ESCLUSIVO L’appello dei lavoratori reintegrati alla BLUTEC: gravi inadempienze nei nostri confronti dall’azienda.

Una rappresentanza di lavoratori Blutec reintegrati in stabilimento a partire da maggio 2016 alla data odierna lamentano lacune e mancanze da parte dell’azienda e spettanti di diritto secondo il Ccnl Metalmeccanico vigente.

Nello specifico:

· Mancata retribuzione del mese di maggio 2017

· Mancata erogazione contributi a Fondo Cometa o Tfr da aprile 2015

· Mancata erogazione buoni Welfare 2018 di 150 euro

· Mancato inquadramento mansione e livello lavorativo come descritto dal Ccnl (Art.3 Passaggio temporaneo di mansioni – Sez. Quarta – Titolo II – Classificazione del personale vedi ** in fondo alla pagina )

· Mancato servizio mensa o buoni pasto sostitutivi.

Se è vero che come recita l’art. 41 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) metalmeccanici industria del 27 ottobre 2012 ” che: tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, la quale rende difficile una regolamentazione generale, saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia. Ne deriva che, in assenza di esplicita previsione di un contratto o regolamento aziendale (o individuale) in tal senso, non vi è alcun obbligo del datore di organizzare un servizio di mensa o di erogare ticket o indennità sostitutiva, è pur vero che il giorno del passaggio da Fca a Blutec la stessa ha firmato l’impegno di mantenere le stesse condizioni vigenti con l’Azienda precedente.

(vedi *** in fondo alla pagina)

· Mancato versamento al Fondo Metasalute dei contributi da Aprile 2018.

Allo stato attuale delle cose, stanchi delle continue attese e di false promesse

RICHIEDIAMO

· Il tempestivo interessamento da parte delle Istituzioni Regionali e Nazionali e delle competenti sigle sindacali e dell’Azienda.

· Il ripristino dello status delle sopracitate problematiche esposte

Ci riserviamo di agire in sede legale o di usare qualsiasi mezzo di protesta civile per far valere i nostri diritti di lavoratori secondo le norme e leggi vigenti.

Contestualmente continueremo a distinguerci per la nostra professionalità e correttezza e per questo motivo saremo e resteremo comunque sempre disponibili al dialogo e all’ascolto da parte di chiunque possa dare risposte SERIE E CONCRETE alle nostre problematiche.

** “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

I lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;

3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione della 6a e della 7a categoria professionale.

L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore.

Il lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’art. 43, Parte prima del Ccnl 8 gennaio 1970, che nell’ambito dei princìpi della mobilità professionale previsti dal presente Contratto svolge lavori di grado inferiore alla qualifica assegnatagli, viene retribuito con il guadagno che realizza nella posizione di grado inferiore e percepisce inoltre una integrazione pari alla differenza esistente fra la retribuzione inerente alla sua qualifica e quella vigente nella posizione di grado inferiore alla quale è stato assegnato.

L’integrazione stessa verrà corrisposta solo fino a concorrenza della retribuzione inerente alla sua qualifica.

Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai fini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale

*** Art 41 Cnl : “Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, la quale rende difficile una regolamentazione generale, saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.Ne deriva che, in assenza di esplicita previsione di un contratto o regolamento aziendale (o individuale) in tal senso, non vi è alcun obbligo del datore di organizzare un servizio di mensa o di erogare ticket o indennità sostitutiva

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