Comune di Termini Imerese: ORDINANZA N. 109 DEL 03/04/2020

ORDINANZA DEL 2° Settore – Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali

N. 109 DEL 03/04/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 5O DEL TUEL. PROROGA ORDINANZE COMMISSARIALI FINO AL 13 APRILE 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ORDINA

1) PROROGARE fino al 13 Aprile 2020 le disposizioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 ; n. 93 del 14/03/2020; n. 98 del 16/03/2020; n. 102 del 20/03/2020; n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata con Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 24/03/2020:

2) CONFERMARE fino al 13 Aprile 2020 l’esclusione, con riferimento al punto 5) dell’Ordinanza Commissariale n. 106 del 26/03/2020, integrata e modificata con Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 24/03/2020, dalla chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali delle attività di seguito specificate:

– Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice ateco: 74);
– Servizi veterinari (codice ateco: 75);
– Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
– Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);
– Attività di pulizia e disinfestazione ( codice ateco 81.2);
– Attività dei call center (codice ateco: 80.20.00);
– Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (codice ateco: 82.92);
– Riparazione e manutenzione di computer e periferiche ( codice ateco 95.11);
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici ( Codice ateco 47.19);
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
– tabaccherie ( codice ateco 47.26);
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (codice ateco: 47.30);
– Attività legali e contabili ( codice Ateco 69);

2) ESCLUDERE, fino al 13 Aprile 2020, dalla chiusura totale nei giorni festivi e domenicali, le attività sotto indicate:

a) Servizi veterinari (codice ateco: 75);
b) Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
c) Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);

Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 2) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza. Per le categorie di cui alla lettera b) del punto 2) è preclusa l’attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;

3) CHE RESTANO aperte le edicole, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del D.P.C.M dell’ 11 Marzo 2020;

4) EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

5) FARE DIVIETO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

6) DIVIETO di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

7) SOSPENSIONE attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

8) ADOTTARE che gli esercizi commerciali autorizzati all’apertura tutte le misure organizzative per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

9) CHIUSURA di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

10) SOSPENSIONE di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

11) SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

12) SOSPENSIONE dell’attività commerciale ambulante, non diretta alla vendita di soli generi alimentari;

13) SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione, con esclusione della domenica, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

AVVERTE

– salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020, integrata con Ordinanza Commissariale n. 106 del 23/03/2020 e n. 107 del 24/03/2020 nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

– nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 9); 10) e 11) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020 e n. 106 del 24/03/2020 e n. 107 del 24/03/2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

INFORMA CHE

del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 02 Aprile 2020

Il Commissario Straordinario
Lo Presti Antonio

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