Premesso che permane, negli uffici giudiziari, un clima tumultuoso nel quale sono sorte varie aggregazioni spontanee di dipendenti che portano avanti separate battaglie per il riconoscimento di posizioni alle quali idealmente ambirebbero, la scrivente associazione, composta prevalentemente da funzionari con esperienza pluridecennale al servizio di codesto Ministero, sente il dovere di fornire dei chiarimenti, allo scopo di dipanare alcune questioni, dimostrandone l’infondatezza già con il solo ricorso alle disposizioni ministeriali vigenti. In particolare, in riferimento alle doglianze dei cancellieri esperti, corre l’obbligo di precisare quanto segue:
- Le funzioni del cancelliere e del funzionario non sono assolutamente sovrapponibili; al riguardo basti richiamare, nelle parti di interesse, il Decreto 9 novembre 2017 – Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, laddove prevede per il CANCELLIERE ESPERTO “conoscenze teoriche e pratiche di medio livello”; inquadrandoli come “lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio”.
Mentre per il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO prevede “elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali; lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell’ambito degli uffici di cancelleria.
Dalla lettura delle specifiche tecniche emerge chiaramente la differenza di mansioni : va detto che il funzionario allo stato assicura anche il presidio delle attività del cancelliere (quando in pianta organica vi sia carenza di cancellieri) e non viceversa;
- La collocazione del cancelliere esperto in area seconda è adeguata in quanto il titolo richiesto per l’accesso dall’esterno è il diploma di maturità come per il profilo di assistente;
- Non vi è alcuna analogia tra la posizione odierna del cancelliere esperto e la posizione dei cancellieri ricollocati in terza area nel 2017 con procedure selettive bandite a seguito di sentenze che avevano riconosciuto tale diritto in virtù delle nullità contrattuali all’epoca sancite in sede giurisdizionale, ad oggi superate con la rimodulazione di cui al DM 9.11.2017 sopra richiamato che ha nettamente eliminato qualsiasi pregressa sovrapposizione di mansioni tra i due profili.
In parte comprendiamo la confusione dei neo-assunti cancellieri in ordine alla scelta dell’Amministrazione di reclutare ancora personale in un profilo già indicato dal Legislatore nel 2015 come “ad esaurimento” tuttavia non assimilabile ai funzionari né ai cancellieri del precedente ordinamento. Tale decisione che, per forza di cose, ha generato l’odierna poca chiarezza dei ruoli.







