Il Sindaco – Totò Burrafato – in data odierna ha adottato l’ordinanza Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza pubblica al riguardo ha dichiarato: Abbiamo ricevuto dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di dover assumere una posizione forte per evitare che la prostituzione si struttura nelle vie del nostro agglomerato industriale.
Dopo l’ordinanza saranno le forze dell’ordine a partire dalla Polizia Minicipale a far rispettare le nuove norme. E’ chiaro che speriamo di stroncare sul nascere un fenomeno che storicamente non ci appartiene. siamo convinti che questo provvedimento può contribuire a migliorare il decoro delle aree extraurbane e contrastare sul nascere il fenomeno dello sfruttamento che vive e prospera sulla pelle di ragazze che mercificano il loro corpo per mestiere.
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Di seguito il testo dell’ordinanza
IL SINDACO
Premesso che:
– Rientra nelle funzioni del Sindaco prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
– Nel territorio comunale, in particolare nel Viale Targa Florio (tratto di strada retrostante il mercato ortofrutticolo) ed in tutta la Strada Consortile ASI, da qualche tempo viene segnalata la presenza di giovani donne dedite inequivocabilmente ad offrire prestazioni sessuali;
– Lo svolgimento di tali attività determina gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, in quanto provoca distrazione da parte del conducente, inducendolo ad infrangere le norme del Codice della Strada, accompagnato da un profondo senso di degrado e di offesa della pubblica decenza;
– L’insorgenza di tale fenomeno genera, inoltre, disagio nei cittadini in transito, tra cui donne e bambini, di fronte al manifestarsi di atti e gesti inequivocabilmente attinenti la sfera sessuale;
Considerato che:
– L’uso generale dei beni demaniali – proprio anche dei beni appartenenti al Comune – preordinato a permettere l’estrinsecazione della propria personalità in tutte le direzioni in cui ciò non è vietato, incontra il limite costituito dalla turbativa di analogo diritto, di cui risultano titolari altri e diversi soggetti dell’ordinamento e che, sotto tale profilo, rileva altresì il principio sancito dall’art. 823 del Codice Civile, in virtù del quale l’Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale può adottare tutti quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché ad evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;
Preso atto che con nota n. 1458 del 27.01.2010 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, come previsto dall’art. 54, comma 4°, del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000, come novellato dalla Legge n. 125 del 24/07/2008;
Visti:
– L’art. 54 del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000, come novellato dalla Legge n. 125 del 24/07/2008;
– L’art. 2, lett. a) del Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare lo sfruttamento della prostituzione;
– L’art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
– L’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, come modificato dall’art. 6 bis della L. 24/07/2008 n. 125;
ORDINA
1. Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Termini Imerese, con particolare riferimento ai siti indicati in premessa e alle vie circostanti il centro abitato ove maggiore è il rischio di incidenti stradali, di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento con soggetti dediti alla prostituzione.
2. Il divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio.
3. In tutto il territorio comunale, inoltre, è fatto divieto ai conducenti di veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni atte a concordare le prestazioni sessuali.
4. E’ fatto divieto, altresì, di intrattenersi e di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale con persone dedite alla prostituzione.
5. Per la violazione della presente Ordinanza è stabilito il pagamento della somma di € 500,00 pari al massimo della sanzione amministrativa pecuniaria, fissato per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
6. Il presente provvedimento, di immediata esecuzione, viene reso pubblico mediante affissione presso la Casa Comunale, dandone, altresì, informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli Organi di informazione locali.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando della locale Compagnia dei Carabinieri, al Comando della locale Compagnia della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale.
8. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
IL SINDACO
Dott. Salvatore Burrafato