L’Ordinanza 238 della Terranova libera l’estate da un vecchio regolamento: sollievo tra i ristoratori

Dopo 2 anni di pandemia tra lockdown, chiusure e parziali riaperture, i maggiori danni economici li hanno subiti i nostri artigiani e commercianti dell’intrattenimento e della ristorazione a tutti i livelli.

I comuni in tutta Italia tra mille difficoltà stanno cercando di favorire quanto più possibile la ripartenza di queste attività ma senza mettere in secondo piano il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti.

Ed è proprio su un regolamento, quello della Polizia Urbana, che siamo stati attenzionati: a seguito di un esposto infatti è stato “riesumato” e portato alla luce questo regolamento che all’articolo 45 recita quanto in originale vi riportiamo qui sotto:

Regolamento approvato e modificato nel 2011 dal Consiglio Comunale di Termini Imerese.

E’ normale in estate che si esca di casa per una passeggiata o per cercare refrigerio dopo una assolata giornata estiva, spesso anche dopo cena, ancorpiù in questi ultimi anni in cui la prima serata televisiva inizia addirittura alle 21.15!!

Quanto previsto da questo regolamento è dunque oggi verosimilmente fuori contesto e obsoleto, soprattutto perchè non permette di poter fare qualsiasi tipo di attività di intrattenimento, nemmeno la semplice musica di sottofondo.

Tante le proteste da parte dei commercianti imeresi che hanno trovato risposta in una ordinanza del Sindaco Terranova che entra in vigore da domani 18 giugno 2022 e che prevede quanto segue:

Con effetto immediato, al fine di evitare e contenere entro limiti tollerabili l’eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:

  1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l’attività sonora prodotta da gruppi musicali “dal vivo”, non deve essere percepita all’esterno del locale oltre i seguenti orari:

Dal 18 giugno al 30 settembre 2022 – dalla domenica al giovedì fino alle 24:00;

Dal 18 giugno al 30 settembre 2022 – venerdì e sabato fino alle 01:30;

Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa, ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.

  1. negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.
  2. altresì sarà cura del titolare o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all’interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all’esterno.
  3. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 10 c. 1 e 2 della Legge 447/1995 nel seguente modo:

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;

chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all’art. 4 e all’art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 E DEL D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 € 5.164,00;

Saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste dal presente atto;

Per l’accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie;

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659, 660 e 666 del codice penale; È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

II Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo

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