Acqua, maxi bollette di fine anno: nuove regole nel 2020 e troppe domande tra i cittadini

Migliaia di utenti dell’Ato 1, hanno ricevuto una lettera raccomandata con cui si obbliga al pagamento di ingenti cifre per la gestione del servizio idrico tra il 2014 e il 2015.
«In questi giorni – dichiara il presidente dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone – l’Ato 1 Palermo, ente per altro in liquidazione coatta amministrativa, ha inviato numerose intimazioni di pagamento ai propri utenti, dove non sarebbero specificate analiticamente le voci di spesa, ma solo un calcolo forfettario di quanto dovuto. Diventa difficile per gli utenti contestare consumi cosi datati, pertanto, dopo un attento studio da parte della nostra consulta giuridica abbiamo deciso di avviare immediatamente un’azione collettiva, con l’intento di procedere ad un’azione bonaria: non contesteremo le fatture di quattro o cinque anni fa, ma faremo un’unica richiesta di saldo e stralcio contando sulla forza del collettivo. Tale azione, potrebbe consentire di ridurre significativamente per i cittadini il costo richiesto dal parte di Ato 1».

La norma che dispone la prescrizione biennale per le bollette dell’acqua è il comma 4 art 1 della legge di bilancio 2018. Questo il contenuto: “Nei con tratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”
Categorie che il primo periodo identifica nei clienti finali domestici, nelle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, e nei professionisti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo.”Ad ARERA il compito di definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie per dare attuazione alla norma.

A tutela degli utenti la norma dispone inoltre che, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione da parte dell’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo relativo al conguaglio anche del sistema idrico, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non viene verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Il venditore, da parte sua, ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento nei suoi confronti e di informarlo dei suoi diritti.

In ogni caso è diritto dell’utente, all’esito della verifica, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Queste tutele non sono previste se i dati non sono stati rilevati o sono risultati errati per responsabilità accertata dell’utente. Le disposizioni appena menzionate, infine, come prevede il comma 10 “si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.”

In sostanza, grazie a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 e dalla recentissima delibera di ARERA, dal primo di gennaio 2020 l’utente finale può eccepire la prescrizione del diritto del distributore a richiedergli pagamenti di fatture risalenti nel tempo a più di anni.
Per quanto riguarda invece le fatture emesse anteriormente al primo di gennaio 2020 la prescrizione è quella quinquennale. Attenzione quindi prima di buttare le vecchie fatture dell’acqua, se di poco anteriori al 2015. Ricordiamo infatti che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero quello successivo alla scadenza della bolletta, senza dimenticare che se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo lavorativo.

Attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione che risulta poco chiara nonostante a primo acchitto la norma è abbastanza chiara, ma è necessario un definitivo verdetto sulla vicenda locale che sta raggiungendo tutti noi cittadini del comprensorio.

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