La giunta Musumeci acquista il complesso termale di Acireale, a Termini attendiamo!


VISTO l’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 recante:“Complessi Termali di Sciacca e Acireale” che al comma 1 prevede: ‘Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione Siciliana, per consentire la programmazione e l’attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all’acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società ‘Terme di Acireale S.p.A.’ e ‘Terme di Sciacca S.p.A.’in liquidazione.”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: ‘Bilancio di previsione dellaRegione Siciliana per il triennio 2019/2021’;

VISTA la deliberazione n. 236 del 13 giugno 2019 recante: “Legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, articolo 2 – Terme Acireale S.p.A.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 4 settembre 2019“Legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, articolo 2 – Terme AcirealeS.p.A. – Programma di sviluppo del turismo termale”, con la quale è statoapprovato il Programma di sviluppo del turismo termale volto alla definizione dell’acquisto del Complesso termale di Acireale S.p.A., disponendo, altresì, che il Dipartimento regionale delle finanze e del creditoponesse in essere le necessarie iniziative;

VISTA la nota prot. n.19071 del 19 novembre 2019, con la quale il Presidente della Regione, dopo aver ricordato che, al fine di dare attuazioneal disposto normativo di cui al richiamato art.2 della legge regionale n.20/2016, la Giunta regionale con le citate deliberazioni n.236/2019 en.320/2019 si è determinata in ordine al Complesso termale di Acireale S.p.A., rappresenta: che lo stesso art.2 della legge regionale n.20/2016 autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare, nell’eserciziofinanziario 2019, operazioni finanziarie entro i limiti stabiliti dalla medesimanorma; che il predetto articolo 3 della legge regionale n.9/2013 consentel’utilizzo, ove disponibili, dei risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazionedei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione ancheper spese di investimento e, pertanto, reputa opportuno destinare parte di talirisorse all’acquisizione del citato Complesso termale, senza ricorrere adulteriori operazioni finanziarie, previa verifica da parte del Ragioniere generale della Regione della disponibilità di tali risorse da destinareall’iniziativa in parola;

VISTA la nota prot. n.62268 del 19 novembre 2019 con la quale il Ragionieregenerale della Regione, nel riscontrare la citata presidenziale prot.n.19071/2019, comunica che, dopo aver verificato l’archivio informatico del Bilancio della Regione, sul capitolo 214920 sono in atto disponibili, perl’esercizio 2019, euro 106.091.473,47 da destinare ad investimenti ovveroall’estinzione dei contratti c.d. derivati e che, alla data attuale, la trattativa perl’estinzione anticipata alle migliori condizioni per la Regione non si èconclusa, per cui le somme sono interamente disponibili, in alternativa ad unulteriore indebitamento per l’acquisto del Complesso termale in parola;

RITENUTO, alla luce del predetto parere del Ragioniere generale della Regione di cui alla richiamata nota prot. n.62268/2019, di destinare partedelle risorse disponibili sul capitolo 214920 del bilancio della Regione, al fine di porre in essere gli adempimenti volti all’acquisizione del citato Complesso termale di Acireale S.p.A.; SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di destinare parte delle risorse disponibilisul capitolo 214920 del bilancio della Regione, al fine di porre in essere gli adempimenti volti all’acquisizione del Complesso termale di Acireale S.p.A.,in conformità alla nota prot. n.19071 del 19 novembre 2019 del Presidente della Regione e al parere reso dal Ragioniere generale della Regione con nota prot. n.62268 del 19 novembre 2019.

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