Comunicato Stampa
Argomento regolamento TARI, niente di eccezionale (all’apparenza) si trattava semplicemente di adeguare il nuovo regolamento alle nuove disposizioni legislative (9 ore di consiglio che, con le almeno due già impiegate nel cosiglio precedente in cui era già all’ordine del giorno la proposta, sono 11…se esagero si tratta di un’esagerazione in difetto).
Bene un cambiamento sostanziale agli occhi dei più… (in realtà insieme ai miei colleghi della prima commissione con un attento e meticoloso studio abbiamo rivisto varie parti che per noi sono state essenziali)
Articolo 20 VIENE PROPOSTO DI ABBASSARE LA RIDUZIONE ALLE ZONE NON SERVITE DAL 60% AL 30% in barba al regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2015. Inizia una sfilza di emendamenti (Perché badate bene, il senso di un lavoro lo trovi nella completezza, riportare un singolo articolo è come riportare una frase di mezzo minuto all’interno di un discorso di mezzora). Andiamo al sodo cosa fa la commissione?
Emendamento n 1: ripristina una riduzione (presente nel precedente regolamento approvato nel 2015)per coloro che vivono o dimorano all’estero per più di sei mesi l’anno aumentando, la suddetta riduzione, dal 20 % al 30%.
Emendamento n 2: qui mi dispiace ma devo essere prolissa. Articolo 20 (QUELLO MENSIONATO PRIMA) diminuiscono la riduzione alle zone non servite dal 60% al 30%…lo possono fare? Risposta: “no”. La legge prevede che le zone non servite hanno diritto al 60 % di riduzione ma, la stessa legge, implica anche un principio di gradualità, ragionevolezza, equità e non discriminazione. Perché? Perché ogni riduzione fatta ad una fascia di contribuenti si ripercuote nell’ altra: semplifico… avete presente il detto della coperta corta se copro uno scopro l’altro… bene qui casca a pennello (ciò che riduco per una fascia di contribuenti lo devono pagare gli altri).
Si pensa quindi di lasciare inalterato l’articolo del regolamento precedente (quello approvato nel 2015 nelle foto allegate troverete prova) lasciando invariata la situazione che fissa il godimento della riduzione alle utenze che si trovano alla distanza di un kilometro dal punto di raccolta/isola ecologica… e ci si chiede la situazione è equa, ragionevole e non discriminatoria? risposta: “non ancora” perché coloro che si trovano al di sotto di 1 km (quindi più vicini al punto di raccolta) ma hanno comunque un servizio in meno, che è quello della raccolta porta a porta, perché devono pagare per intero il tributo rispetto ai cittadini che godono della raccolta sotto casa? Altro quesito che non mi ha fatto dormire la notte…
Emendamento n 5: (p.s. i numeri non seguono l’ordine cronologico) introduciamo una nuova riduzione il 30% per tutte le zone al di sotto di 1km che non godono del servizio porta a porta ma hanno l’isola ecologica/punto di raccolta più vicino. RIPETO NUOVA RIDUZIONE PERCHÉ PRIMA (CON IL REGOLAMENTO VIGENTE 2015 NON ERA PREVISTA)
Consentitemi un’altra considerazione, perché le valutazioni ripeto, vanno fatte in un quadro di insieme: Nel regolamento vigente (approvato nel 2015) sono presenti una serie di agevolazioni legate dell’indicatore ISEE (riportate per intero nel nuovo regolamento a mio avviso molto esigue, ma credetemi, fruttodi una lotta senza precedenti) fortemente sostenute da questo consigliere comunale che nel 2015 si batté come una leonessa in aula, votai più di duecento mila euro di esenzioni con parere contrario da parte del dirigente del settore finanziario (ancora mi risuonano le parole del dirigente “consigliere queste agevolazioni non possono essere contenute dal bilancio e lei risponde personalmente, con proprio patrimonio personale di quanto sostenuto”) queste agevolazioni, ripeto esigue, ma tanto combattute, non superano il 40% destinate a persone che sono in regola con i pagamenti ed hanno un indicatore isee veramente basso.
Equità, ragionevolezza e non discriminazione principi cardine della normativa PERCHÉ? RIPETO OGNI RIDUZIONE DEDICATA AD UNA PARTE DI CONTRIBUIENTI LA PAGANO GLI ALTRI (la coperta è sempre corta se la tiri da un lato restano scoperti gli altri)
In tutto questo è equo, ragionevole e non discriminatorio, dimenticare le attività produttive? Risposta: ” assolutamente no”
Emendamento n 3: È possibile pagare una tariffa diversa in un’attività commerciale a seconda delle varie zone di destinazione d’uso. Mi spiego meglio attraverso un esempio, ma è applicabile in tutte le attività commerciali: se sono proprietario di un supermercato per lo stesso immobile pagherò una tariffa per la zona adibita a vendita (che è molto alta) ed una diversa tariffa (più bassa) per le zone adibite ad uffici o magazzini o altro.
Per grandi attività commerciali, il motore della nostra economia, si tratta di vantaggi economici di grande importanza, che comportano un notevole risparmio in bolletta!
Si vuole dimenticare il compostaggio domestico?
No di certo . Pratica fondamentale per ridurre (al momento di molto poco) i costi più alti conferimento in discarica, l’umido appunto. Oltre che per la sostenibilità e sopravvivenza del nostro pianeta.
Emendamento n 6: riduzione del 10% cumulabile con altre agevolazioni per coloro che praticano il compostaggio domestico.
GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE SONO STATI APPROVATI…
IO NON CI HO DORMITO LA NOTTE CERCANDO DI RISPETTARE I TRE PRINCIPI CARDINE EQUITÀ, RAGIONEVOLEZZA E NON DISCRIMINAZIONE
Avremo fatto bene? Questo non lo so, ma abbiamo fatto ciò che è possibile tenendo conto di essere rappresentati di un’intera città e non solo di porzioni di essa.
ALLA DEMAGOGIA SPICCIOLA PROCLAMATA DA ALCUNI COLLEGHI RISPONDO COME SEMPRE CON UN LAVORO SERIO E METICOLOSO…
Mi rendo disponibile per ulteriori chiarimenti laddove non sia stata sufficientemente chiara…#andiamoavantiterminiimereseèaffarnostro







