L’arte negli spazi pubblici. Storia della Legge del 2% e applicazione

BREVE STORIA DAL 1942 AL 2001
Dopo due circolari degli Anni Trenta e una legge del 1942, la Legge 717/49 (meglio conosciuta come Legge del 2%) ha recepito nell’immediato dopoguerra la disciplina che prevedeva l’obbligo di “abbellimenti artistici” per tutta l’edilizia pubblica di nuova realizzazione (con la specifica estensione a Regioni, Province e Comuni) con l’ulteriore obbligo di accantonamento di somme non inferiori al 2% del costo totale dell’intervento per opere d’arte.
Già nella versione del 1942 erano esclusi da tale obbligo gli edifici che comportavano una spesa inferiore a un milione di lire (500.000 lire nel caso di edifici scolastici) e gli edifici a carattere “tecnico-industriale”. Con la Legge del 1949 l’esclusione era stata estesa anche alle costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati a uso industriale o di alloggi popolari, nonché agli edifici che comportassero una spesa non superiore a 50 milioni. Nel 1975 tutti gli edifici scolastici in genere sono stati svincolati dall’obbligo di applicazione della Legge del 2% e nel 1978 le strutture universitarie hanno subito la stessa estensione dell’esclusione. Nel 1997 si eleva la soglia economica al disotto della quale non si dà corso all’obbligo di legge fino a un miliardo di lire.
Nel 2001 – con la modifica del Titolo V della Costituzione – la competenza per la “promozione e organizzazione di attività culturali” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” è stata affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, i Ministeri competenti (il Ministero per le Infrastrutture e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) hanno dunque considerato “l’arte negli edifici pubblici” rientrante in tale competenza concorrente.

IL DECRETO DEL 2006
Il Decreto Ministeriale del 2006 (Decreto Ministeriale del 23/3/2006 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Mibact) è stato emanato per fornire quindi una guida per l’applicazione della Legge del 2% (anche in considerazione che “fino ad ora soltanto poche Regioni hanno disciplinato la materia”), in quanto “l’inserimento di un’opera d’arte in un edificio pubblico con l’intento dichiarato di abbellirlo risulta al giorno d’oggi un’operazione quantomeno controversa”. Il Decreto prosegue: “Parlare di ‘abbellimento di un edificio pubblico’, usando oggi la terminologia della ‘legge 2%’, potrebbe non solo significare che la qualità estetica dell’architettura di iniziativa pubblica sia insufficiente, ma potrebbe anche relegare l’arte in un ruolo sottordinato”.
Il Decreto procede con l’indicazione della procedura di selezione delle opere, ovvero tramite concorso e determinata da una commissione composta da un rappresentante dell’Amministrazione che finanzia la costruzione dell’edificio; il progettista dell’edificio; il Soprintendente del MiBACT competente per territorio; due artisti di chiara fama nominati dall’Amministrazione.

LE MODIFICHE RECENTI
Nel 2012 sono intervenute ulteriori modifiche: le disposizioni in tema di opere d’arte di cui alla Legge n. 717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore a un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell’edificio da realizzare, né per i progetti relativi a edifici destinati a uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare. Inoltre la quota dell’importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d’arte deve essere modulata in base all’importo del progetto secondo percentuali inversamente proporzionali: 2% per i progetti di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro; 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro; 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.
Con la Circolare n. 3728/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata ribadita la piena operatività della norma, fornendo alcune istruzioni più specificamente operative relativamente all’armonizzazione della Legge del 2% con le nuove norme in tema di appalti pubblici, verifiche, collaudi ecc.
Per nuove strategie di comunicazione e di scelta delle opere che facilitino la fattibilità di tali interventi e/o per norme che prevedano la collocazione di opere già in fase di progettazione degli edifici pubblici si deve ancora evidentemente aspettare.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2017 il decreto 15 maggio 2017 con l’aggiornamento delle linee guida per l’applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949. Stiamo quindi parlando della norma per l’arte negli edifici pubblici, istituita nell’immediato dopoguerra per dare nuovo impulso al settore delle costruzioni.
La cosiddetta “legge del 2%” imponeva alle Amministrazioni di destinare una percentuale dell’importo dei lavori per la realizzazione di opere d’arte negli edifici pubblici di nuova costruzione.
Lo scopo era quello di abbellire gli spazi pubblici, incrementare il patrimonio dello Stato e incentivare il lavoro degli artisti.
Al fine di agevolare l’applicazione della legge, nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, hanno pubblicato le relative linee guida (decreto 23 marzo 2006).
Manifestata la necessità di aggiornare la norma in materia di opere d’arte negli edifici pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha adottato, con decreto 15 maggio 2017, le nuove linee guida.
Le nuove linee guida
Le linee guide costituiscono un atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto alle Amministrazioni statali.

Ambito di applicazione
I soggetti tenuti all’applicazione della legge n. 717/1949 sono:

le amministrazioni statali
le regioni
le province
i comuni
tutti gli enti pubblici che provvedono alla esecuzione di nuove costruzioni o alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti

Sono escluse, pertanto, le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.
La norma si applica anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti anche in sopraelevazione) con una loro autonoma rilevanza progettuale. Inoltre, l’espressione nuove costruzioni comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Le novità

Tra le novità contenute nel provvedimento:

l’artista deve essere individuato prima dell’elaborazione del progetto definitivo
le modalità di interazione tra l’opera d’arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire devono essere indicate sin dal primo livello di progettazione
l’accortezza di assicurare che l’inserimento dell’opera non trascuri i rapporti “formali e linguistici” con il manufatto architettonico e l’accostamento dei materiali

Inoltre:

dovranno essere predisposti anche grafici illustrativi
dalla stima dei costi dovrà emergere la fattibilità amministrativa
le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo

L’artista, la cui opera verrà scelta per essere inserita nel contesto di nuova progettazione, oltre a fornire l’opera stessa, dovrà allegare una scheda tecnica del manufatto, con le specifiche inerenti il piano di manutenzione e conservazione, ai fini dell’ordinaria e straordinaria manutenzione.
Quota da destinare

La quota della spesa totale prevista nel progetto, inizialmente fissata al 2% (legge 717/1949) non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

2% per gli importi pari o superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro
1% per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro ed inferiore a 20 milioni
0,5% per gli importi pari o superiori a 20 milioni di euro

Vigilanza

La norma impone al collaudatore dei lavori dei nuovi edifici pubblici l’obbligo di accertare l’applicazione della legge in difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile.
Il responsabile unico del procedimento dell’amministrazione pubblica, infine, dovrà adempiere a tutti i compiti attribuitigli (art. 31 del dlgs 50/2016) controllando in particolare che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche.

Le nuove norme sono in vigore dal 18 luglio 2017, abrogando le precedenti del 2006.

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