La causa per cui il Carnevale Termitano non ha partecipato al bando ministeriale: la mancanza del bilancio

Di seguito riportiamo integralmente il testo del bando del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo e comprenderete come la causa per cui anche quest’anno il Comune di Termini non ha partecipato è l’assenza del bilancio.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368. e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1 1 della legge 15 marzo 1997. n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014. n. 171. recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 12 riguardante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.M. 10 febbraio 2014, recante “Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 13 del DI. 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 il. 112”;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018. n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari c forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985. n. 163, ai sensi dell’articolo 9. comma 1. del decreto- legge 8 agosto 2013, n. 91. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013. n. 112;
VISTO l’articolo 1 , commi 125-129. della legge 4 agosto 2017. n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza – in materia di obbligo di pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti beneficiari di contributi pubblici, come individuati dalla medesima legge;
VISTA la legge 22 novembre 2017. n. 175 recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”,-
VISTO il D.M. 17 maggio 2018, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017”;
VISTA la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell’UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificala dall’Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNLSCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell’UNESCO e successivamente ratificata
dall’Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;
VISTO l’articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in base al quale “Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
VISTA la necessità di istituire un nuovo capitolo di bilancio per la migliore gestione ed allocazione delle risorse afferenti alle manifestazioni medesime, e per poter disporre le successive variazioni compensative, come disciplinate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
CONSIDERATA la richiesta prot. n. 7712 del 7 giugno 2018 alla Direzione Generale Bilancio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, incaricata del coordinamento sul bilancio delle Amministrazioni del citato Ministero, di un nuovo capitolo intitolalo al “Trasferimento di risorse alle Amministrazioni Pubbliche per il sostegno e la valorizzazione dei Carnevali Storici italiani”, per allocare gli stanziamenti di competenza e di cassa ed assumere obbligazioni giuridiche ed impegni contabili al termine del procedimento di assegnazione delle risorse previste e nei termini di pubblicazione della graduatoria dei vincitori di cui al presente bando;
VISTA la nota prot. n. 8257 del 10 luglio 2018 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ora Ministro per i Beni e le Attività Culturali – indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con cui si recepisce e si formalizza l’istanza di istituzione di un nuovo capitolo di Bilancio e nelle more della conclusione del procedimento di bilancio e contabile;
CONSIDERATA la procedura in corso per l’acquisizione delle designazioni da parte della Conferenza Unificata dei due componenti della Commissione di cui al comma 10, art. I, D.M. 17 maggio 2018, come da nota prot. n. 9294 del 16 luglio 2018, trasmessa dall’ufficio di Gabinetto del Ministero per Beni e le Attività Culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata;

DECRETA
Art. 1

(Finalità ed oggetto dell’intervento finanziario)
1. Con il presente decreto si disciplinano i criteri e le modalità di accesso ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, al fine di “valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei
territorC ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo l, comma 329, legge n. 205, del 27 dicembre 2017.
2.Sono oggetto di intervento finanziario, per complessivi due milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, i progetti triennali e i programmi annuali presentati dai soggetti di cui al successivo art. 2, comma 1, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data del presente decreto.
3.Le manifestazioni di cui al precedente comma devono attestare almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell’art. I, comma 10, del D.M. 17 maggio 2018.

Art. 2
(Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo triennale 2018-2020)
1. Possono presentare istanza di contributo Comuni, Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, nella cui composizione societaria siano presenti Enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata. Per i soggetti richiedenti diversi dai Comuni, il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni e degli oneri sociali ove dovuti.
2. I requisiti soggettivi di cui al precedente comma sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà del legale rappresentante da cui risultino anche i requisiti degli amministratori e la composizione degli organi della persona giuridica o dell’ente e del responsabile tecnico della gestione della manifestazione (ove esistente).
Le predette dichiarazioni devono recare apposita firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 3
(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di progetto triennale 2018-2020 corredata da relativo programma annuale per il 2018, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Direzione Generale
Spettacolo fwww.spettacolodalvivo.beniculturali.it). dovrà essere presentata, a pena di esclusione della medesima, utilizzando unicamente, attraverso la procedura telematica, i modelli disponibili online, previa registrazione sulla piattaforma http://www.dos.beniculturali.it/lopin.php della sezione “Contributi Fus online” del sito http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, entro le ore 12:00 del 30 settembre 2018. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica online.
Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’annualità di riferimento.
2. Possono presentare istanza di contributo gli organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonché per altri bandi emanati dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. La domanda è corredata da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell’attività della prima annualità, unitamente al relativo bilancio e da quanto richiesto dalla modulistica online.
4. La domanda di contributo è firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’organismo proponente, come indicato nella modulistica Fus Online “Carnevali storicr.
5. Per le annualità 2019 e 2020, la domanda di contributo annuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, è presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 4
(Valutazione delle proposte progettuali)

I. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, la Commissione Consultiva “Carnevali Storici’, nominata con decreto ministeriale entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, valuta, secondo i fenomeni di cui all’allegato G del D.M. 17 maggio 2018, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 60 punti.
II. Sono ammesse a contributo le sole manifestazioni che raggiungono il punteggio minimo di 60/100. Il punteggio è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima di 60 punti, la domanda, relativamente all’anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio,
comporta, oltre all’impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l’inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l’impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.
Sulla base del punteggio di qualità attribuito dalla Commissione Consultiva “Carnevali Storici, l’Amministrazione pubblica l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi al triennio e le relative manifestazioni nonché l’entità dei contributi annuali con proprio decreto direttoriale.

Art. 5
(Determinazione ed erogazione del contributo)

1.L’entità del contributo da assegnare al singolo progetto è calcolata ripartendo lo stanziamento di cui all’art. 1 del presente decreto in proporzione ai punti conseguiti ed in relazione alla cifra massima e minima di contributo prevista dal D.M. 17 maggio 2018.
2.Il contributo cosi determinato non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nel successivo comma; l’entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di Euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di Euro 50.000.
3.Per costi ammissibili si intendono i costi imputabili alle attività svolte nell’annualità per la quale si richiede domanda di contributo, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili.
4.Gli organismi proponenti saranno titolari di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal presente decreto e pertanto intestatari della documentazione giustificativa.
5.Il progetto presentato non dovrà riguardare attività già finanziate nell’anno di riferimento ad altro titolo dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
6.L’erogazione del contributo sarà disposta sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. È altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto. Il mancato invio del consuntivo entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell’erogazione dovranno presentare entro il 30 settembre 2019, per le attività riferite al 2018, una autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l’avvenuto pagamento dei costi di progetto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell’esercizio di riferimento.
7.La Direzione Generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
8.1 soggetti assegnatari di contributi dovranno riportare nei materiali di comunicazione e promozione al progetto la dicitura “con il sostegno del MìBAC” unitamente allo specifico logo.

Art. 6
(Riduzioni e revoche)

1. Il contributo di cui al precedente articolo sarà erogato nella stia totalità esclusivamente se ¡I deficit sia pari o superiore al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti superiore al deficit, il medesimo contributo verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2.L’importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo supcriore al 20% rispetto al progetto presentato a preventivo.
3.Il Direttore Generale in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo e potrà dichiarare la decadenza del contributo disponendo il recupero delle somme già erogate.
4.A pena di decadenza dal diritto alla contribuzione triennale, eventuali variazioni relative a progetti e programmi presentati, intervenute successivamente all’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria, dovranno essere sottoposte all’esame della Commissione e pertanto essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC alla Direzione Generale Spettacolo per le opportune azioni di verifica e controllo.
5.Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (www.bcniculturali.it) e sul sito internet della Direzione Generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
6.La pubblicazione del presente decreto e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito del MIBAC – Sezione Amministrazione Trasparente ha valore di notifica nei confronti degli interessati. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

ROMA 31-07-2018

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