L’ARAN firma il nuovo Contratto Collettivo Nazionale ma il Comune di Termini non paga e i dipendenti si costituiscono in mora

In data 21 maggio 2018 Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali.
La firma è intervenuta dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione della Corte dei Conti.
Con la sottoscrizione definitiva, il contratto è dunque pienamente applicabile.
Il contratto riconosce aumenti tabellari a regime, compresi tra 52 e 92 Euro al mese ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 31/12/2018, con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale, fino a 30 euro/mese. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.
Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.
L’accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). C’era infatti la necessità di riscrivere alcune parti del contratto superate dalle norme di legge vigenti o non più attuali.
Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori
Altre novità rilevanti riguardano le tutele introdotte per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.
Per le stesse, viene altresì prevista la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede in tempi rapidi e con procedure agevolate.
Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell’unione civile.
In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico, per gli enti con più di 300 dipendenti, che ha il compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.
Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio). Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.
Il nuovo contratto collettivo ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.
Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato, un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.
In questo ambito, si è provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
E’ stata prevista una specifica sezione per la polizia locale, che riconosce e valorizza le peculiarità di questa tipologia di personale, attraverso la previsione di specifici trattamenti economici.
Il contratto è intervenuto, infine, sul sistema di classificazione professionale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l’assetto complessivo e rinviando molte tematiche all’approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti.
Il contratto diviene efficace dalla giornata del 22/5/2018.

Visto che nello stesso contratto è stato previsto che, entro 30 gg. dalla ratifica, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli arretrati ed agli adeguamenti delle retribuzioni mensili.
Atteso che le OO.SS. hanno per tempo richiesto il conteggio ed il pagamento degli arretrati, e che, a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti delle OO.SS., non è stato dato alcun riscontro a tali richieste.
Tenuto conto che sono trascorsi ampiamente i 30 gg. previsti dal contratto ratificato il 21
maggio u.s.; ‘
I sottoscritti dipendenti di questa Amministrazione Comunale per quanto espresso in premessa con lettera del 29 giugno u.s.,
INTIMANO ALL’AMMINISTRAZIONE
di pagare, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, le somme richieste per le causali di cui in premessa, maggiorate dei relativi interessi moratori, dovendo ritenersi la presente lettera quale formale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile e ad ogni effetto di legge, anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.
Gli scriventi si riservano, inoltre, l’esercizio di ogni loro ulteriore diritto, compreso quello relativo all’eventuale risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nel pagamento di quanto richiesto.
Sono circa 120 i dipendenti a firmare l’intimazione di pagamento, ben oltre la metà del totale.

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