Pubblichiamo di seguito una nuova lettera della nostra ascoltatrice che chiede ulteriori delucidazioni al dott. Pravatà sulla questione riguardante l’emergenza arsenico nel serbatoio della sorgente Brocato.
Egregio dott. Pravata’,
con riferimento alla sua risposta pervenutami tramite teletermini volevo significare ulteriormente come senz’altro sapra’, che e’ stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità a proporre fin dal 1993 come valore limite per l’acqua potabile la concentrazione di arsenico di 0,01 m g/litro. Tale valore è stato fissato nella parte B dell’allegato I della direttiva europea 98/83CE sull’acqua destinata al consumo umano, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n°31 del 2/2/2001, che per l’appunto prevede una quantità massima di 10 μg/l di arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Questo valore vuole garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita. Tale decreto ha abbassato da 50 a 10 μg/l il limite previsto per l’arsenico nelle acque potabili, proprio a causa della sua potenziale cancerogenità e i rischi per la salute umana.Anche se tale valore guida nn è stato esente da criticità, tuttavia, è questa la norma vigente che va rispettata. E ‘ esistita, comunque, la possibilità per tutti gli stati membri di richiedere delle deroghe triennali per un numero massimo di 3 volte al fine di risolvere i problemi che non permettono il temporaneo rispetto del valore limite e non per qualsiasi tipo di richiesta di deroga. Ciò, proprio perché valori più elevati sarebbero accettabili solo per un tempo limitato senza rischi per la salute umana. Nn saprei, pertanto, a quale norma Lei si riferisca diversamente da questa. Ad ogni modo, decorrendo il recepimento della Direttiva 98/83 dal 2001, ed ammesso che l’Italia abbia chiesto tutte e 3 le deroghe, che complessivamente nn possono superare i 9 anni, il tempo sarebbe già decorso considerato che siamo ormai nel 2023! Le chiederei, pertanto, cortesemente di volere specificare a quale deroga si riferisce ancora vigente fino al dicembre 2022. Cordialmente
Di seguito la risposta del dott. Pravatà
Carissima Signora,
in riferimento sua ultima 19/07/2023, chiarito che i riferimenti sono direttiva CEE 80/778 – 98/83CE D.Lgs n. 31 2021 e D.Lgs 21/03/2023 direttiva 1787/2015 Commissione Europea, da cui deroghe decennali per le seguenti regioni: Lazio, Campania, Toscana, Trentino Alto Adige, ecc., non segnalazione delle stesse di eventi acuti o cronici significativi;
ricordato che la forma di arsenico presente nelle acque è l’inorganica, in particolare quelle di origine vulcanica, che il pericolo per la salute reale nell’immediatezza ed a lungo termine, si ha con certezza allorché sono presenti oltre i 50 |ig/l;
per quanto relativo al riscontro nel nostro territorio valore al di sotto dei 50 |ig/l, 30,7 |ig/l, con “allarme” rientrato, escludo la possibile insorgenza di “avvelenamento” o “sub avvelenamento”;
quindi il panico che si era determinato con disorientamento sui comportamenti non sembra giustificato, pur consigliando per “dissetarsi” e pulizia denti, l’imbottigliata per la quale è prevista un’altra normativa.
Diverso è ciò che riguarda le attività produttive che prevedano manipolazione di prodotti chimici a base di arsenico.
Quanto sopra in modo molto sintetico, complimentandomi per la sua capacità di approfondimento.
Cordialmente Aurelio Pravatà







