Il testo integrale dell’ordinanza del TAR sul Project Neptune

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Comandé, presso il cui studio, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cruciano Valvo, presso il cui studio, è elettivamente domiciliato;
nei confronti

Cancascì Petroli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Mangano e Giuseppe Geremia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

quanto al ricorso introduttivo:

– della nota prot. 34450 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto “Project Neptune. Deposito costiero Centrale Ettore Maiorana di Termini Imerese” con la quale il Comune di Termini Imerese ha espresso parere contrario al progetto e dell’allegata relazione, datata 18 luglio 2017, recante le argomentazioni espresse dagli Uffici Tecnici del Comune;

– della nota prot. n. 3659 del 25 gennaio 2017 del Commissario Straordinario in quanto richiamata nella nota prot. 34450 del 21 luglio 2017;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Termini Imerese n. 56 del 27 settembre 2017, pubblicata all’Albo pretorio del Comune il 3 ottobre 2017 avente ad oggetto “Presa atto del parere contrario espresso relativamente al progetto Enel denominato “Project Neptune”. Deposito costiero centrale Ettore Majorana di Termini Imerese”, nonché della nota prot. n. 34450 del 21 luglio 2017 e della relazione del Settore Pianificazione territoriale del 18 luglio 2017 in quanto allegate alla citata Deliberazione del Consiglio Comunale e impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio;

– ove occorra della Deliberazione del Consiglio Comunale di Termini Imerese n. 57 del 27 settembre 2017, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 3 ottobre 2017 avente ad oggetto “Mozione centrale Enel presentata dai consiglieri comunali Merlino, Fasone e Di Lisi”;

– ove occorra della nota del 25 gennaio 2017 in quanto richiamata nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Termini Imerese n. 57 del 27 settembre 2017, sebbene superata e sostituita dalla nota prot. n. 34450 del 2017 e relativi allegati, impugnata con il ricorso introduttivo;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune, con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio della società Cancascì Petroli s.r.l., con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 38/2018;

Visti i documenti prodotti in giudizio in esecuzione della citata ordinanza;

Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2018 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris atteso che, non avendo mai la ricorrente presentato al Comune il progetto relativo all’intervento di cui trattasi, non lo ha messo nelle condizioni di comprendere se lo stesso sia o meno compatibile con la destinazione urbanistica dell’area, al fine di poter vagliare l’istanza di frazionamento;

Ritenuto pertanto che vada respinta l’istanza cautelare proposta;

Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare, da liquidarsi in dispositivo, debbano compensarsi tra le parti tenuto conto degli aspetti peculiari della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, respinge la domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere

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