ORDINANZA DEL 2° Settore – Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici
N. 150 DEL 28/04/2022
“Il responsabile del procedimento Comm. Angelo Porrello, responsabile della Protezione Civile, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. “
Considerato lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea disseccata che durante la stagione secca diventa facilmente infiammabile e habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
Quanto sopra premesso, ritenuto di dovere emanare giusto provvedimento nei riguardi dei proprietari o aventi diritto, per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell’igiene e della pubblica incolumità, se ne rappresenta la necessità al Sig. Sindaco al fine della emissione di apposita ordinanza.
IL SINDACO
- Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- Visto l’art. 38 della Legge 142/90;
- Visti gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice penale;
- Visti l’art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
- Viste le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell’art. 40 della Legge Regionale 16/96;
- Visto il D.lvo n. 205 del 3.12.2010, che con l’art. 34 modifica l’art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n. 152;
- Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell’Ambiente n. 117/Gab. del 20/7/2011 inerente alla “Cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi” e “Provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del codice penale;
- Visto il Decreto n. 91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l’art. 14 modifica il D.lgs n. 152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
- Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato nel dicembre 2013 con il quale si adottava il “Piano di Protezione Civile derivante da rischio d’incendio d’interfaccia”;
- Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d’incendio;
- Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all’interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;
- Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell’igiene e della pubblica incolumità;
O R D I N A
Ai proprietari o aventi diritti reali su terreni ubicati in tutto il territorio comunale di provvedere a proprie cure e spese, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente all’albo pretorio c/o casa comunale:
1) la relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni da sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
2) la realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale non inferiore a metri 10,00 di larghezza;
Agli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario di provvedere, entro il termine perentorio del 14 Giugno c.a., a effettuare idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere ogni circostanza favorevole all’innesco di incendi.
A tal proposito, dal 15 ottobre al 15 giugno ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D.L. n. 91 del 2014, è ammessa l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs. effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
V I E T A
a) A chiunque, nel periodo 15 giugno —15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
b) A chiunque, nel periodo 15 giugno-15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
d) adoperare fuochi d’artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
INVITA - Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S.; CC. e Polizia Municipale;
- La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto sotto determinato.
DETERMINA
• Di demandare al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il Servizio Protezione Civile per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;
• Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune.
• La Segreteria avrà cura di trasmettere la presente ordinanza agli uffici dell’Amministrazione per l’affissione in bacheca ed agli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario per i provvedimenti di competenza.
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l’art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada.
- Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall’art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
- In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno — 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.
Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.
Ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n. 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione.







