ATTENZIONE Emessa Ordinanza Commissariale n. 120/2020 ulteriori restrizioni e regole di condotta

RITENUTO PERTANTO opportuno:
– adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
– disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del DPCM del 11/03/2020, ad esclusione delle farmacie, limitazioni alla chiusura;
– che al fine di ridurre sensibilmente gli spostamenti risulta necessario limitare la apertura al pubblico delle attività artigianali, professionali, di uffici privati e patronati;
– disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 03/04/2020;

VALUTATA:
– la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;
– l’urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

ORDINA
adottare fino al 03 Aprile 2020, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020, n. 83 del 09/03/2020, n.93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020 i seguenti provvedimenti/comportamenti:

1) è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

2) la chiusura alle ore 18,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività: Panifici — Macellerie — Frutta e verdura – Supermercati — Discount di alimentari — Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari — Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati — Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

3) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutte le altre attività qui di seguito specificate: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie; Tabaccai (con la sola eccezione dell’attività di vendita di giornali, riviste e periodici vari);

4) la limitazione alle ore 14,00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi;

5) gli ambulanti relativi alla vendita di alimentari: surgelati, pesce, frutta e verdure possono svolgere la loro attività sino alle ore 18,00 nei giorni feriali mentre vige il divieto assoluto nei giorni festivi e domenicali. Questi ultimi possono proseguire solo se sono rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

6) sono escluse da restrizioni esclusivamente le Farmacie e le edicole;

Tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol.

INFORMA CHE
il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

DISPONE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese,

RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

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