Pubblichiamo un interessante e utile riepilogo delle norme in vigore per ciò che riguarda le Radio e Tv locali, e i relativi obblighi, in vista delle elezioni del 9 e 10 aprile, così come ci è stato fatto pervenire dal Corecom del Veneto.
1) LE TRASMISSIONI DI COMUNICAZIONE POLITICA
Definizione:
ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (art. 2 lett. c del codice di autoregolamentazione).
Modalità:
– i programmi di COMUNICAZIONE POLITICA devono consentire parità effettiva di condizioni tra soggetti competitori anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
– l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In questo caso, nella trasmissione si deve dare comunicazione delle assenze.
– ai programmi di comunicazione politica possono partecipare giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto;
– le trasmissioni di COMUNICAZIONE POLITICA sono collocate in CONTENITORI con cicli a cadenza quindicinale tra le 7.00 e le 24.00 per le tv e tra le 7.00 e le 1.00 per le radio.
– i CALENDARI delle trasmissioni devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom.
– ai programmi di COMUNICAZIONE POLITICA non possono prendere parte soggetti candidati in altre competizioni elettorali in corso, e a tali altre competizioni non è comunque consentito alcun riferimento.
Soggetti politici partecipanti
A) – dalla data di convocazione dei comizi alla presentazione delle candidature (11 marzo), possono partecipare ai programmi di comunicazione politica:
le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
le forze politiche che siano presenti con almeno un rappresentante nel Parlamento europeo;
le forze politiche presenti nel parlamento nazionale, riferibili a minoranze linguistiche riconosciute.
N.B.: In questo periodo NON possono partecipare ai programmi di comunicazione politica liste o coalizioni nuove.
B) – dalla data di presentazione delle candidature (12 marzo) alla chiusura della campagna elettorale (7 aprile) possono partecipare ai programmi di comunicazione politica:
le LISTE presentate in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato e le relative COALIZIONI
le LISTE rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
2) PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Definizione: s’intende per programma d’informazione il Telegiornale, il giornale radio, il notiziario, o altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di attualità e della cronaca.
Disposizioni
Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi d’informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; resta salva la libertà dell’emittente di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, che salvaguardi comunque il rispetto dell