Illegittimo il trasferimento strade ex Asi al Comune – Piro: sulle strade dell’Asi avevamo ragione noi

Nel corso della iniziativa sull’area industriale che l’1 aprile scorso il Pd ha organizzato a Termini Imerese, abbiamo ancora una volta sollevato il problema relativo al trasferimento operato dalla Regione delle strade delle aree industriali con le relative pertinenze,  compresi gli impianti di illuminazione, dai Consorzi  Asi e dall’Irsap, ai comuni di pertinenza. Abbiamo detto che le leggi (del 2018) erano improvvide, perché non avevano previsto anche il trasferimento delle risorse necessarie per la gestione e le manutenzioni e per ciò stesso erano incostituzionali. L’esempio di Termini Imerese era assolutamente calzante: il comune si è trovato a dover gestire una rete stradale di oltre 300 mila mq che per estensione supera di gran lunga quella dell’intero territorio comunale. Con la conseguenza di un insostenibile aggravio finanziario,  con una condizione di degrado delle strade sempre più accentuato, con grandi difficoltà per le imprese e gli operatori dell’area industriale.

Il Comune di Termini Imerese ha provato ad opporsi al trasferimento, proponendo ricorsi prima al Tar e poi al Cga, ma senza esito.

Chi scrive, insieme al circolo del Pd di Termini Imerese, ha condotto nel tempo diverse iniziative a proposito, supportato anche dal Gruppo parlamentare del Pd all’Ars che nel dicembre del 2018 ha presentato un ddl con il quale si proponeva che le strade venissero trasferite all’IRSAP. Nella relazione veniva evidenziato come  “ La scelta di scaricare sul Comune gli oneri di gestione delle infrastrutture dell’area industriale, chiaramente di interesse regionale, significa decretare la fine delle aree industriali. Va sottolineato, inoltre, che una norma che trasferisce ai Comuni nuove competenze con rilevanti oneri finanziari da sopportare, senza al contempo prevedere il finanziamento delle funzioni stesse, è palesemente incostituzionale”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 73 del 17/4/23, su giudizio di legittimità costituzionale promosso dal CGA in seguito al ricorso incidentale proposto dai comuni di Monforte San Giorgio e San Pier Niceto, nei cui territori ricade una parte dell’area industriale di Milazzo, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle due previsioni delle leggi regionali siciliane con le quali sono state trasferite le strade delle aree industriali, dai Commissari liquidatori dei Consorzi Asi e dall’IRSAP,  ai comuni.

La Corte ha riconosciuto  fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla previsione della legge regionale siciliana per violazione del primo e quarto comma dell’art. 119 della Costituzione, “ avuto riguardo alla mancata assegnazione di risorse ai comuni cui vengono trasferite nuove funzioni. La totale assenza di risorse finanziarie comporta un pregiudizio per i comuni a causa dell’impossibilità di sostenere i nuovi compiti. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite ”.

Aggiunge poi  la sentenza della Corte che “ La declaratoria di illegittimità costituzionale si estende in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, all’art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del2012, che prevede la cessione da parte dell’IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite “.

Conclude poi la Corte: “ Fermo restando che gli effetti della presente pronuncia non si estendono ai trasferimenti delle opere viarie posti in essere dai commissari liquidatori dei consorzi ASI attraverso provvedimenti divenuti definitivi, è da rimarcare l’esigenza che la Regione Siciliana, in coerenza con i principi espressi da questa Corte, assegni adeguati mezzi finanziari ai comuni cui sono stati già trasferiti i compiti di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali “.

A volte la protervia e la presunzione di chi governa la Sicilia con i risultati disastrosi che conosciamo, impatta sulla tenacia di chi si oppone a misure anche devastanti, si frantuma definitivamente di fronte  alla giustizia costituzionale. Sono certo che la Regione proverà, del tutto o in parte, a non dare attuazione a quanto statuito dalla Corte. L’iniziativa politica e istituzionale dovrà dunque continuare con forza. Ne va, non solo dell’affermazione di un principio costituzionale, ma della vita stessa delle aree industriali e dei comuni che si trovano a doverle gestire.

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