Green Pass, i gestori dei locali possono chiedere il documento? Le regole sui controlli e le sanzioni

I gestori dei locali sono obbligati a chiedere il green pass ai clienti, ma non il documento di identità. Possono farlo in caso di palese violazione“. In poche parole, se il green pass, alla verifica, dovesse essere presentato da un uomo ma essere a nome di una donna, il gestore del locale avrebbe tutto il diritto di chiedere il documento. Esempio in qualche modo assurdo ma calzante. Anche perché il problema si sposta sulla definizione di “palese violazione“. Cosa si intende per palese violazione? La definizione sembra lasciar ampio margine all’interpretazione.

Riassumendo le regole per i controlli del green pass, i gestori o il personale addetto dei locali devono controllare la certificazione verde prima di far accedere le persone nel locale. La verifica dell’identità attraverso un documento, per quanto riguardai gestori dei locali, è discrezionale. Esiste la possibilità ma non c’è l’obbligo. La verifica diventa necessaria di fronte ad una evidente violazione, ossia, specifica il Viminale, “quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione“.

Nel decreto del 22 luglio il governo specifica che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni“.

Per quanto riguarda i controlli, il Viminale specifica che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intetatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventoreladdove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente“.

Dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio per:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, imitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
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