente del 1° Settore di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 dei d.lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell’impegno di spesa e le relative liquidazioni e la sottoscrizione dei disciplinare.
DI APPROVARE l’allegato disciplinare d’incarico, nel quale sono contenute ulteriori notazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dell’incarico.
DI DISPORRE, a cura dei Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all’Albo Pretorio on-line del Comune, inserito nella relativa raccolta e registrato, nonché sul sito web del Comune. nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato, nonché l’invio di copia del presente provvedimento all’interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli al Segretario Generale, ai Dirigenti.
IL 1° Settore – Dirigente Polizia Municipale, Affari Istituzionali e Generali
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell’istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’OREELL;
DETERMINA
– Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: NOMINA ESPERTO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DEL SINDACO) – ART. 14 L.R. N.7/1992, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 27/06/2019
DI FAZIO GIROLAMO / ArubaPEC S.p.A.







