Oltre tre anni in un quinquennio con la busta paga senza però mettere piede in azienda: la cassa integrazione, nata in Italia per fare fronte alle emergenze di mercato e a quelle delle ristrutturazioni delle imprese industriali e dell’edilizia, si è man mano estesa agli altri settori, sino a comprendere, con la cassa in deroga, anche commercio, servizi e le imprese artigianali. Ma se la cassa straordinaria e ordinaria sono pagate da aziende e lavoratori con un contributo sulle retribuzioni, quella in deroga, introdotta dal governo Berlusconi per fronteggiare la crisi economica e contenere i licenziamenti, è finanziata dalla fiscalità generale.
L’IPOTESI SUL TAVOLO La cassa integrazione, secondo quanto emerso dall’incontro di ieri tra governo e parti sociali, sarebbe al centro della riforma degli ammortizzatori sociali, con l’intenzione dell’Esecutivo di limitarne la durata e l’utilizzo ai soli casi di rientro al lavoro. Ipotesi che trova l’opposizione delle parti sociali. Secondo le intenzioni del governo, dovrebbe restare solo la cassa ordinaria (quella legata a eventi temporanei, con una durata massima di 52 settimane), mentre si eliminerebbe la possibilità di utilizzarla a fronte di chiusura dell’azienda (come la cassa straordinaria prevista per lo stabilimento Fiat di Termini Imerese). A fronte del mancato rientro in azienda si studia invece un’indennità risarcitoria e il rafforzamento del sussidio di disoccupazione.
CASSA ORDINARIA Ora la Cig ordinaria è prevista per le aziende industriali e dell’edilizia nei casi di sospensione dell’attività produttiva dovuta a «eventi temporanei non imputabili al datore di lavoro», situazioni temporanee di mercato e intemperie stagionali. L’indennità è pari all’80% della retribuzione, con un tetto massimo fissato anno per anno. Gli interventi sono prorogabili sino a 52 settimane. La cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo ordinario sul monte retribuzioni lordo (2,2% o 1,9% per le imprese industriali, a seconda delle dimensioni aziendali) e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate (pari all’8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere).
CASSA STRAORDINARIA È ora prevista per le imprese industriali, edili, imprese editrici con più di 15 dipendenti, imprese commerciali con più di 200 dipendenti, imprese appaltatrici di mensa e di pulizia il cui committente sia interessato alla Cigs, vettori aerei. Spetta nei casi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e procedure concorsuali. Nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale può arrivare a 24 mesi, prorogabili due volte per 12 mesi (48 mesi al massimo nel Sud, 36 nel Centro Nord). L’indennità è pari all’80%. L’intervento straordinario è finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,9% (0,6 l’azienda, 0,3% il lavoratore) della retribuzione lorda. Anche nella Cigs vi è un onere a carico dell’impresa pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali anticipate rispettivamente per quelle con più di 50 o sino a 50 dipendenti. L’ammontare del contributo addizionale è raddoppiato del 50% se il trattamento si protrae oltre 24 mesi.
CASSA IN DEROGA È il terzo tipo di Cig ora esistente. Spetta anche agli apprendisti e ai lavoratori, anche a quelli in somministrazione (interinali). Spetta dopo aver esaurito gli interventi ordinari e alle aziende non ammesse alla Cig ordinaria e alla Cigs. La durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione. Comunque, i periodi di Cig in deroga non devono essere computati ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi nel quinquennio previsti per la Cigs.
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