FIALS precari ASP: avevamo ragione sull’applicazione della Madia, arriva ratifica dal governo nazionale

Il governo nazionale riunitosi a Reggio Calabria ha provveduto, ad esaminare la legge 1 della Regione Siciliana, impugnando alcuni articoli della stessa legge, ma ritenendo legittimo l’articolo 22 al terzo comma che, ritenevamo molto importante per risolvere la questione dei contrattisti siciliani e soprattutto di quelli dell’asp di Palermo. E’ stato quindi approvato l’articolo 22 della Legge 1 del 2019, la classica legge di stabilità della Regione Siciliana, laddove all’articolo in questione viene chiarito che tutto il personale contrattista, assunto secondo le previsioni di alcune leggi regionali, può essere stabilizzato applicando la legge Madia Articolo 20 comma 1. Abbiamo avuto ragione noi della fials ad impugnare la deliberazione con cui l’azienda ha tentato di modificare il fabbisogno triennale che era stato dichiarato con la delibera del 28 dicembre del 2018. Adesso ci siederemo al tavolo di contrattazione con una consapevolezza in più, abbiamo bisogno ancora del vostro sostegno e siamo certi di potervi ormai garantire il risultato finale. Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno avuto fiducia nei nostri comportamenti e nel tener duro credendo al diritto per l’applicazione della legge Madia. Oggi vengono smentiti tutti i gufi che hanno detto che eravamo soltanto dei pazzi e che non conoscevamo le leggi. Oggi siamo in condizione di dire che tutti costoro sono soltanto degli ignoranti del sindacato che non hanno mai studiato nulla e soprattutto non hanno mai studiato le leggi dello stato.

Art. 22.
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione di personale precario

1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole “soggetti assunti” sono aggiunte le parole “Per le stabilizzazioni avviate in forza dell’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.”;
b) al comma 21, dopo le parole “di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24,” sono aggiunte le parole “e di cui all’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all’articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26.

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, comma I, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

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