ESCLUSIVO: ENEL con lettera del 12-09-2017 u.s. consegna al Comune un ultimatum

Spett.le
COMUNE TERMINI IMERESE
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e, p.c.
Spett.le
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Con riferimento all’emarginata nota con relativo parere allegato e facendo seguito a quanto anticipato nel corso dell’ultimo incontro tenutosi il 4 agosto u.s. presso Codesto Spett.Le Comune, la scrivente Società ritiene utile – nell’ottica della massima collaborazione istituzionale – portare all’attenzione di Codesta Amministrazione alcune evidenze sia in fatto che in diritto senz’altro dirimenti ai fini dell’adozione di un nuovo parere che superi, così, quello espresso con il provvedimento allegato alla nota in oggetto. 1. Con riferimento agli “aspetti procedurali”. Dalla lettura del parere allegato alla nota in oggetto parrebbe evincersi che gli Uffici tecnici di Codesta Amministrazione intendano rilevare due distinte “difformità”: – una prima, relativa alla asserita violazione delle procedure inerenti alle “progettazioni partecipate”; – una seconda, relativa, “soprattutto”, alle procedure per il rilascio di “titoli abilitativi di natura urbanistica”. Ebbene, sia consentito evidenziare come nel caso di specie non sussista nessuna delle “difformità” rilevate. In proposito, appare preliminarmente doveroso sottolineare come la procedura seguita da ENEL Produzione S.p.A. per la migliore riutilizzazione possibile della porzione di impianto in oggetto abbia seguito il normale iter previsto per le operazioni di tali importanza, dove, in considerazione delle complesse dinamiche economicheimprenditoriali, si impone l’utilizzo di un Advisor di altissimo profilo. Difatti, per meglio comprendere le potenzialità dei progetti nonché per consentire l’adozione della migliore iniziativa possibile per l’area di riferimento, nel caso di specie si è proceduto alla selezione del potenziale miglior operatore tramite un Advisor di comprovata fama internazionale e con una procedura che, va da sé, per esigenze di trasparenza, tracciabilità e pubblicità, si pone in linea con la policy di una primaria Azienda nazionale, qual’é Enel Produzione S.p.A., nonché con il “Manifesto” a cui fa riferimento il parere emesso da Codesta Amministrazione. Secondo il parere reso dagli Uffici tecnici, la presunta violazione della procedura si sarebbe infatti concretizzata nel “mancato coinvolgimento delle comunità locali e per l’aver disatteso quel percorso partecipativo previsto dal progetto Future-e”. Ebbene, tale assunto è smentito categoricamente oltre che dall’incarico conferito all’Advisor per la scelta del potenziale migliore investitore, dai numerosi incontri tenutisi in passato sia con la precedente Amministrazione Comunale sia con il Commissario straordinario di Codesto Spett.Le Comune e, da ultimo, dalla richiesta avanzata dall’Enel al Comune di Termini Imerese di un parere preventivo sul progetto di frazionamento. Tutto ciò, semmai, contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, testimonia la volontà dell’Enel di coinvolgere fin dall’inizio, pur nei limiti delle autonome scelte imprenditoriali, gli attori istituzionali territoriali nel progetto di riutilizzo delle aree di cui si tratta. In relazione, poi, agli aspetti legati al preventivo parere rilasciato dall’IRSAP, in quanto Ente competente alla verifica di compatibilità dell’intervento in relazione alla destinazione di Piano, sia consentito evidenziare che l’area in questione, così come rilevato anche da Codesta Amministrazione, ricade in zona D1. Tale zona, come si evince dalle NTA allegate al PRG di Codesto Comune, è normata dall’art. 54 di dette N.T.A., rubricato “Zone D1 per insediamenti industriali soggette a piano di settore”, il quale prevede che “1. Le zone D1, rappresentate nelle tavv. 1:10.000 del P.R.G., sono già soggette al Piano Regolatore per l’Area di Sviluppo Industriale approvato con D.A. N° 776 del 23.05.1985. 2. Tali zone sono disciplinate dalle specifiche norme di attuazione allegate al piano di settore. 3. Eventuali revisioni o varianti generali al Piano Regolatore dell’A.S.I. che modificano gli ambiti e le delimitazioni della zona D1 comporteranno l’obbligo del Comune ad uniformare il presente P.R.G. alle nuove previsioni”. Tale previsione si pone correttamente in linea con la giurisprudenza prevalente che impone ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici a quelli adottati dai Consorzi per le aree industriali (in termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 29 novembre 2016, n. 11923; ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2503). Su tali aree, pertanto, Codesta Amministrazione ha rinviato integralmente alla programmazione urbanistica sovracomunale dettata dal Consorzio ASI per la Provincia di Palermo, con ciò intendendo confermare la volontà di adeguarsi alle scelte urbanistiche adottate da tale ultimo Ente, affidando di conseguenza allo stesso anche la verifica circa la compatibilità dell’intervento con gli indirizzi di programmazione del territorio dettati proprio dal medesimo Consorzio ASI (oggi IRSAP). Sul punto, invero, ben due distinti pareri dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana confermano come nelle aree industriali la verifica circa la permanenza del carattere industriale dell’iniziativa nonché, dunque, la verifica circa la conformità urbanistica dell’intervento siano di competenza, appunto, dei Consorzi ASI (oggi, IRSAP). L’organo consultivo regionale ha, infatti, rilevato che “se è un diritto del Consorzio essere portato a conoscenza di tutte le variazioni soggettive all’interno del proprio agglomerato è, altresì, “un diritto delle imprese proprietarie (nell’ipotesi di vendita degli immobili) la libera scelta del contraente, senza che il Consorzio possa sindacare detta scelta che, in quanto tale, concerne i rapporti di diritto privato, fatta eccezione per la sola verifica della destinazione industriale degli immobili … In ordine al secondo quesito rientra certamente tra le competenze del Consorzio l’esame del progetto presentato dalla XXXXXX, ovviamente sotto il profilo tecnico e dell’osservanza delle regole poste con il disciplinare che regola i rapporti tra il Consorzio e le imprese interessate. Peraltro, lo scrivente non può non sottolineare che, dagli atti allegati, risulta che il progetto de quo è già stato esaminato dal Consorzio se è vero che “dal punto di vista tecnico è apparso compatibile con gli undici urbanistici del P.R. consortile ed approvabile nel rispetto di alcune condizioni”. Se così è, le proteste delle altre ditte operanti nel settore non sembrano costituire di per sé motivo valido a procrastinare il parere del consorzio “condizione essenziale per il rilascio della licenza edilizia” costituendo tale comportamento, se non giustificato da valide ragioni, omissione di atti di ufficio, censurabile nelle sedi competenti” (cfr. Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, parere n. 131/98). Inoltre, con ancor maggiore chiarezza, è stato rilevato “che al Consorzio spetta, in quanto titolare dell’interesse alla corretta utilizzazione delle specifiche aree sotto il profilo urbanistico – industriale ed ora, dopo l’equiparazione di cui al citato art. 30 l.r. 29/95, anche commerciale, il potere di verificare se nei progetti presentati dalle imprese sussistono tutte le condizioni stabilite nel piano consortile e dalle relative prescrizioni attuative di cui esso medesimo è autore; conseguentemente anche nella fattispecie, prima di procedere all’autorizzazione del cambio di destinazione e prima ancora di aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, al Consorzio medesimo spetterà il potere di approvare o correggere il progetto secondo le norme del piano o anche rilevare l’insanabile difformità da tali norme, così come, viceversa, potrà decidere, qualora lo ritenga più opportuno, di apportare una variante al piano regolatore medesimo” (cfr. Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, parere n. 86/1999). Pertanto, nel caso di specie, l’intervenuto accertamento operato dall’IRSAP (prot. n. 5/17/A del 27 aprile 2017) circa la piena conformità dell’iniziativa in questione con la destinazione urbanistica impressa sull’area in questione avrebbe dovuto ritenersi, così come in effetti è, esaustivo ai fini delle verifiche sul punto. In altri termini, secondo la speciale normativa vigente in relazione alle aree industriali gestite dai disciolti Consorzi ASI, in tali aree le competenze comunali sotto il profilo urbanistico devono ritenersi – come si è visto – recessive rispetto alle indicazioni e prescrizioni fornite, appunto, dai Consorzi ASI (oggi IRSAP) titolari del relativo potere sul punto. In relazione, poi, alla contestata irritualità circa l’intervenuta richiesta di un parere preventivo sul progetto di frazionamento deve rilevarsi, così come già anticipato, che detta scelta rientra proprio nell’ottica di voler coinvolgere gli attori istituzionali territoriali, pur nei limiti delle autonome scelte imprenditoriali, nell’ambito delle operazioni di riutilizzo dell’area di cui si tratta. Infine, non condivisibili appaiono le considerazioni svolte con riferimento al paventato rischio che il proposto frazionamento possa comportare un “aumento del carico urbanistico”. Deve essere evidenziato, infatti, come nel caso di specie non si verifichi alcun aumento di carico urbanistico. Ora, a prescindere da quanto già accertato da parte del competente IRSAP in merito alla coerenza del progetto presentato rispetto alle finalità di cui alle indicazioni programmatiche dettate dalle NTA del PRG d’area industriale, nel caso di specie rileva altresì quanto disposto dall’art. 24, legge reg. Sicilia n. 16/16, rubricato “Definizione di carico urbanistico”, il quale prescrive che “1. Il “carico urbanistico” è il carico derivante da interventi edilizi rapportati agli standard ovvero alle destinazioni fissate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 2. L’aumento del carico urbanistico si verifica qualora la modifica delle destinazioni d’uso sia incompatibile con le destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale per le singole zone omogenee ovvero nel rispetto delle norme di settore. Le relative norme d’attuazione prescrivono le specifiche destinazioni ammissibili e tra loro compatibili per ogni singola zona”. Nel caso di specie, mutuando la definizione rilevante ai sensi del citato DM n. 1444/68, nell’ambito della destinazione in questione risultano ricomprese “D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”.
Orbene, tenuto conto che il progetto di cui si tratta – come peraltro ampiamente illustrato ed esposto dall’investitore nel corso dell’ultimo incontro tenutosi il 4 agosto u.s. presso codesto Spett.le Comune – si concreta senz’altro nella realizzazione di un impianto industriale per natura, caratteristiche e vocazione, non sfugge come, ai sensi della vigente normativa regionale, non si configuri nella fattispecie alcun aumento rilevante di carico urbanistico. Tali assunti, oggi finalmente recepiti dal legislatore regionale, sono stati già da tempo oggetto di coerenti arresti giurisprudenziali. E’ stato infatti affermato che “Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Il mutamento di destinazione d’uso viene quindi escluso nel caso di mutamento del tipo di attività industriale o in caso di cambio di attività commerciale, che può definirsi urbanisticamente irrilevante, coinvolgendo categorie funzionalmente non autonome, mentre è rilevante il mutamento di destinazione d’uso che comporti il passaggio ad una tipologia considerata urbanisticamente differente ovvero tra categorie autonome, con conseguente mutamento del carico urbanistico” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 maggio 2015, n. 6898). Ma vi è di più. Proprio in ipotesi assimilabile a quella che ci occupa, è stato affermato che “Allorché l’attività industriale svolta dal precedente proprietario dell’immobile (industria di produzione imballaggi) non è dissimile dallo svolgimento dell’attività (tipografia) che il nuovo proprietario intende svolgere nel medesimo capannone industriale, perché le due attività sono del tutto omogenee sia in relazione alla classificazione delle industrie insalubri di cui al d.m. 5 settembre 1994, sia dal punto di vista del carico urbanistico che le due attività possono determinare sul territorio, nessun mutamento di destinazione d’uso è necessario o esigibile dall’ente locale, salvo il potere della P.A. di richiedere l’adozione dei necessari accorgimenti per non recare nocumento alla salute del vicinato” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 16 dicembre 2011, n. 2398). Si auspica quindi – rimanendo, come sempre, a disposizione per ogni chiarimento ulteriore che dovesse rendersi necessario sul punto – che quanto sopra evidenziato possa consentire una rivisitazione del parere reso da Codesta Amministrazione. 2. Con riferimento agli “aspetti urbanistici”. Con il parere allegato alla nota in oggetto, gli Uffici tecnici di Codesta Spett.le Amministrazione contestano, ancora una volta, che l’attività di cui al progetto in questione avrebbe natura prettamente commerciale e, in quanto tale, non risulterebbe compatibile con la destinazione urbanistica impressa all’area dalla programmazione dettata dalle vigenti NTA del PRGA. Tale conclusione, come già detto, non si ritiene condivisibile ed è frutto, probabilmente, di una non piena conoscenza del progetto in questione. Invero, in aggiunta a quanto sopra già esposto, deve essere evidenziato come il progetto di riqualificazione dell’area in questione risulti invece avere piena caratterizzazione industriale prevalente e/o assimilabile. È agevole infatti rilevare come, avuto riguardo ai processi produttivi previsti, il progetto di riqualificazione e la relativa attività di stoccaggio, trasformazione e distribuzione dei prodotti energetici presenti proprio quei requisiti di «industrialità», da intendersi nel senso di attività destinata all’impiego di materie prime per la trasformazione in beni nuovi, dotati quindi di un maggiore valore d’uso e scambio rispetto al prodotto iniziale. Giova peraltro precisare in proposito come l’Agenzia delle Dogane identifichi tutti i prodotti energetici con un sistema di Codifica particolareggiato che distingue i singoli prodotti energetici impiegati nel processo industriale descritto. Ebbene, nel caso di specie, le materie in ingresso hanno una classificazione differente da quelli in uscita post-processo (IN:E43027101943 OUT: E44027102011S054). Pertanto, la differente classificazione giustifica, senza ombra di dubbio, il processo di trasformazione, così confermando la natura pienamente industriale dell’iniziativa in questione. Non sfugge, allora, come risulti ancora una volta dimostrata la natura industriale, o a questa assimilabile, dell’intervento in oggetto e come, pertanto, debbano ritenersi quantomeno superate le conclusioni cui è pervenuta Codesta Amministrazione con il parere allegato alla nota prot. 34450 del 21 luglio 2017.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, che Codesta Amministrazione riveda le conclusioni cui è pervenuta con il parere allegato alla nota in oggetto e, quindi, giunga al rilascio dell’auspicato parere favorevole al progetto di frazionamento presentato dall’Enel in funzione dell’iniziativa dell’investitore selezionato. Si avvisa, tuttavia, sin d’ora che – nostro malgrado – trascorsi quindici giorni dal ricevimento della presente istanza senza che si proceda nel senso sopra auspicato, ci si vedrà costretti ad agire innanzi alla competente Autorità Giudiziaria a tutela sia della scrivente Società sia dell’importante progetto di riqualificazione dell’aera in questione, destinato a favorire, sviluppare ed arricchire l’intero tessuto economico dell’area di riferimento. Sicuri di un Vs. pronto riscontro, rimanendo a disposizione per ogni eventuale successiva richiesta di chiarimento che dovesse rendersi necessaria, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile – Stefano Riotta

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