Il sindaco Totò Burrafato ha firmato una ordinanza anti volantinaggio. Il Comune dice stop al volantinaggio selvaggio e al lancio di manifestini nelle strade di Termini Imerese.
Abbiamo scelto la terapia d’urto per tentare di risolvere i problemi di decoro e pulizia della nostra città. Il volantinaggio è un grosso problema – ha precisato il Sindaco – perchè incide negativamente sul decoro urbano con un impatto devastante sulla città soprattutto nelle vie principali. L’ordinanza spiega Burrafato ha lo scopo di garantire il decoro urbano e di fissare regole precise per il volantinaggio porta a porta così da combattere l’incivile abitudine di buttare purtroppo lungo le strade buste di rifiuti o altro materiale.
Oggetto: divieto di volantinaggio e affissioni non autorizzati.
IL SINDACO
VISTO che la promozione commerciale di prodotti e servizi avviene frequentemente attraverso la modalità del volantinaggio indiscriminato e dell’affissione non autorizzata su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica verticale, ma anche su altri manufatti esposti in luogo pubblico, come ad esempio le centraline dell’ENEL, dei telefoni, del gas.
CONSIDERATO che tali forme indiscriminate di pubblicità sono causa di degrado ambientale, di aumento dei rifiuti stradali e quindi di nocumento del decoro urbano e dell’igiene pubblica.
RITENUTO doversi intervenire per mitigare gli effetti di tale incontrollata pratica nei confronti della qualità della vita cittadina.
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera n°79/C del 22.06.94.
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507.
VISTO l’art.50 del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.
VISTO l’art.15 del D.Lgs. 285/92.
ORDINA
E’ fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o distribuzione di volantini, manifestini, opuscoli od altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture o altri tipi di veicoli.
E’ vietato il lancio di volantini da veicoli stradali o da areomobili.
E’ vietato affiggere manifestini pubblicitari sui supporti e manufatti delle reti pubbliche di gas, luce, telefono, segnaletica stradale.
INFORMA
E’ ammesso il volantinaggio pubblicitario con consegna del materiale direttamente a mano nelle abitazioni private o depositate esclusivamente all’interno delle cassette postali o delle cassette condominiali dedicate (ove esistenti).
Resta salvo il volantinaggio stradale a fini politici, per attività umanitarie e socio-culturali e per le attività circensi.
AVVERTE
che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni già previste da leggi e norme vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, e cioè da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero al TAR entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
DISPONE
che la presente ordinanza venga diffusa presso gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi del territorio comunale nonché sul sito internet del Comune.
La presente ordinanza modifica o sostituisce ogni precedente disposizione comunale in contrasto con la medesima.
La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.